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PARTE
I - ORGANIZZAZIONE
CAPO
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Regolamento – finalità
-
Il
presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del
Consiglio Comunale di Sant’Anatolia di Narco nel rispetto dello Statuto
Comunale e delle leggi di principio dello Stato.
-
Quando
nel corso delle sedute si presentino situazioni non disciplinate, spetta al
Presidente decidere in merito, sentito il Segretario Comunale.
-
Le
eccezioni sollevate durante le sedute dai consiglieri relative
all’interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente.
Art.2
Sede adunanze
-
Le
adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la Sede Comunale,
nell’apposita sala. Il Presidente può decidere di convocare il Consiglio
in luogo diverso, anche su proposta di un terzo dei consiglieri e sentita la
Conferenza dei Capigruppo.
CAPO
II – Il Presidente
Art.3
Compiti ed attribuzioni
-
Il
Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco in carica.
-
Il
Presidente rappresenta il Consiglio ed assicura il buon andamento dei suoi
lavori facendo osservare il presente regolamento.
-
Il
Presidente convoca e presiede il Consiglio:
a
- ogni qualvolta valuti necessaria una iniziativa riconducibile alla competenza
di indirizzo e di controllo politico amministrativo propria del Consiglio
stesso;
b
- su richiesta scritta di un quinto dei consiglieri.
4. Il Presidente
nell’esercizio delle funzioni garantisce in particolare:
a
- un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al
Consiglio nei confronti dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri che
gliene fanno richiesta;
b
- dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare
assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento,
provvedendo là dove ciò non venisse rispettato, a togliere la parola al
consigliere inadempiente;
c
- pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
d
- stabilisce il termine della discussione e l’ordine delle votazioni, ne
accerta l’esito e ne proclama i risultati;
e
- mantiene l’ordine della sala disponendo, se necessario, l’intervento
degli Agenti di Polizia Municipale;
f
- ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o
togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
5.
Il Presidente programma periodicamente il calendario dell’attività
consiliare,sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6.
Il Presidente si avvale della collaborazione del Vice-Presidente
nell’esercizio delle sue funzioni.
Art.4
Vice Presidente
-
Le
funzioni di Vice Presidente sono svolte dal Vice Sindaco in carica, il quale
partecipa alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo e coadiuva
l’attività del Presidente.
-
Il
Vice Presidente può essere delegato dal Presidente ad esercitare
determinate funzioni o svolgere specifici compiti.
CAPO
III – GRUPPI CONSILIARI
Art.5
Composizione
-
I
consiglieri eletti nella medesima lista formano di norma un gruppo
consiliare, composto da non meno di 2 persone, in base a quanto previsto
dall’art. 32 dello Statuto Comunale.
-
I
singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome
del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio
neo-eletto. Con la stessa procedura sono segnalate le variazioni della
persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato
Capogruppo il consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il
maggior numero di voti per ogni lista.
-
Il
consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è
stato eletto deve darne comunicazione al Presidente e al Segretario
Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo
gruppo.
Art.6
Conferenza dei Capigruppo
-
La
Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente. Concorre a
definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il
proficuo andamento dell’attività del Consiglio. La Conferenza dei
Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.
-
La
Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente, o in sua
assenza dal Vice-Presidente.
-
La
Conferenza dei Capigruppo è convocata di norma almeno tre giorni prima di
ciascuna seduta del Consiglio Comunale; il relativo materiale deve essere
pronto per la seduta della Conferenza stessa. Inoltre è convocata quando ne
facciano richiesta scritta e motivata al Presidente tutti i Capigruppo;
-
I
Capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a
partecipare alla Conferenza, quand’essi siano impossibilitati ad
intervenire personalmente.
-
Possono
essere convocati, secondo gli argomenti all’ordine del giorno, gli
Assessori competenti per materia.
-
Le
sedute della Conferenza dei Capigruppo sono valide se è presente almeno la
metà dei componenti.
-
Le
riunioni sono convocate di norma con due giorni di anticipo mediante
comunicazione scritta o attraverso gli strumenti di informazione e
comunicazione più diffusi. La convocazione della Conferenza può avvenire
anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche.
-
In
casi di particolare urgenza, il Presidente può convocare con almeno 24 ore
di anticipo la Conferenza dei Capigruppo o immediatamente prima dell’ora
prevista per la riunione del Consiglio e la può riunire in qualsiasi
momento della seduta, sospendendo la stessa.
