STATUTOdel Comune diSANT’ANATOLIA DI NARCO(in seguito alla legge 265/1999)(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2000)Sommario
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TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI CAPO I IDENTITA’ DEL COMUNE ED AUTONOMIA Art. 1 - Autonomia e funzioni Art. 2 - Territorio e sede Art. 3 - Stemma, Gonfalone e fascia tricolore Art. 4 - Albo Pretorio Art. 5 - Finalità Art. 6 - Tutela della salute e promozione della qualità della vita Art. 7 - Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico Art. 8 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero Art. 9 - Pianificazione territoriale Art. 10 - Attività produttive e sviluppo economico Art. 11 - Programmazione economico-sociale e territoriale TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO Art. 12 - Partecipazione popolare Art. 13 - Associazionismo Art. 14 - Volontariato Art. 15 - Assemblee e consultazioni CAPO II MODALITA'
DI PARTECIPAZIONE Art.
16 - Petizioni
e proposte Art.
17 - Istanze Art.
18 - Referendum
consultivo Art.
19 - Accesso
agli atti e diritto all’informazione CAPO
III DIFENSORE
CIVICO, AZIONE POPOLARE e PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art.
20 - Il
Difensore civico Art.
21 - Elezione,
durata indennità e mezzi Art.
22 - Azione
Popolare Art.
23 - Procedimento
amministrativo Art.
24 - Procedimenti
ad istanza di parte e d’ufficio TITOLO III ORGANI
ISTITUZIONALI CAPO
I ORGANI IN GENERALE Art. 25 - Organi Art. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE Art. 27 - Il Consiglio comunale Art. 28 - Competenze ed attribuzioni Art. 29 - Linee programmatiche Art. 30 - Norme generali di funzionamento Art. 31 - Diritti e doveri dei consiglieri Art. 32 - Gruppi consiliari Art. 33 - Le commissioni consiliari CAPO III IL SINDACO Art. 34 - Il Sindaco Art. 35 - Attribuzioni
di amministrazione Art. 36 - Attribuzioni di vigilanza Art. 37 - Attribuzioni di organizzazione Art. 38 - Vice sindaco Art. 39 - Mozione di sfiducia Art. 40- Dimissione e impedimento permanente del Sindaco |
CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE Art. 41 - Ruolo Art. 42 – Composizione Art. 43 – Nomina della Giunta Art. 44 - Funzionamento Art. 45 - Competenze Art. 46 - Decadenza della Giunta Art. 47 - Dimissioni, cessazioni e revoca degli assessori TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO CAPO I PRINCIPI DIRETTIVI Art. 48 - Principi di organizzazione Art. 49 - Ordinamento degli uffici e dei servizi Art. 50 - Organizzazione del personale Art. 51 – Responsabilità - Diritti e doveri dei dipendenti Art. 52 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazioni esterne Art. 53 - Segretario comunale TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI CAPO I COMPETENZE DEL COMUNE Art. 54 - Servizi pubblici Art. 55 - Forme di gestione Art. 56 - Aziende speciali Art. 57 - Concessione a terzi e Convenzioni Art. 58 - Istituzioni Art. 59 - Società per azioni o a responsabilità limitata Art. 60 - Consorzi Art. 61 - Accordi di programma TITOLO VI PATRIMONIO - FINANZE - CONTABILITA' CAPO I PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Art. 62 - Ordinamento Art. 63 - Amministrazione dei beni comunali Art. 64 - Bilancio comunale Art. 65 - Il Rendiconto della gestione Art. 66 - Revisore dei conti Art. 67 - Attività contrattuale Art. 68 - Controllo di gestione Art. 69 - Tesoreria TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI CAPO I STATUTO E REGOLAMENTI Art. 70 - Lo statuto Art. 71 - Modifiche dello statuto Art. 72 - Regolamenti comunali Art. 73 - Entrata in vigore dello Statuto
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TITOLO IPRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICICAPO IIDENTITA’ DEL COMUNE ED AUTONOMIAArt. 1Autonomia
e funzioni
1-
Il Comune di
Sant’Anatolia di Narco è
ente locale autonomo di governo e di amministrazione, che opera nel
rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi statali e
regionali e del presente Statuto. 2-
L’operatività e le risorse del Comune sono al servizio della
collettività comunale per far fronte alle esigenze ordinarie e
straordinarie di questa, attraverso l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 9 della legge n.142/90. 3- Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o con legge regionale, secondo il principio di sussidiarietà anche usufruendo delle attività esercitabili attraverso l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali appositamente costituite. Art. 2 Territorio
e sede 1-
Il Comune
di Sant’Anatolia di Narco é costituito dalle Comunità delle
popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di Castel San
Felice, Grotti, Caso, Gavelli, San Martino/Agelli, Tassinare 2-
Il territorio del Comune di Sant’Anatolia di Narco ha una
estensione di 47,32
Kmq ed é compreso fra
i territori dei Comuni di
Spoleto, Vallo di Nera, Scheggino, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo. 3-
Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nel capoluogo
in Piazza G. Marconi, ove sono dislocati gli uffici ed i servizi e
dove si riuniscono gli organi di governo. 4-
In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze gli organi
collegiali possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede,
previa assunzione di apposito provvedimento motivato del Sindaco. Art. 3 Stemma,
Gonfalone e fascia tricolore 1-
Il Comune di
Sant’Anatolia di Narco ha un proprio stemma
e gonfalone, adottati
con deliberazione dal Consiglio comunale. 2-
Lo stemma
del Comune di
Sant’Anatolia di Narco é costituito da una corona che sovrasta uno
scudo all’interno del quale campeggia la figura della Santa accanto ad
un drago sopra un ponte, entrambi sormontati da una croce e da un cavallo
con cavaliere e vessillo. 3-
La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è
completata dallo stemma della Repubblica e da quello del Comune. 4-
Lo Stemma ed i simboli comunali non possono essere utilizzati da
terzi, senza previa espressa autorizzazione del Sindaco che ne determina
le modalità. E’ il Sindaco che autorizza l’esibizione del Gonfalone,
al di fuori delle cerimonie ufficiali del Comune, fermo restando che
l’insegna deve sempre essere accompagnata dal Sindaco o suo delegato e
scortata dai Vigili Urbani. Art.
