Regolamento per la gestione del campo sportivo comunale

 sito in località Castel San Felice

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2004

 ART.1 - Oggetto 

Oggetto del presente Regolamento è la gestione del campo sportivo comunale sito in loc. Castel San Felice per uso di attività sportiva, sia a carattere agonistico che dilettantistico con esclusione di ogni finalità di carattere speculativo. 

ART.2 - Concessione 

Il Comune può cedere in concessione gli impianti di cui all’art. 1 del presente Regolamento per periodi di tempo determinati ad associazioni sportive operanti sul territorio e con clausola di revoca in qualsiasi momento per giustificati motivi, garantendo comunque il completamento della stagione agonistica. 

ART.3 – Utilizzo sportivi 

Eventuali utilizzazioni da parte di altri soggetti rispetto a quelli affidatari dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale, la quale impartirà  tutte le modalità da rispettare. L’uso dell’impianto è comunque vietato nei periodi in cui sul terreno di gioco dovranno essere effettuati interventi di ricarico o altro tipo di manutenzione. Ad eccezione delle partite di campionato il campo potrà essere utilizzato soltanto in condizioni ottimali sia di tempo che di conservazione del manto  di gioco. 

ART.4 – Altri utilizzi 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di concedere l’uso gratuito del campo sportivo per manifestazioni aventi prevalente carattere pubblico o di pubblica beneficenza o di interesse locale o per manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale stessa.

Altresì eventuali costituende nuove società sportive amatoriali o dilettantistiche potranno utilizzare i campi da gioco concordando il calendario preventivamente con l’Amministrazione Comunale e con il soggetto  concessionario, concorrendo parzialmente alle spese di  gestione  e manutenzione.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale far utilizzare, previa regolare richiesta, i campi di calcio per la organizzazione di manifestazioni allestite da partiti politici, associazioni religiose e associazioni senza fine di lucro, operanti nel territorio comunale.

In tale evenienza all’Amministrazione competerà l’onere di regolamentare il calendario delle manifestazioni, sentito anche il concessionario.

Alle associazioni e organizzazioni politiche spetterà il pagamento di una tariffa giornaliera stabilita in Euro 50,00 giornaliere a titolo di rimborso spese per gli effettivi consumi; tali somme saranno introitate dal concessionario.

Compatibilmente con i calendari ufficiali delle gare, l’apertura al pubblico o gli impegni assunti dal gestore, il Comune si riserva la facoltà di organizzare direttamente o avvalendosi dello stesso concessionario manifestazioni sportive o altre iniziative all’interno dell’impianto.

Detti utilizzi dovranno essere preventivamente concordati nelle forme e nei tempi tra il concessionario ed il Comune, con preavvisi indicati nei contratti di gestione.

 

ART.5 - Tariffe

 

E’ attribuita facoltà al gestore di stabilire le tariffe di accesso all’impianto, biglietto di ingresso, abbonamenti, allenamenti e partite, nonché per l’eventuale utilizzo dei campi da parte di altre società, con esclusione di quelle locali (in tal caso vedasi art. 4 comma 5).

Tutte le tariffe dovranno essere comunque comunicate al Comune per la presa d’atto prima dell’inizio della stagione sportiva.

 

ART.6 – Obblighi del Comune

 

A fronte della concessione in uso del campo sportivo comunale, il Comune di Sant’Anatolia di Narco può impegnarsi, nel contratto di concessione, a corrispondere al Concessionario una somma annuale quale contributo per le spese di gestione e manutenzione.

 

ART.7 – Manutenzioni

 

La manutenzione ordinaria del campo di calcio viene assicurata dal Comune, salvo che non sia in corso un contratto di concessione per la gestione della struttura; in tal caso provvede il Concessionario, in particolare per:

-       Irrigazione e rullatura del campo secondo le esigenze del terreno e l’andamento stagionale in modo da assicurare la perfetta idoneità di terreno da gioco;

-   effettuazione all’occorrenza di verniciatura delle porte di calcio e degli accessori usati abitualmente;

-   delimitazione del terreno da gioco e cura delle panchine usate dalle riserve e dagli allenatori.

Le  operazioni di sistemazione del terreno di gioco sono effettuate con gli impianti di proprietà comunale i quali vengono concessi in uso alla Società che assume la gestione in particolare il passo posto nelle vicinanze del fiume Nera, la pompa ed i relativi impianti..

 

ART.8 – Obblighi del concessionario

 

In caso di concessione, il concessionario deve:

a)     sostenere tutte le spese di custodia, gestione e manutenzione ordinaria del campo ed accessori (spogliatoi, docce, servizi igienici ecc.) con riconsegna degli stessi alla scadenza nello stato iniziale di consistenza ed efficienza, restando a carico dell’Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria. Il concessionario provvede al pagamento di tutte le spese di esercizio dell’impianto ed in particolare quelle relative ai servizi di acquisto gasolio, energia elettrica e consumo idrico.

Al momento della consegna viene redatto lo stato di consistenza e conservazione degli impianti; lo stesso avviene al momento della restituzione, con apposito verbale  redatto in contraddittorio tra l’Ufficio Tecnico Comunale ed un Rappresentante del Concessionario;

b)    assumersi la responsabilità di ogni danno, tanto se imputabile alla società convenzionata, tanto se prodotto da terzi, avendo  l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Il concessionario ha inoltre l’onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità  civile, penale ed amministrativa verso chiunque, anche verso gli stessi spettatori durante le manifestazioni sportive;

c)     assumersi la responsabilità della sorveglianza  in ordine alla perfetta chiusura delle vie di accesso per danni procurati da estranei nei periodi di chiusura degli impianti. Il Concessionario è unica responsabile del patrimonio, delle attrezzature e degli arredi presi in consegna e risponde di eventuali danni nei confronti dell’Amministrazione Comunale concedente.

 

A  garanzia di tali obblighi  il Concessionario è tenuto a depositare idonea cauzione per l’importo indicato nel contratto di concessione.

 

ART.9 - Pubblicità

 

Sono consentite forme di pubblicità sul campo con pagamento al Comune dei relativi diritti.

 

ART.10 – Responsabilità civile

 

Fatta salva la competenza del Comune per fatti di responsabilità conseguenti allo stato dei fabbricati e degli impianti per i quali esiste apposita polizza di R.C., il Concessionario deve presentare una assicurazione di responsabilità civile per la gestione dell’impianto con un  massimale indicato dall’Amministrazione.

 

 

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