Art.7
Organizzazione
-
Per
garantire l’esercizio di mandato dei gruppi consiliari è assicurata la
disponibilità di un locale idoneo e le dotazioni tecnologiche eventualmente
necessarie.
-
Come
previsto dall’art. 32 comma 4 dello Statuto Comunale, ai
gruppi consiliari sono assicurati fondi di bilancio per uno stanziamento
complessivo di Euro 516,46 annui da ripartire fra i gruppi in parti uguali;
tali somme vengono utilizzate dietro richiesta scritta e motivata del
capogruppo nei confronti del Responsabile dell’Area Finanziaria
dell’ente il quale, riscontrata la finalità istituzionale della spesa,
provvede ad impegnare la stessa con apposita determinazione. Le somme
vengono liquidate dietro presentazione di idonea rendicontazione di spesa.
-
I
fondi di cui sopra sono utilizzati nel rispetto delle regole contabili per
le seguenti spese:
·
spese di trasferimento,
ristorazione e alberghiere a terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal
gruppo, o dai consiglieri per lo svolgimento della loro attività istituzionale;
·
spese per l’acquisto o
la stampa di pubblicazioni tipografiche o per l’organizzazione di convegni od
incontri;
·
spese per incarichi
professionali, autorizzate dal Capogruppo, strumentali allo svolgimento
dell’attività istituzionale del gruppo;
·
spese per l’accesso agli
organi di informazione.
CAPO
IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Art.8
Costituzione e composizione
-
Il
Consiglio per tutta la durata del suo mandato, costituisce al suo interno
Commissioni permanenti, stabilendone le competenze e determinando la loro
composizione con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a
quella dell’insediamento.
-
Le
Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri che rappresentano con
criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.
-
Il
numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato
dalla Conferenza dei Capigruppo, è sempre in numero dispari e, se
possibile, uguale in tutte le Commissioni. In ogni Commissione la
maggioranza dei componenti appartiene allo schieramento dei partiti di
maggioranza in Consiglio.
-
In
caso di dimissioni, decadenza od altro motivo per il quale si renda
necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di
appartenenza indica tramite il suo Capogruppo, mediante lettera scritta
indirizzata al Sindaco ed al Presidente della Commissione, un altro
rappresentante ed il Consiglio procede alla sostituzione.
-
Nel
caso di temporaneo impedimento ciascun membro ha facoltà di farsi
sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo con
delega del Capogruppo presentata al Presidente della Commissione.
-
Ciascun gruppo, entro sette giorni
dalla fissazione del numero delle commissioni e del numero dei loro
componenti, provvede alla designazione dei propri rappresentanti in ciascuna
commissione permanente, dandone comunicazione scritta al Sindaco
per gli adempimenti necessari alla loro nomina da parte del
Consiglio.
-
I
gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza con
identica procedura.
Art.9
Presidenza delle Commissioni
-
Il
Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono
eletti dal Consiglio Comunale con votazione palese e a maggioranza dei
Consiglieri votanti.
-
Il
Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni
permanenti.
-
Nessun
consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.
-
Il
Sindaco rende note le nomine alla Giunta, al Revisore dei Conti ed agli
organismi di partecipazione.
Art.10
Funzionamento
-
Il
Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i
dibattiti e tiene i contatti con il Sindaco, fissa la data delle adunanze e
gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
-
Il
Presidente, concordando tempi e modi, può avvalersi per l’approfondimento
degli argomenti in discussione della presenza dell’Assessore di
riferimento e, secondo le esigenze, dei tecnici dell’Amministrazione
comunale che sono tenuti a garantirla.
-
La
convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente anche a seguito
di richiesta di un terzo dei componenti la Commissione; la riunione dovrà
tenersi entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione.
-
Qualora
tale termine non venga rispettato, il Sindaco, sentiti i membri della
Commissione che hanno presentato la richiesta di convocazione non esaudita,
provvede direttamente nei tre giorni successivi dall’informazione alla
convocazione della Commissione.
-
Ogni
membro della Commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del
giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa.
-
Il
Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il
consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia
adottata dalla Commissione.
-
Le
convocazioni delle Commissioni sono disposte con avviso scritto o, nei casi
d’urgenza, con comunicazione telefonica o informatica, contenente
l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e
dell’ordine del giorno da trattare, almeno tre giorni lavorativi prima di
quello in cui si tiene l’adunanza. Della convocazione è data
comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco. Gli atti relativi
agli affari iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la sede
comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della
Commissione.
-
Per
la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti.