4
Albo
Pretorio
1-
Il Consiglio
comunale individua nel
palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la
pubblicazione degli atti ed avvisi, previsti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti. 2-
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la
facilità di lettura. Il Segretario comunale per l'affissione degli atti
di cui al primo
comma, delega il messo comunale e, su attestazione di questo, ne
certifica l'avvenuta pubblicazione. Art.
5
Finalità
1-
Il Comune rappresenta la comunità di Sant’Anatolia di Narco, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale e la
partecipazione dei cittadini alle scelte politiche locali, indirizzandole
verso obiettivi di progresso civile e democratico. 2-
Il Comune informa la propria azione al principio di collaborazione
con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, stabilendo con gli stessi
le opportune forme di raccordo per la gestione dei servizi, la
realizzazione di opere, il perseguimento di finalità comuni. Art.
6 Tutela
della salute e promozione della qualità della vita
1-
Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie
competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo
effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della
sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità
e dell'infanzia. 2-
Promuove servizi di assistenza sociale in collaborazione con gli
enti preposti, secondo programmi d'interventi, in armonia alle
disposizioni regionali in materia, finalizzati alla promozione della
qualità della vita per tutti i cittadini, alla prevenzione della
emarginazione ed alla tutela dei soggetti deboli. Art.
7
Tutela
del patrimonio naturale storico ed artistico
1-
Il Comune opera con tutti gli strumenti a sua disposizione, per
impedire l'insediamento di quegli impianti che compromettono la salute
delle persone e l'equilibrio ambientale. 2-
Tutela i valori del paesaggio, il patrimonio storico artistico ed
archeologico, garantendone il
godimento da
parte della
collettività . Art.
8 Promozione
dei beni culturali, dello sport e del tempo libero 1-
Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, nella sua
espressione di lingua,
di costume e di tradizioni
locali. 2-
Favorisce lo sport
dilettantistico ed il turismo sociale
e giovanile. 3-
Riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica
sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti
essenziali ed autonomi della formazione e dell'esplicazione della persona
umana ed, a tal fine, le favorisce promuovendo
strutture idonee e decentrate, servizi ed impianti, assicurandone
l'accesso agli enti, organismi ed associazioni. 4-
Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli
impianti, non esclusa l'autogestione, saranno disciplinate da apposito
regolamento. Art.
9 Pianificazione
territoriale 1-
Ai fini dell'art. 1, il Comune, nell'esercizio delle proprie
funzioni, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro
di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle
infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali,
commerciali e turistici, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e
private. 2-
Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, realizza o
favorisce piani di sviluppo dell'edilizia residenziale. 3-
Adotta con
propri provvedimenti, in armonia
con il piano regionale di sviluppo, con il piano urbanistico
regionale, con il piano urbanistico provinciale, il programma di
fabbricazione per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi
delle infrastrutture locali,
per una gestione ed un uso corretto
del territorio. 4-
Assicura l'ordinato
sviluppo della
viabilità comunale,
adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione residente e
fluttuante. 5-
Sollecita gli altri enti a realizzare nell'ambito del proprio
territorio, un sistema coordinato di traffico e di circolazione, in
relazione anche alle esigenze della popolazione dei territori vicini. 6-
Predispone, in collaborazione con altri enti, idonei strumenti di
pronto intervento per far fronte alle necessità emergenti, in
occasione di pubbliche calamità. Art.
10
Attività
produttive e sviluppo economico
1-
Il Comune con politiche di intervento, favorisce lo sviluppo
dell’agricoltura, con particolare riguardo alle imprese
diretto-coltivatrici e favorisce le iniziative dirette a promuovere la
valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali. 2-
Il Comune favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato
distributivo, per un migliore funzionamento al servizio del consumatore. 3-
Il
Comune promuove e tutela l'artigianato locale anche nelle sue forme
artistiche, e ne mantiene viva la tradizione. 4-
Il Comune sviluppa e promuove le attività turistiche ed
agrituristiche, come godimento umano dell'ambiente storico, naturale e
predispone, sulla base della legislazione regionale, l'ordinata espansione
degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera. 5-
Il Comune promuove le forme di associazione e di cooperazione fra
lavoratori dipendenti ed imprese autonome. 6-
Il Comune promuove la realizzazione di una condizione di piena
occupazione, anche mediante l'applicazione delle pari opportunità . 7-
Il Comune concorre, in collaborazione con enti ed associazioni, a
mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero
agevolandone il rientro, e favorisce l'integrazione dell'immigrato con la
popolazione locale. Art.
11 Programmazione
economico-sociale e territoriale 1-
Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli
strumenti della programmazione. 2-
Partecipa con proposte, sentite le organizzazioni sociali,
economiche e culturali locali, alla determinazione dei programmi dello
Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti, in relazione alla
programmazione economica, territoriale ed ambientale. TITOLO
II ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI CAPO
I PARTECIPAZIONE
POPOLARE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART.
12 Partecipazione
popolare
1-
Il Comune di Sant’Anatolia di Narco promuove e tutela l'effettiva
partecipazione democratica dei cittadini, singoli o associati,
all'attività politico - amministrativa dell'Ente. Tale
partecipazione si realizza attraverso: -
l'incentivazione
delle forme associative e di volontariato,
agevolando l'iniziativa popolare negli ambiti consentiti per legge; -
il
favorire assemblee e forme di consultazione anche referendarie sulle
principali questioni di scelta; -
la
tutela del diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento
amministrativo. 2- Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche. ART. 13 Associazionismo 1- Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, ma escluse le associazioni segrete o con caratteristiche incompatibili con i principi Costituzionali e del presente Statuto. 2- Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, anche in natura o concedendo l'utilizzo gratuito di beni e servizi. Le modalità di erogazione dei contributi viene stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. ART. 14 Volontariato 1.
Il Comune promuove in particolare le associazioni di volontariato
per un coinvolgimento della popolazione in attività relative al
miglioramento della qualità della
vita civile e sociale e per la tutela dell'ambiente. 2.