-
La
presenza del numero legale è accertata dal Presidente; in caso di assenza
dei consiglieri, il Presidente, attesa un’ora dall’inizio della seduta,
senza che si sia raggiunto il numero legale, dichiara deserta la
Commissione, ne fa redigere apposito verbale e provvede alla riconvocazione
della stessa Commissione in altra data ricomprendendo nel nuovo ordine del
giorno gli argomenti non esaminati nella seduta andata deserta.
-
Le
riunioni delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Il Presidente convoca
la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di
argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità
di persone o quando la pubblicità delle adunanze può arrecare grave
nocumento agli interessi del Comune.
-
Il
Sindaco e gli Assessori possono partecipare, con facoltà di relazione e di
intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle
riunioni di tutte le Commissioni.
-
Per
quanto attiene alle discussioni sugli argomenti posti all’ordine del
giorno si osservano le disposizioni previste per la discussione e la
votazione in Consiglio.
-
Le
Commissioni, di norma, votano per alzata di mano.
-
Le
Commissioni possono proporre ordini del giorno o mozioni inerenti le materie
di propria competenza; di esse si dà comunicazione al Sindaco per metterle
all’ordine del giorno del Consiglio.
Art.11
Durata in carica e revoca del Presidente
-
Il
Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del
mandato amministrativo.
-
Il
Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati e sostituiti con
deliberazione del Consiglio Comunale su proposta motivata di almeno un terzo
dei componenti la Commissione e con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
Art.12
Attribuzioni
-
Le
Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio ed
esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di
controllo allo stesso attribuiti, anche mediante la valutazione preliminare
degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria ed
attraverso l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della
gestione corrente e degli investimenti nei casi in cui l’esecutivo ne
ravvisi l’opportunità.
-
Le
Commissioni permanenti si riuniscono:
·
in sede consultiva per
esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
·
in sede referente, per l’elaborazione di atti da sottoporre
all’esame del Consiglio.
3.
Le Commissioni riferiscono al Consiglio con relazioni e verbali scritti inviati
al Sindaco e illustrati all’assemblea dal Presidente della Commissione o suo
delegato, ove ritenuto necessario.
4.Se
un affare oggetto di analisi ricade nella competenza di più Commissioni,
il Sindaco lo assegna alla Commissione
la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più
Commissioni per l’esame e la votazione congiunta. In tale caso le
Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione
più anziano di età.
5.Se
una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia
di sua competenza ne informa il Sindaco che decide in merito. Quando una
Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua
competenza, il Sindaco decide sentiti i Presidenti delle Commissioni
interessate.
Art.13
Commissione in sede consultiva
-
Il
Sindaco trasmette alle Commissioni consiliari permanenti le proposte di
deliberazione e di mozione per l’espressione del parere di competenza.
-
Il
parere è espresso per scritto ed in caso di particolare urgenza, comunicato
mediante intervento in Consiglio da parte del Presidente della Commissione o
da un componente della Commissione allo scopo delegato.
-
Agli
atti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio è allegato il parere
della Commissione, quando formulato per iscritto e pervenuto entro il giorno
di svolgimento del Consiglio.
-
Se,
trascorsi sette giorni dall’inoltro, la Commissione non fa conoscere il
proprio parere, il Sindaco iscrive l’argomento all’ordine del giorno del
Consiglio per la discussione, comunicando che su di esso è mancato il
parere della Commissione, se pur regolarmente richiesto.
Art.14
Segreteria delle Commissioni
-
Le
funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari permanenti sono svolte
dal Segretario Comunale o da un dipendente allo scopo da lui delegato.
-
I
consiglieri componenti della Commissione possono richiedere, con adeguata
motivazione, che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.
-
Copia
dei verbali è inviata al Sindaco.
CAPO
V – COMMISSIONI SPECIALI
Art.15
Commissioni di garanzia e di controllo
-
Il
Consiglio può istituire Commissioni di garanzia e di controllo.
-
La
delibera istitutiva definisce il numero dei consiglieri, l’ambito di
attività, la durata. Successivamente alla nomina dei componenti della
Commissione, il Consiglio procede, mediante votazione palese alla quale
prendono parte solo i consiglieri di minoranza, alla nomina del
Presidente, che deve appartenere alle minoranze consiliari.
Art.16
Commissioni di inchiesta e/o di indagine
-
Su
proposta del Sindaco o su istanza di uno o più consiglieri, il Consiglio,
nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può
costituire, al suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare
accertamenti su fatti, atti, provvedimenti prodotti dai componenti degli
organi elettivi, dai responsabili di area o dai rappresentanti del Comune in
altri organismi.