Il Comune si adopera affinchè per le prestazioni di attività
volontaria e gratuita nell'interesse collettivo e di importanza
generale, le associazioni abbiano i mezzi necessari per la migliore
riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto
infortunistico. ART.
15 Assemblee
e consultazioni 1.
Il diritto di promuovere assemblee in libertà ed
autonomia, spetta a tutti i cittadini singoli o associati
a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forma
democratica di attività politiche, sociali, culturali e sportive. 2.
L'Amministrazione può facilitarne l'esercizio mettendo a
disposizione strutture e spazi idonei su richiesta. CAPO
II MODALITA'
DI PARTECIPAZIONE ART.
16 Petizioni
e proposte 1.
I cittadini del Comune
possono rivolgere petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta su
problemi di rilevanza cittadina, proponendo altresì assunzioni di atti o
revoche di atti precedentemente assunti. 2.
Per le petizioni la raccolta di adesione avviene senza formalità
particolari in calce al testo con
l'istanza rivolta al Sindaco. Essa va sottoscritta da almeno 40
cittadini e prodotta al Sindaco che la assegna alla conferenza dei
capogruppo per la trattazione entro 20 giorni dal ricevimento. L'organo
dovrà pronunciarsi sulla stessa entro 30 giorni dall'assegnazione. Di
tale procedimento è data pubblicità - notizia a tutti i residenti nel
territorio, a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 3.
Per le proposte relative all'adozione di atti amministrativi le
stesse possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse e debbono,
a pena di inammissibilità, essere dettagliate circa oggetto, motivazioni,
premesse e contenuto del dispositivo. 4.
La proposta presentata al Sindaco dovrà preventivamente essere
istruita e corredata dai pareri ex art. 53 Legge 142/90 e poi trasmessa
all'organo competente entro 20 giorni dal ricevimento.
L'organo adotterà le sue determinazioni
entro 30 giorni dal ricevimento della pratica istruita. Di tale
procedimento è data formale notizia ai firmatari della proposta. ART.
17 Istanze 1.
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco
interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività
amministrativa. 2.
La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro
30 giorni dall'interrogazione. ART.
18 Referendum
consultivo 1.
Il Comune indice referendum consultivo in tutte le materie di
interesse generale e di esclusiva competenza comunale quando vi sia
richiesta sottoscritta da almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune ovvero su iniziativa del Consiglio Comunale. 2.
Il referendum è indetto a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati al Comune. 3.
Non possono essere indetti referendum consultivi nelle seguenti
materie: -
tributi
locali e tariffe; -
bilanci
previsionali e rendiconti di gestione; -
attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali; -
revisione
dello statuto; -
regolamento
interno del Consiglio Comunale; -
designazione,
nomine, revoche ed in generale questioni concernenti persone; -
materie
che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo
biennio; 4.
Non può essere indetto più di un referendum all’anno. 5.
La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla
votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e si
sia raggiunta la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. 6.
L’esito del referendum non vincola l’Amministrazione comunale,
la quale può discostarsene con provvedimento motivato. 7.
Le norme di attuazione del referendum sono stabilite
dall’apposito regolamento sulla partecipazione. 8.
L’indizione del referendum ha efficacia sospensiva
dell’eventuale provvedimento cui si riferisce l’oggetto della
consultazione. 9.
Il referendum consultivo non può aver luogo in coincidenza con
operazioni elettorali provinciali e/o comunali. ART.
19 Accesso
agli atti e diritto all’informazione 1.
Ogni cittadino che vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, in base al Regolamento comunale relativo, ha
libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione e dei
soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell’Amministrazione. 2.
Sono sottratti alla
consultazione solo gli atti dichiarati riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione da espressa disposizione di legge o di Regolamento, tenendo
conto in particolare della normativa che tutela la riservatezza dei dati
personali. 3.
La consultazione avviene previa richiesta motivata dell'interessato
autorizzata dal Responsabile di Area. In caso di diniego devono essere
espressamente citate le disposizioni di legge o di regolamento che
impediscono la divulgazione dell’atto richiesto: in ogni caso,
l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che
deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento.
Contro le determinazioni amministrative nel merito sono comunque
attivabili le azioni previste dalla legge 241/90 e successive integrazioni
e modifiche. 4.
Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi
un destinatario, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati
con affissione all'Albo Pretorio Comunale. Gli atti con destinatario
determinato vanno comunicati all'interessato. 5.
Per gli atti più importanti e per quelli che riguardano interessi
particolari dei cittadini non residenti nel capoluogo, può essere
disposta l'affissione negli appositi spazi siti in ogni Frazione, al fine
di garantirne la divulgazione. CAPO
III DIFENSORE
CIVICO, AZIONE POPOLARE e PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART.
20 Il
Difensore civico 1.
Il Comune può istituire anche in forma associativa con la Comunità
Montana Valnerina e/o con i Comuni vicini, l'ufficio del difensore civico,
al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità la tempestività
e la correttezza dell'azione amministrativa. 2.
Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza
giuridica e funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente
al rispetto dell'ordinamento vigente. Elezione,
durata indennità e mezzi 1.
La elezione del difensore civico, la sua durata in carica,
l'indennità a lui spettante ed i mezzi che ha a disposizione, così come
quant'altro necessario, saranno regolati da apposito
atto associativo e/o regolamento. ART.
22 Azione
Popolare 1.
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi
che spettano al Comune. 2.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha
promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia
aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore. ART.
23 Procedimento
amministrativo 1.
Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo
coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi,
salvo che nelle ipotesi previste per legge o regolamento. 2.
L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del
funzionario responsabile della procedura, di chi ha il potere decisorio ed
il termine in cui la decisione va adottata. ART.
24 Procedimenti
ad istanza di parte e d’ufficio 1.
Nei procedimenti ad istanza di parte l’interessato può chiedere
di essere sentito da chi debba assumere la decisione: l’audizione deve
verificarsi nel termini stabilito dal regolamento. 2.
Ad ogni istanza presentata volta ad ottenere l’emanazione di un
provvedimento, va data risposta scritta entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento. Qualora il rilascio del provvedimento incida su diritti o
interessi di altri soggetti, il responsabile dovrà dare a questi notizia
dell’attivata istruttoria per consentirgli di intervenire come da
regolamento. 3.