-
La
deliberazione che istituisce la Commissione definisce il numero dei
componenti, l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta, nonchè il termine
per concludere i lavori. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione
palese, viene designato il Presidente, appartenente alle minoranze
consiliari, con le modalità di cui al precedente art. 15 comma 2.
-
La
Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento
dell’incarico. Su richiesta del suo Presidente i responsabili di area
mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti
all’oggetto dell’inchiesta od allo stesso connessi.
-
Al
fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per
l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare
l’audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei
Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili di area, dei rappresentanti
del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni
sono tenuti a partecipare. La convocazione e le risultanze dell’audizione
restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della
Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i
soggetti uditi sono vincolati al segreto di ufficio.
-
La
redazione dei verbali della Commissione viene curata dal Segretario comunale
o da un dipendente da lui delegato.
-
Nella
relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i
risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti
acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che non sono risultati,
direttamente od indirettamente, connessi con l’ambito della medesima: per
gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente comma 4.
-
Il
Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i
provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime
alla Giunta i propri orientamenti.
-
Con
la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la
propria attività ed è automaticamente sciolta. Gli atti ed i verbali
vengono dal suo Presidente consegnati al Responsabile Area Amministrativa
che ne cura la conservazione nell’archivio dell’Ente.
Art.17
Commissioni temporanee
-
Il
Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari temporanee per
studiare, analizzare, ricevere dati in riferimento ad un fenomeno di cui il
Consiglio intende ottenere particolare conoscenza.
-
Il
numero dei componenti e la durata temporale di tali Commissioni vengono
decise dal Consiglio.
-
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio in forma palese, senza il vincolo di
appartenenza alla minoranza consiliare.
PARTE
II – Consiglieri Comunali
CAPO
I – DIRITTI
Art.18
Iniziativa
-
I
consiglieri hanno diritto d’iniziativa per ogni argomento da sottoporre o
già sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto
mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle
deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio, concernenti
materie comprese nelle competenze del Consiglio stabilite dalla legge e/o
dallo Statuto comunale.
-
La
proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una
relazione illustrativa - ambedue sottoscritte dal consigliere proponente -
è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale che ne
coordina l’istruttoria. Nel caso che la proposta risulti estranea alle
competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria,
il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere
sottoposta al Consiglio. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente,
il Sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio
indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.
Art.19
Emendamenti
-
I
consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.
-
Costituiscono
emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo
della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in
scritto, al Sindaco il giorno precedente all’adunanza. Quando si tratta di
proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in
scritto, al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può
presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui
la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere
fatto proprio da un altro consigliere.
-
Le
proposte di emendamenti, pervenute prima dell’adunanza, sono subito
trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne coordina con
procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di emendamento
presentate nel corso dell’adunanza il Segretario comunale, su richiesta
del Sindaco, si esprime nell’ambito delle proprie competenze, acquisendo,
ove il Consiglio Comunale lo ritenga necessario e qualora sia possibile, il
parere del Responsabile dell’Area che ha curato l’istruttoria; la parte
del dispositivo soggetto ad emendamento viene letta al Consiglio prima della
votazione. Dell’emendamento si riporta nota nella deliberazione. Su
richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari
elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene
rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali
elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, il Consiglio decide
in merito all’eventuale rinvio all’adunanza successiva.
Art.20
Informazione
-
I
consiglieri, dietro richiesta scritta, hanno diritto all’esame ed al
rilascio di copia degli atti amministrativi del Comune e delle società o
consorzi in cui il Comune abbia partecipazioni di qualsiasi tipo, al fine di
acquisire le informazioni utili all’esercizio del mandato consiliare.
-
Le
copie degli atti vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione
che il loro uso è limitato all’esercizio del mandato.
-
L’esame
degli atti ed il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni
lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di
atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della
richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, non superiore
comunque a 30 giorni.
-
Il
Responsabile dell’Area competente al rilascio, qualora rilevi la
sussistenza di divieti od impedimenti all’esame dell’atto o al rilascio
della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente
comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale
sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
Art.21
Presentazione di interrogazioni – interpellanze
-
Il
consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni ed
interpellanze.
-
L’interrogazione
consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per avere informazioni o
spiegazioni su un oggetto determinato relativo ad uno specifico fatto o
argomento.