Nei procedimenti d’ufficio il funzionario responsabile deve darne
comunicazione ai soggetti portatori di diritti o di interessi che possano
essere pregiudicati dall’adozione dell’atto finale dando il termine
entro il quale poter produrre istanze, memorie ecc. o entro il quale
chiedere di essere sentiti. 4.
Qualora il numero dei soggetti coinvolti sia particolarmente
elevato è consentito sostituire la sopraindicata comunicazione personale
con l’affissione all’Albo e negli appositi spazi pubblici. TITOLO
III ORGANI
ISTITUZIONALI CAPO
I ORGANI
IN GENERALE Art.
25 Organi 1.
Sono organi del Comune
il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. 2.
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo
politico ed amministrativo. 3.
Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale
rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale
di Governo, secondo le leggi dello Stato. 4.
La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa
del comune e può svolgere attività propositive e di impulso nei
confronti del Consiglio. Art.
26 Deliberazioni
degli organi collegiali 1.
Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di
una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 2.
L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici: la verbalizzazione degli
atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario
comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per
il funzionamento del consiglio. 3.
I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Segretario e dal
Presidente. CAPO
II
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Art.
27 Il
Consiglio comunale 1.
Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità
comunale, è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, sociale ed economico. 2.
L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei
consiglieri, le cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di
incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge. 3.
Le competenze consiliari sono disciplinate dalla legge, mentre il
funzionamento del Consiglio viene disciplinato da apposito regolamento. 4.
Il Consiglio comunale impronta l’azione complessiva dell’ente
ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità, al fine
di assicurare il buon andamento e l’imparzialità. Art.
28
Competenze
ed attribuzioni
1.
Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e
funzionale ed esercita le attribuzioni che gli sono proprie in base alla
legge, al presente Statuto ed ai regolamenti. Il Consiglio ha competenza
esclusiva per gli atti fondamentali stabiliti dall’articolo 32 della
Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 2.
Nell’adottare gli atti fondamentali il Consiglio tiene conto: a)
Del metodo e degli strumenti di programmazione, perseguendo il
raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale. b)
Dell’obbligo di individuare gli obiettivi e le finalità da
raggiungere e di fissare le risorse e gli strumenti necessari all’azione
da svolgere. 3.
Il Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento, può
adottare mozioni, risoluzioni, ordini del giorno al fine di esprimere, nel
rispetto della pluralità delle opinioni, gli orientamenti nello stesso
presenti, su temi ed avvenimenti politico-sociali, economico-culturali, o
comunque di interesse generale. 4.
Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla
legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale
del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare. Art.
29
Linee
programmatiche
1.
Entro 120 giorni dall’insediamento, il Sindaco, sentita la
Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2.
Ciascun Consigliere ha diritto di intervento e di proporre
emendamenti nel merito, nelle forme stabilite dal regolamento del
consiglio. 3.
E’ facoltà del Consiglio integrare o modificare le linee
programmatiche, in base alle esigenze che potrebbero sorgere durante il
mandato amministrativo. 4.
Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il
documento di rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee
programmatiche per sottoporlo all’approvazione. Art.
30 Norme
generali di funzionamento 1.
Alla convocazione della prima seduta di Consiglio si provvede nei
termini e con le modalità stabilite dalla legge. Nella stessa seduta il
Sindaco, dopo aver giurato, comunica al Consiglio la composizione della
Giunta, la nomina del Vice Sindaco e gli indirizzi generali di governo. 2.
Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio
e, dopo l’indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare gli
atti indifferibili ed urgenti. 3.
Le sedute di consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento. L’attività del consiglio si svolge nel corso dell’anno
in sedute ordinarie da convocarsi cinque giorni interi e liberi precedenti
alla seduta. Le sedute sono in prima o seconda convocazione e quelle di
seconda sono valide purchè siano presenti almeno 1/3 dei consiglieri
assegnati per legge, escludendo dal computo il Sindaco. 4.
Straordinariamente il Consiglio può essere convocato in via
d’urgenza recapitando gli avvisi non oltre ventiquattrore prima
dell’ora di svolgimento. In tal caso se la maggioranza dei consiglieri
presenti lo richieda, ogni deliberazione è rinviabile al giorno
successivo. 5.
Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio prevede in
particolare: -
Le modalità di massima e tempestiva diramazione dell’ordine del
giorno ai consiglieri comunali, su proposte compiutamente istruite, e
forme di pubblicità dell’ordine del giorno. -
Le modalità di costituzione delle commissioni consiliari
costituite dal consiglio nel proprio seno con criterio proporzionale,
competenze e modalità di funzionamento, forme di pubblicità dei lavori. -
I casi nei quali le sedute del consiglio e delle commissioni
debbono essere segrete. -
Le modalità di esercizio da parte dei consiglieri del diritto di
proposta scritta nelle materie di competenza e del diritto di presentare
interrogazioni e mozioni. -
Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari e la formazione
dell’eventuale conferenza con le relative attribuzioni. -
Le modalità di deposito di tutti i documenti e delle proposte
inserite all’ordine del giorno. -
Il funzionamento delle commissioni d’indagine. Art.
31 Diritti
e doveri dei consiglieri 1.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e
rappresentano senza vincolo di mandato l’intera collettività. La loro
posizione giuridica e lo status sono regolati dalla legge. 2.
I Consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, mozioni,
interrogazioni, proposte di delibera secondo il procedimento previsto dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 3.
I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di ottenere dagli
uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e
le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato
senza alcun onere e sono tenuti al segreto nei casi determinati per legge. 4.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo del consigliere comunale, previste per legge, sono disciplinate
dal regolamento. 5.
Il consigliere che per motivi personali di parentela, professionali
o di altra natura, abbia interessi ad una deliberazione, deve astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, con richiesta al
Segretario che ciò venga annotato nel verbale. Il regolamento definisce i
casi in cui può sussistere il conflitto di interessi. 6.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro
attribuiti, fino alla nomina dei successori, salva l’applicazione di
norme statali e regionali che dispongano diversamente. 7.
I Consiglieri hanno l’obbligo di prendere parte ai lavori del
Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Tre assenze consecutive
senza giustificati motivi alle sedute del Consiglio o della Commissione,
comportano la decadenza dichiarata rispettivamente con deliberazione di
Consiglio o con verbale della Commissione di appartenenza. 8.
Ogni consigliere comunale deve eleggere domicilio nel territorio
comunale. Art.
32 Gruppi
consiliari 1.
I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari, formati da non
meno di 2 persone, nominando il rispettivo Capogruppo, secondo le norme
del Regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale. 2.
In mancanza di designazione si procede sulla base delle liste
elettorali, individuando quali capogruppo i consiglieri non componenti la
Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 3.
Può essere istituita la conferenza dei capogruppo, secondo le
norme stabilite dal regolamento. 4.
Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture per
l’espletamento delle funzioni proprie, nonché fondi di bilancio per uno
stanziamento complessivo di lire 1.000.000 annuo da ripartire fra i gruppi
in parti uguali; tali somme vengono utilizzate dietro richiesta scritta e
motivata del capogruppo nei confronti del Responsabile dell’Area
Finanziaria dell’ente il quale, riscontrata la finalità istituzionale
della spesa, provvede ad impegnare la stessa con apposita determinazione.
Le somme vengono liquidate dietro presentazione di idonea rendicontazione
di spesa. Art.
33
Le
commissioni consiliari
1.
Il Consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni
permanenti, in base a quanto stabilito dal regolamento del Consiglio. Esse
sono costituite da consiglieri che rappresentano, con criterio
proporzionale, tutti i gruppi. 2.
Il Regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni e ne
disciplina l’organizzazione assicurandone le forme di pubblicità del
lavori. 3.
Il Consiglio in qualsiasi momento può costituire commissioni
speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste. 4.
E’ attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni
d’indagine e di quelle che il consiglio ritenga di istituire con
funzioni di controllo e garanzia. 5.
Il Regolamento del Consiglio Comunale determina la procedura di
nomina del presidente delle commissioni di cui al comma 4 del presente
articolo, alla quale partecipano solamente i consiglieri di minoranza. Per
la costituzione delle commissioni speciali si applicano, in quanto
compatibili, le norme relative alle commissioni permanenti. La
costituzione di queste commissioni va richiesta da almeno un quinto dei
consiglieri in carica e deve riportare il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. CAPO
III
IL
SINDACO
Art.
34
Il
Sindaco
1.
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto
secondo la legge; la legge disciplina altresì i casi di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica. 2.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario
(ed al direttore generale ove nominato) nonché ai responsabili delle aree
in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali ed all’esecuzione
degli atti. 3.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni
statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e
poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. 4.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
Italiana. Art.
35
Attribuzioni
di amministrazione
1.
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del
comune e può delegare le sue funzioni ai singoli assessori o consiglieri.
In particolare il Sindaco: a)
dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del
comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori; b)
promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio; c)
convoca
i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge n. 142/’90 e
successive integrazioni e modifiche; d)
adotta
le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge; e)
nomina
il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo e può revocarlo
nei casi e con i limiti previsti per legge; f)
può
conferire e revocare al segretario comunale, previa delibera di giunta, le
funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata
convenzione con altri comuni per la nomina del direttore medesimo; g)
nomina i responsabili delle aree, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. 2.
Il Sindaco in oltre, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio: a)
provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni, quando tali nomine non siano
espressamente riservate al Consiglio; b)
provvede,
nel rispetto dei criteri indicati dalla regione, sentite le categorie
interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei
pubblici esercizi, nonché dei servizi pubblici ed inoltre, previo accordo
con i rappresentanti territoriali delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel
territorio. Attribuzioni
di vigilanza 1.
Il Sindaco per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo,
può acquisire direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli
atti anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti
ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
per azioni, appartenenti all’ente tramite i rappresentanti legali delle
stesse. 2.
Il Sindaco compie altresì gli atti conservativi dei diritti del
comune e promuove, direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale (o
del direttore generale, ove nominato), le indagini e le verifiche
amministrative sull’intera attività del comune. 3.
Il Sindaco promuove ed assume le iniziative volte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni
e società appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla giunta. Art.
37
Attribuzioni
di organizzazione
1.
Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione: a)
stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del
consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei
consiglieri; b)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti,
avvalendosi degli agenti di pubblica sicurezza; c)
propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede; d)
riceve interpellanze, interrogazioni e mozioni da sottoporre al
consiglio se ed in quanto di competenza consiliare; 2.
Il Sindaco nomina e revoca il Vice sindaco e gli Assessori dandone
comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Art. 38 Vice
sindaco 1.
Il Vice sindaco nominato dal Sindaco è l’assessore che ha la
delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. 2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio. Art.
39 Mozione
di sfiducia 1.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del
Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. 2.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 3.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si
procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario,
ai sensi delle leggi vigenti. 4.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica il giorno successivo a
quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia ed il Segretario
informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza. Art.
40 Dimissione
e impedimento permanente del Sindaco 1.
Le dimissioni scritte, comunque presentate, dal Sindaco al
Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 2.
Il Vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco
temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle
funzioni ex art. 15 comma 4 bis della legge n. 55/’90 e successive
modifiche. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla
sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età. 3.
Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco fino a
nuove elezioni. CAPO
IV
LA
GIUNTA COMUNALE
Art. 41Ruolo
1.
La Giunta comunale é l’organo di impulso e di gestione
amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune ed impronta
la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficacia. 2.
La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi
dell’ente, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo e
verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti, nel quadro delle decisioni
fondamentali approvate del Consiglio. ART. 42 Composizione 1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che
va da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4, di cui uno è investito
della carica di Vicesindaco. La composizione numerica della Giunta deve
comunque restare la stessa per la durata di ogni intero mandato
amministrativo. 2.
Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni, nella misura massima
della metà degli assessori nominati, con arrotondamento all’unità
inferiore, tra cittadini che non hanno partecipato come candidati alle
elezioni del Consiglio, ma in possesso di requisiti di eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere. 3.
Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute di consiglio
ed intervenire nelle discussioni ma senza diritto di voto e la loro
presenza non è computata ai fini del quorum strutturale. Art.