-
L’interpellanza
consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere gli
intendimenti della Giunta Municipale in relazione a questioni determinate.
-
Il
consigliere interrogante od interpellante, con motivazione scritta, può
dichiarare l’interrogazione o l’interpellanza urgente.
-
Di
norma il Sindaco risponde alle interrogazioni ed alle interpellanze per
iscritto entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione della domanda;
termini che sono ridotti a sette giorni lavorativi se l’interrogazione o
l’interpellanza è dichiarata urgente.
-
Su
richiesta del consigliere interrogante od interpellante, la risposta è data
verbalmente in Consiglio. Le richieste sono iscritte nel primo Consiglio
utile trascorsi almeno sette giorni dalla data di arrivo al protocollo
comunale. In tale ipotesi non fa seguito la risposta per iscritto.
-
Il
Sindaco può rispondere anche riunendo in un’unica risposta più
interrogazioni ed interpellanze, comunque in modo da garantire e comprendere
tutte le risposte.
Art.22
Presentazione di mozioni e O.D.G.
-
Il
consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso
la presentazione di mozioni ed ordini del giorno da far pervenire al Sindaco
almeno sette giorni prima dello svolgimento del Consiglio.
-
Con
la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo
politico – amministrativo che impegna il Sindaco e la Giunta Municipale.
-
Con
l’ordine del giorno uno o più consiglieri propongono al Consiglio di
esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non
hanno per oggetto l’Amministrazione comunale. Gli ordini del giorno non
sono esaminati preventivamente dalle Commissioni consiliari.
Art.23
Compenso ai Consiglieri
-
Ai
consiglieri comunali compete l’erogazione del gettone di presenza,
quantificato secondo le decisioni assunte dal Consiglio nel rispetto dei
limiti fissati dalla legge, per la partecipazione ai lavori del Consiglio e
delle Commissioni regolarmente istituite.
-
Al
Sindaco compete l’indennità di funzione così come stabilito dalle
vigenti normative.
-
I
consiglieri che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal
territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e
documentate.
CAPO
II – DOVERI
Art.24
Partecipazione alle adunanze
-
Il
consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio ed ai lavori
delle Commissioni regolarmente istituite.
-
In
caso di assenza il consigliere può dare motivata giustificazione
indirizzata al Sindaco o Presidente della Commissione entro i quindici
giorni successivi allo svolgimento della seduta.
-
Il
consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza consiliare deve,
prima di lasciare la sala, avvertire il Sindaco ed il Segretario comunale
affinché ne sia presa nota a verbale.
Art.25
Astensione obbligatoria
-
Il
Sindaco ed i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere in tutti i casi in cui ciò è
previsto dalla legge.
-
In
tali casi devono abbandonare l’aula prima dell’inizio della discussione
e rientrarvi dopo la proclamazione dell’esito della votazione.
Art.26
Decadenza
-
Oltre
che per i casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti e dal
presente Regolamento il consigliere decade:
a
- per dimissioni volontarie presentate per scritto al Sindaco;
b
- qualora risulti assente senza giustificato motivo dalle sedute del Consiglio
per tre convocazioni
consecutive o per cinque convocazioni nell’arco dei 365 giorni precedenti.
2. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio che procede contestualmente alla surroga.
PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO
I – CONVOCAZIONE
Art.27
Convocazione
-
Il
Consiglio è normalmente convocato in seduta ordinaria.
-
E’
convocato d’urgenza quanto sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili
che rendono necessaria l’adunanza, valutati dal Sindaco.
-
Quando
la richiesta di convocazione è avanzata da un quinto dei consiglieri, il
Sindaco convoca il Consiglio entro venti giorni dalla data di presentazione
al protocollo comunale della richiesta medesima.
-
La
convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco tramite avviso scritto
comunicato a tutti i consiglieri (ed agli eventuali Assessori esterni)
almeno cinque giorni interi e liberi prima dell’adunanza. L’avviso di
convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal consigliere.
-
I
consiglieri che non risiedono nel Comune designano entro dieci giorni dalla
proclamazione della loro elezione, con lettera indirizzata al Sindaco, il
nominativo e l’indirizzo di una persona residente nel Comune alla quale
debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto
pertinente alla carica, esonerando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi
responsabilità qualora il soggetto di cui sopra non provveda a recapitare
tempestivamente tali documenti. Fin
quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma,
e comunque qualora trascorsi dieci giorni non si sia provveduto a nessuna
designazione, sarà considerato domicilio del consigliere la segreteria
della sede comunale.