43
Nomina
della giunta
1.
Il Sindaco nomina per iscritto i componenti della giunta ed il
Vicesindaco, presentandoli al Consiglio nella prima seduta successiva
all’elezione . 2.
Il Sindaco può altresì revocare uno o più assessori, dandone
comunicazione al Consiglio, contestualmente alla nuova nomina. 3.
Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi
dei consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l’esame di
pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla
sovraintendenza ed all’esecuzione degli atti. 4.
Le cause di incompatibilità, lo stato giuridico degli assessori e
gli istituti di decadenza e revoca, sono disciplinati dalla legge. 5.
Comunque non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra
loro o con il sindaco rapporti di parentela sino al terzo grado, di
affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi. Art.
44
Funzionamento
1.
La Giunta discute sulle questioni proposte dal sindaco, dagli
assessori, dal segretario e dai responsabili delle aree. Ogni argomento
per poter essere trattato deve risultare istruito dal competente ufficio e
le proposte di delibera vanno corredate dai relativi pareri. 2.
La Giunta è convocata informalmente e presieduta dal Sindaco e, in
sua assenza dal Vicesindaco. In assenza di entrambi, la giunta è
convocata e presieduta dall’assessore più anziano di età. La giunta si
esprime attraverso provvedimenti deliberativi collegiali assunti a
maggioranza assoluta dei componenti. 3.
Le sedute di Giunta non sono pubbliche, ma si può disporre che
alle stesse partecipino i responsabili delle aree e/o dei servizi per
fornire gli elementi valutativi di competenza. Possono altresì essere
invitati alle sedute il Revisore dei conti, il Difensore civico ove
istituito, i rappresentanti del comune presso enti aziende e consorzi ed
esperti esterni per comprovati motivi. 4.
Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario che partecipa
alle stesse con funzioni consultive e di assistenza. Art.
45
Competenze
1.
Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti che ai
sensi di legge o del presente statuto non siano riservati al consiglio o
non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario, al
direttore generale ove nominato o ai responsabili delle aree. 2.
Le delibere di giunta debbono indicare lo scopo e gli obiettivi
perseguiti, i mezzi ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici
nell’esercizio delle proprie competenze, gestionali ed esecutive, loro
attribuite per legge o statuto. Art.
46 Decadenza
della Giunta
1.
Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la
decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. 2.
La Giunta decade inoltre in tutti i casi di scioglimento del
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 39 legge 142/90. ART.
47 Dimissioni,
cessazioni e revoca degli assessori 1.
Le dimissioni e la cessazione dell'ufficio di Assessore per altra
causa sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva
al loro verificarsi e nella stessa seduta il Sindaco nomina il nuovo
componente dandone comunicazione al Consiglio. 2.
Le dimissioni degli assessori si considerano perfette, efficaci ed
irrevocabili fin dal momento della presentazione. TITOLO
IV ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEL LAVORO CAPO I PRINCIPI
DIRETTIVI ART. 48 Principi
di organizzazione 1.
L'organizzazione generale
degli uffici e servizi comunali si conforma al principio di separazione
tra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo, in
coerenza con le linee programmatiche approvate, e compiti di gestione
amministrativa ed organizzazione del lavoro spettanti ai Responsabili di
Area e di Servizio, nonchè al Direttore Generale, se nominato. 2.
L'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinato da
apposito regolamento, è comunque improntato ai seguenti principi e
criteri generali: -
autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione; -
specifica
professionalità e responsabilità; -
organizzazione
del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; -
analisi
e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività
svolta da ciascun elemento dell'apparato organizzativo; -
individuazione
di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei
soggetti; -
superamento
della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; -
massima
flessibilità delle strutture del personale e massima collaborazione tra
gli uffici; -
adeguamento
dell'azione amministrativa e dei servizi offerti, previa verifica della
rispondenza ai bisogni degli utenti. ART. 49 Ordinamento
degli uffici e dei servizi 1.
L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato
da apposito regolamento approvato dalla Giunta sulla base dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio comunale e nel rispetto dei principi di
separazione delle competenze, di professionalità, di responsabilità, di
efficienza, economicità della gestione e flessibilità della struttura. 2.
Nelle materie soggette a riserva di legge la potestà regolamentare
si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale, in modo da
non determinarne la
disapplicazione nel periodo di vigenza. 3.
Il Comune disciplina con appositi atti la propria dotazione
organica, nonché l'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito
della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti
derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze derivanti
dallo svolgimento dei servizi e dei compiti attribuiti. ART. 50 Organizzazione
del personale 1.
Il personale è inquadrato secondo il sistema
di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le
finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici,
dell'accrescimento dell'efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e
attraverso il riconoscimento della professionalità
e della qualità delle
prestazioni lavorative individuali. 2.
Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto
degli enti locali. 3.
Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e
organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali
formulati e finanziati dal Comune. 4.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. ART.
51 Responsabilità
Diritti
e doveri dei dipendenti 1.
I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la
propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. 2.
Ogni dipendente comunale è tenuto
ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di
propria competenza nel rispetto dei ruoli assegnati, nonchè a raggiungere
gli obiettivi prefissati. Egli risponde direttamente verso il responsabile
di area, il direttore generale ove nominato e l'amministrazione comunale
degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle
proprie funzioni. 3.
I Responsabili delle aree, individuati con decreto del Sindaco,
organizzano i servizi assegnati in base alle indicazioni del direttore
generale o del segretario ed alle direttive dell'esecutivo. I
Responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, gestiscono
l'attività dell'ente, ed attuano gli indirizzi per raggiungere gli
obiettivi indicati dall'amministrazione. ART. 52 Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazioni esterne 1.
La Giunta, nei limiti di legge e con le modalità prescritte dal
Regolamento uffici e servizi può deliberare: -
L'assunzione
con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di
diritto privato di personale dirigenziale
o di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti non siano
presenti analoghe professionalità. -
La
copertura di posti vacanti di responsabili di ufficio o servizi con
personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con
contratto di lavoro autonomo
ex Art. 6, comma 4,
legge 127/97 (sempre fermo restando i requisiti
richiesti per la categoria da ricoprire). -
La
stipula di convenzioni a
termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati. 2.
Tutti i contratti di diritto privato
di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al
mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico è
equivalente a quello previsto dal
vigente CCNL e decentrato per gli enti locali ma può essere integrato con
un'indennità ad personam dalla Giunta, nel rispetto dei criteri stabiliti
dal regolamento. 3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3.2. 1993 n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. ART.
53 Segretario
comunale 1.
Il Segretario Comunale è
nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell'apposito Albo. 2.
Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzione con
altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di Segreteria
Comunale. 3.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario
Comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 4.
Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, individua e
disciplina le funzioni del Segretario Comunale. 5.
Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le
funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.
51/bis della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni,
qualora non si decida di procedere in forma associata tra più Comuni, le
cui popolazioni associate raggiungano
i 15.000 abitanti, con incarico esterno. Nel caso di conferimento
delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i
compiti previsti dall'art. 51/bis della legge n. 142/90. Allo stesso
spettano in tal caso i compiti previsti dall’art. 51 bis della legge
142/90 e viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal
Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, in
conformità alle norme del contratto collettivo di categoria. TITOLO
V I
SERVIZI PUBBLICI CAPO I COMPETENZE
DEL COMUNE ART. 54 Servizi
pubblici 1.
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte
a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale. 2.
I sevizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge. 3.
Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché
forme di partecipazione con altri comuni, con la Comunità Montana, con la
Provincia e con la Regione. ART. 55 Forme
di gestione 1.
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei
pubblici servizi che abbiano per oggetto produzione di beni e attività
rivolte a fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, in
base ad una delle seguenti forme: - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulti opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; le modalità di gestione vengono disciplinate da apposito regolamento; -
in
concessione a terzi a mezzo
di convenzioni, quando sussistano ragioni tecniche, economiche
o di opportunità sociale; -
a
mezzo di
azienda speciale,
anche per
la gestione
di più
servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale; -
a
mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale; -
a
mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico,
qualora si renda opportuno in relazione al servizio da erogare, la
partecipazione di altri supporti pubblici o privati; -
a
mezzo di consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché ogni
altra forma consentita per legge. 2.
Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente
capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in
via esclusiva al comune. ART. 56 Aziende
speciali 1.
Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende
speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed
imprenditoriale ed approvare il relativo statuto. 2.
Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di
trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno
l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. 3.
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere
esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione
di accordi tesi a garantire l'economicità
e la migliore qualità dei
servizi. 4.
Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il
funzionamento, le attività e i controlli. 5.
Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore e il collegio di revisione. 6.
Il presidente e il consiglio d'amministrazione sono nominati
dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica
o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. 7.
Il direttore è assunto per
pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei
quali si può procedere alla chiamata diretta. 8.
Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei
revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli
indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell’azienda. 9.
Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati
soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione
approvate dal consiglio comunale. ART. 57 Concessione
a terzi e Convenzioni 1.
La concessione a terzi di un pubblico servizio deve essere
deliberata dal consiglio comunale su proposta della Giunta Municipale
motivando in modo specifico l'oggettiva convenienza di tale forma di
gestione, specialmente sotto l'aspetto sociale e deve essere regolamentata
da apposita convenzione. 2.
Tali convenzioni possono stipularsi con amministrazioni statali,
altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo
coordinato funzioni e
servizi pubblici. 3.
Le convenzioni fra enti devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie: può altresì essere prevista la
costituzione di uffici comuni che
operano con personale distaccato. ART. 58 Istituzioni 1.
Le istituzioni sono organismi strumentali del comune dotati di
autonomia gestionale. 2.
Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore. 3.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco
che può revocarli per gravi violazioni
di legge, per documentata inefficienza
o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione. 4.
Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità delle
istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizioni dei beni o servizi. ART. 59 Società
per azioni o a responsabilità limitata 1.
Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a
società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di
servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. 2.
L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni
devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere
garantita la rappresentatività dei
soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 3.
Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti
gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. 4.
I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata cui
partecipa il Comune. 5.
Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente. 6.
Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che
l'interesse della collettività sia
adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla
società medesima. ART. 60 Consorzi 1.
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri
enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le
norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili. 2.
A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta
dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del consorzio. 3.
Il Sindaco o un suo delegato fa parte
dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del
consorzio. ART. 61 Accordi
di programma 1.
Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del
Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza
primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne
i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci
delle amministrazioni interessate
viene definito in un'apposita
conferenza la quale provvede
altresì all'approvazione
formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n.
142/90, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge 127/97. 3.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della
regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30
giorni a pena di decadenza. TITOLO
VI PATRIMONIO
- FINANZE - CONTABILITA' CAPO
I PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA ART. 62 Ordinamento 1.
L' ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla
legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento Comunale di
contabilità. 2.
Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3.
Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte e delle tasse, nonché in materia di tariffe, in forza
delle leggi vigenti. ART. 63 Amministrazione
dei beni comunali 1.
Il Comune è titolare di un proprio demanio e patrimonio in
conformità alla legge. 2.
Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni
demaniali e patrimoniali da rivedersi annualmente ed è responsabile con
il Ragioniere ed il Segretario della esattezza dello stesso e della
conservazione della tenuta della documentazione relativa al Patrimonio. 3.
I beni patrimoniali non utilizzati direttamente e non destinati a
funzioni sociali debbono di regola essere dati in affitto. 4.
I beni demaniali possono essere concessi in uso, previa fissazione
del relativo canone. 5.
I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle
disposizioni delle leggi speciali e dai regolamenti che regolano la
materia. ART. 64 Bilancio
comunale 1.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio
annuale di previsione, redatto in termini di competenza entro i termini
stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità, osservando i
principi fissati dalla vigente normativa in materia. 2.
Il bilancio ed i relativi allegati vanno redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi. ART. 65 Il
Rendiconto della gestione 1.
I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel
rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio. 2.
La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto
consuntivo, esprime la propria valutazione in merito all'efficacia
dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. 3.
Il revisore del conto attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione nella quale
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza,
produttività ed economicità della gestione. 4.