-
Nei casi di convocazione d’urgenza
di cui al comma 2 del presente articolo, gli avvisi devono essere recapitati
ai Consiglieri non oltre 24 ore prima dell’inizio dei lavori del
Consiglio.
Art.28
Avviso di convocazione
-
L’avviso
di convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede
dell’adunanza; dell’avviso fa parte integrante l’ordine del giorno
della seduta.
-
È
possibile, in situazioni eccezionali ed urgenti, integrare l’ordine del
giorno. L’integrazione formalizzata così come la comunicazione di cui al
comma 4 dell’art. 27, è consegnata al domicilio dei consiglieri entro 24
ore prima dell’inizio dei lavori del Consiglio. In tal caso, se la
maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è
rinviabile al giorno successivo.
-
Nel
caso in cui siano previste sospensioni dei lavori nel corso della giornata
della riunione, nell’avviso vengono indicati gli orari di inizio, i tempi
di interruzione e l’orario di ripresa dell’adunanza.
-
Quando
è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e
l’ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di
prosecuzione della medesima adunanza.
Art.29
Ordine del giorno
-
L’ordine
del giorno del Consiglio contiene l’elenco degli argomenti da trattare
nella seduta ed è predisposto dal Sindaco sulla scorta degli argomenti
proposti dal medesimo, dalla Giunta, da un quinto dei consiglieri, dai
Responsabili di Area.
-
Gli
argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria
concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai
consiglieri di individuare con certezza l’oggetto.
-
L’ordine
del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale
costituisce parte integrante ed è articolato nelle seguenti sezioni:
a.
comunicazioni del Sindaco, della
Giunta e dei consiglieri e consigliere che ne facciano preventiva richiesta;
b.
approvazione dei verbali delle
sedute precedenti;
c.
deliberazioni;
d.
interrogazioni, interpellanze;
e.
mozioni ed ordini del giorno;
4.
Nel corso della seduta consiliare il Sindaco può proporre la variazione
dell’ordine degli argomenti da trattare; se nessun consigliere si oppone la
variazione si intende accolta; in caso contrario la stessa viene sottoposta a
regolare votazione da parte del Consiglio.
Art.30
Pubblicazione e diffusione dell’ordine del giorno
-
Entro
i termini previsti per la consegna ai consiglieri, copia dell’avviso di
convocazione e dell’ordine del giorno della adunanza – inclusi quelli
aggiuntivi – viene inviata a cura del Responsabile dell’Area
Amministrativa, assicurandone il tempestivo recapito:
a.
All’Ufficio Territoriale del
Governo;
b.
Al Revisore dei Conti del Comune;
c.
Alla locale Stazione dei
Carabinieri;
d.
Agli organi di informazione
territoriali che ne facciano espressa richiesta.
2.Il
Sindaco può inoltre disporre nei medesimi termini l’affissione di
manifesti sul territorio recanti
l’indicazione della convocazione della seduta.
Art.31
Deposito degli atti
-
Tutti
gli atti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la
segreteria comunale almeno cinque giorni prima della seduta, corredati dai
documenti istruttori; nell’orario di ufficio al consigliere è garantita
la consultazione. Contestualmente, su richiesta del consigliere, il
Responsabile dell’istruttoria garantisce la consultazione di ogni atto
richiamato o citato nello schema di deliberazione e non ad esso allegato.
-
All’inizio
della seduta le proposte ed i documenti sono depositati nella sala
dell’adunanza sul tavolo del Sindaco e nel corso della stessa ogni
consigliere può consultarli.
-
Le
proposte relative all’approvazione del bilancio di previsione, del
programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, sono comunicate ai
consiglieri e depositate in segreteria nei tempi fissati dal vigente
Regolamento comunale di contabilità.
Art.32
Pubblicità delle sedute e sedute segrete
-
Le
sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
-
Per
motivi di ordine pubblico, ovvero quando la trattazione di un argomento
richieda valutazioni tali da incidere sul diritto alla riservatezza di
persone o gruppi, il Sindaco di propria iniziativa, o su richiesta di uno o
più consiglieri, prima di aprire la discussione su tale argomento, propone
al Consiglio di deliberare la trattazione in seduta segreta. Analogamente e
per gli stessi motivi si procede quando il dibattito è già iniziato in
seduta pubblica; in tal caso la discussione procede in seduta segreta.
Art.33
Sedute aperte
-
Il Sindaco, d’intesa con la
Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio in "seduta
aperta", anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di
interesse della comunità locale.
-
Il Sindaco convoca il Consiglio in
"seduta aperta" inoltre:
a.
previa richiesta scritta, accompagnata da almeno 100 firme di cittadini
residenti nel Comune di Sant’Anatolia di Narco;
b.
su richiesta di ameno 1/3 dei consiglieri comunali;
-
Tali adunanze hanno carattere
straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari,
rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri comuni,
degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali,
politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. Gli stessi possono,
su richiesta, intervenire nel dibattito.
-
Durante le adunanze "aperte"
del Consiglio non possono essere adottate delibere od assunti, anche in
linea di massima, impegni di spesa a carico del bilancio comunale.
Art.34
Ordine e termini per la discussione e gli interventi
-
I
Consiglieri e Consigliere che intendono parlare ne fanno richiesta al
Sindaco.
-
Ogni
Consigliere ha a sua disposizione un termine massimo di 15 minuti per
intervento per ogni argomento in discussione. Inoltre è concesso un termine
di massimo 5 minuti per ogni Consigliere per repliche o dichiarazioni di
voto. Per argomenti di particolare complessità i termini possono essere
raddoppiati su richiesta della Conferenza dei Capigruppo.
-
Il
Sindaco, qualora vi sia la necessità per ottemperare al regolamento od ai
termini di durata degli interventi sopra stabiliti, può interrompere chi
sta parlando.
-
Ogni
intervento deve attenersi unicamente alla proposta in discussione. In caso
contrario il Sindaco richiama il consigliere e, ove lo stesso persista nel
divagare, interrompe il suo intervento. Nessun intervento può essere
sospeso dal relatore per la sua continuazione in adunanza successiva.
-
Il
Sindaco può sospendere su richiesta di un Capogruppo la seduta entro il
limite massimo di 30 minuti.
Art.35
Comportamento del pubblico
-
Il
pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un
comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante
parole, gesti, scritti od altro, si riferisca alle opinioni espresse dai
consiglieri o alle decisioni assunte dal Consiglio.
-
Quando
da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento
ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle
verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito
dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al
termine dell’adunanza.
Art.36
Ammissione in aula di funzionari e soggetti esterni al Consiglio
-
Il
Sindaco, per esigenze manifestate da componenti della Giunta o su richiesta
di almeno un Capogruppo, può invitare nella sala i Responsabili di Area
affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti
necessario.
-
Possono
essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di
progettazioni o altri studi per conto dell’Amministrazione, per fornire
illustrazioni e chiarimenti ai consiglieri, al fine di acquisire elementi
utili all’espletamento delle proprie funzioni.
CAPO
II – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Art.37
Numero legale delle sedute
-
La
seduta è dichiarata valida e può essere aperta quando è presente la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
-
La
verifica del numero legale necessario per l’apertura di seduta e l’avvio
delle procedure di votazione è fatta tramite l’appello effettuato dal
Segretario comunale.
-
Decorsa
un’ora dopo quella indicata nell’avviso di convocazione senza che siano
intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta
la seduta ed il Segretario Comunale redige apposito verbale sottoscritto dal
Sindaco e dal Segretario stesso.
-
In
caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Sindaco, qualora ricorrano
condizioni d’urgenza, di riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del
giorno con avviso da notificare ai consiglieri almeno 24 ore prima della
data fissata nell’avviso; la notifica ai consiglieri presenti può essere
effettuata mediante comunicazione diretta da parte del Sindaco, verbalizzata
dal Segretario Comunale.
-
Il
Consiglio non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
Art.38
Verbale
-
Il
verbale delle seduta del Consiglio Comunale viene redatto dal Segretario
Comunale con una delle seguenti modalità:
-
redazione di un apposito
ed autonomo verbale di seduta che costituisce il fedele resoconto
dell’andamento della seduta consiliare e riporta le discussioni, il testo
integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti
favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta e dal quale risulti, inoltre,
quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta;
-
redazione del verbale per ogni
argomento trattato distinto per ciascuna relativa deliberazione, completa di
interventi, discussioni, votazioni e deliberazione in senso stretto.
-
Eventuali
ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono
essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene
offeso ne faccia richiesta, nel corso dell’adunanza, le stesse sono, in
modo conciso, iscritte a verbale dal Segretario Comunale.
-
I
verbali delle sedute segrete sono redatti in modo da contenere la sintesi
della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno
alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente
giudizi sul loro operato.