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il
termine fissato per legge. ART. 66 Revisore
dei conti 1.
Il Revisore del conto viene scelto secondo le modalità previste
dal regolamento di contabilità. Oltre ai requisiti previsti dalla legge,
non deve essere incompatibile con la carica di consigliere comunale e deve
averne pure i requisiti di eleggibilità. 2.
Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione
di controllo ed indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione, con diritto di accesso agli atti
ed ai documenti dell'ente. 3.
Il revisore adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario
e risponde in proprio delle sue attestazioni. 4.
Il regolamento di contabilità prevede l’affidamento al revisore
del compito di eseguire periodiche verifiche e ne disciplina le modalità. 5.
Al revisore possono essere affidate ulteriori funzioni relative al
controllo di gestione, nonché la partecipazione al nucleo di
valutazione. ART. 67 Attività
contrattuale 1.
Il Comune, per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti
agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti
ed alle vendite, alle permute ed alle locazioni con l'osservanza delle
procedure stabilite dalla legge e dal vigente regolamento per la
disciplina dei contratti. 2.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
una determinazione del Responsabile di Area che deve indicare: -
il
fine che con il contratto intende perseguire; -
l'oggetto,
la forma, le clausole ritenute necessarie, nonché
le modalità di scelta del contraente
in base alle disposizioni di legge vigenti. 3.
L’attività contrattuale è ispirata al principio della
trasparenza. ART. 68 Controllo
di gestione 1.
I Responsabili delle aree possono essere chiamati ad eseguire
operazioni di controllo economico - finanziario
per verificare la rispondenza della gestione dei fondi di bilancio
loro assegnati agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio. 2.
Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un
verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso
all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali
provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti. 3.
Nel caso che attraverso l'attività
di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio
dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie,
la giunta propone al Consiglio i provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio. ART. 69 Tesoreria 1.
Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale con
apposita deliberazione e viene disciplinato da una convenzione; la sua
durata è quinquennale, rinnovabile per una sola volta. 2.
Il tesoriere effettua le riscossioni delle entrate di pertinenza
del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite
dalla legge. 3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed agli altri servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando all’uopo norme idonee per disciplinare tali gestioni. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI CAPO I STATUTO E REGOLAMENTI ART. 70 Lo statuto 1.
Il presente statuto è la fonte normativa fondamentale che
garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia e l’organizzazione
del Comune nell’ambito dei principi fissati dalla legge. 2. Le funzioni degli organi e l’organizzazione amministrativa comunale, sono esercitati in conformità ai principi, finalità e norme fissate dallo statuto e dai regolamenti nell’ambito della legge. ART. 71 Modifiche
dello statuto 1.
Lo statuto, contenendo le norme fondamentali dell’ordinamento
comunale, dovrà essere adeguato al processo di evoluzione della società
civile, assicurando coerenza tra normativa statutaria e condizioni
socio-economiche della collettività rappresentata. 2. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale del presente statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione. 3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente in vigore. 4. L’entrata in vigore di nuove leggi le cui disposizioni costituiscono principi inderogabili per l’autonomia normativa del comune, abroga le norme statutarie con essa incompatibili. 5. Nessuna iniziativa per la revisione, totale o parziale, dello Statuto può essere adottata, se non siano trascorsi almeno sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso. 6.
L’iniziativa di revisione o di abrogazione, una volta respinta,
non può essere riproposta, nel corso della medesima legislatura, al
Consiglio comunale se non siano trascorsi almeno due anni. ART.
72 Regolamenti
comunali 1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale sarà conformato alle nuove norme statutarie entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore. 2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello relativo alla disciplina dei contratti, saranno adottati o adeguati entro 24 mesi dall’entrata in vigore delle norme statutarie di riferimento. 3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti alla data dell’entrata in vigore dello Statuto, se ed in quanto compatibili con questo. 4. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all’Albo pretorio da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva. 5.
I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque
intenda consultarli. ART.
73 Entrata
in vigore dello Statuto 1.
Il presente Statuto, dopo l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale, viene affisso all’Albo Pretorio del comune per giorni quindici
consecutivi ed inviato al controllo presso l’Organo Regionale di
Controllo. 2.
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione, ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti. 3.
Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. *********************************** MODIFICHE
ALLO STATUTO COMUNALE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO (Approvate
con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2001) in
adeguamento allo “Statuto del Contribuente” CAPO II VERIFICHE FISCALI E TUTELA DEI CONTRIBUENTI ART 69 bis Disposizioni
in materia tributaria 1.
Le disposizioni in
materia tributaria non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei
relativi provvedimenti di attuazione. 2.
L’Amministrazione
Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole
conoscenza delle disposizioni normative
ed amministrative in materia di tributi comunali. 3.
Gli atti destinati ai contribuenti devono essere a questi
comunicati in materia tale da assicurarne l’effettiva conoscenza ed
evitare che il loro contenuto sia conosciuto da soggetti diversi dal
destinatario. 4.
Tali atti devono essere motivati con i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato o richiamato in base alle vigenti disposizioni di legge in
materia. ART. 69 terSemplificazione
dei rapporti con contribuente
1.
L’Amministrazione non può richiedere al contribuente documenti
e/o informazioni che siano già in suo possesso o che siano detenuti da
altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. 2.
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla
liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano
incertezze, l’Amministrazione invita il contribuente a fornire i
chiarimenti o i documenti necessari entro un termine non inferiore a
trenta giorni dalla richiesta. Tale disposizione non si applica nei casi
di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto
ad effettuare il versamento diretto. 3.
L’Amministrazione è tenuta a rispondere in un termine non
superiore a 120 giorni alle istanze di interpello concernenti
l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e
personali, qualora vi siano condizioni di incertezza di natura
interpretativa. 4.
L’Amministrazione applica l’istituto della compensazione fra
crediti e debiti tributari nei limiti e con le modalità stabiliti dalla
vigente normativa in materia. ART.
69 quater
Tutela
della buona fede del contribuente 1.
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono
essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2.
Non sono irrogate
sanzioni ne richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si
sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione
Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione
medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito
di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, od errori
dell’Amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. |
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