-
I
verbali vengono depositati a disposizione dei consiglieri cinque giorni
prima dell’adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
-
Le
richieste di modifica ed integrazione ai verbali delle sedute precedenti
posti in votazione devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto
si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
-
Nel
formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo
nella discussione dell’argomento. Il Sindaco interpella il Consiglio per
conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede
di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vi sono opposizioni
alla proposta di rettifica, il Sindaco la pone in votazione.
-
Delle
proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in
corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in
calce, nel verbale dell’adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali
annotazioni sono sottoscritte dal Segretario Comunale e portano
l’indicazione della data dell’adunanza in cui sono state apportate.
Art.39
Questione pregiudiziale e/o sospensiva
-
La
questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non
sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere
posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il
ritiro.
-
La
questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della
trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può
essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo
che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
-
Le
questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell’inizio della
discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di
procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative
proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso
che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere
per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti.
-
Sulle
suddette questioni il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti
con votazione palese.
Art.40
Approvazione – Revoca – Modifica – Convalida
-
Il
Consiglio approva con apposita votazione le deliberazioni secondo il testo
presentato o secondo quello emendato nel corso della seduta ai sensi del
precedente art. 19.
-
Il
Consiglio, secondo i principi dell’autotutela, ha il potere discrezionale
di provvedere alla revoca, annullamento, modifica, integrazione,
sostituzione e convalida delle proprie deliberazioni, in particolare quando
si accertino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento
dell’adozione del provvedimento, o quando sopravvengano fatti nuovi.
-
Nei
casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche,
convalide, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive
comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od
acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a
disciplinare i relativi rapporti.
CAPO
III – VOTAZIONI
Art.41
Norme generali
-
L’espressione
del voto dei consiglieri è effettuata di regola in forma palese.
-
Si
può procedere a votazioni di ballottaggio, solo nei casi disposti dalla
legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
-
Alla
votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge e
quando in tal senso si sia espresso il Consiglio su proposta del Sindaco o
di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
-
Su
ogni argomento l’ordine della votazione è stabilito come segue:
-
la
votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di
iniziare la trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione allo
stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene
sollevata;
-
le
proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:
o
emendamenti soppressivi;
o
emendamenti modificativi;
o
emendamenti aggiuntivi;
c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno
un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la
votazione avviene su ciascuna parte, nell’ordine in cui le parti stesse
costituiscono lo schema di atto deliberativo.
d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche
vengono esclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema
originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
-
Ogni
proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
-
Quando
è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare
interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo
brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del presente
Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
Art.42
Votazioni in forma palese
-
La
votazione in forma palese avviene per alzata di mano.
-
Il
Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare
coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
-
La
votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un
solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
-
In
tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito
del Sindaco, anche i consiglieri scrutatori.
Art. 43
Votazioni
segrete
1.
La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede
precedentemente predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di
colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
2.
Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende
eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al
Consiglio.
3.
I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si
considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine di scritturazione, dal
primo in eccedenza.
4.
Quando la legge, gli Statuti o i Regolamenti stabiliscono che fra i
nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e
della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano
l’elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da
assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a
votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro
che riportano il maggior numero dei voti.
5.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6.
I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo
al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
7.
Terminata la votazione il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori,
precedentemente da lui nominati, e del Segretario Comunale, procede allo spoglio
delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato,
proclamando coloro che sono stati eletti.
8.
Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel
quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con
la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
Art.44
Esito delle votazioni
-
Salvo
che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto,
per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di
voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia
ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
-
In
caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione
infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto
all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto
nella stessa seduta.
-
Una
deliberazione respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente
oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio
solo in una adunanza successiva.
-
Dopo
l’annuncio dell’esito della votazione il Sindaco conclude il suo
intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure
"il Consiglio non ha approvato".
-
Nel
verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari
alla proposta e quello degli astenuti. Limitatamente ai contrari ed astenuti
è riportato altresì il nome e cognome dei consiglieri.
Art.
45
Deliberazioni
immediatamente eseguibili
1.Nel
caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza
assoluta dei componenti.
2.La
dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione
della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.
PARTE
IV – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
CAPO
I
Art.46
Norme abrogate
1.Il
presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento del Consiglio Comunale
adottato con delibera C.C. n. 46 del 30.09.1997 e successive modificazioni.
Art.47
Entrata in vigore
1.Il
presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di
ripubblicazione all’Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di
approvazione è divenuta esecutiva.
****************************
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