REGOLAMENTO EDILIZIO

VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE COMUNALE APPROVATE DALLA REGIONE DELL’UMBRIA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 5653 DEL 23/07/1999

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 3/7/2004 di modifica degli articoli relativi alla Commissione Edilizia Comunale, ora Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio,  in adeguamento alla Legge Regionale 18 febbraio 2004 n. 1

ALLEGATO 1

CAPO I

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI  EDILIZIE E

DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ

 

 ART. 1

 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1)      Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'esecuzione di interventi urbanistici ed edilizi, nonché ogni attività incidente sull'assetto urbano e territoriale, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente ed in attuazione della pianificazione urbanistica generale e attuativa. 

ART. 2

INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA 

1.      L'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 1 comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata al previo rilascio della concessione edilizia prevista e disciplinata dalla legge n 10 del 28/01/1977 e successive modificazioni, salvo quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 6.

2.      2. La concessione edilizia, quale atto conclusivo del procedimento, non può essere subordinata, dopo il suo rilascio, all'acquisizione di ulteriori pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, assensi, intese, di cui alle vigenti norme di leggi o del presente regolamento.

  ART. 3

DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ

 

1.    Sono subordinati alla denuncia di inizio di attività i seguenti, interventi:

a)    opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b)   opere necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c)    recinzioni, muri di cinta, cancellate;

d)   aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;e)    opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile ed opere interne su immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968 che non modifichino la destinazione d'uso;

f)     revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione dei relativi volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base delle nuove disposizioni;

g)    varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h)    parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

2. La denuncia di inizio attività costituisce facoltà del soggetto che intende procedere all'esecuzione degli interventi di cui sopra ed è disciplinata dalle norme dì cui ai commi 8‑bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 dell'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di immobili assoggettati alle disposizioni di cui al D.Leg.490/99 (ex leggi 1°giugno 1939, n 1089, e 29 giugno 1939, n 1497) e 6 dicembre 1991, n 394 e nelle altre ipotesi previste dall'art. 4, comma 8, lett. a) e b) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni.

 4. Gli interventi di cui sopra, da realizzare su immobili ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497) qualora non alterino l'aspetto esteriore dei luoghi oggetto di tutela, possono essere eseguiti previa denuncia di inizio di attività.

ART. 4

 AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 

1. Gli interventi indicati nel precedente articolo, per i quali è esclusa o non è esercitata la facoltà di procedere mediante denuncia di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione edilizia in quanto previsti dalle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 25 marzo 1982, n. 94 o da altre disposizioni legislative particolari. L'esecuzione delle relative opere è subordinata al previo rilascio della autorizzazione edilizia, qualora non espressamente indicato nelle predette disposizioni di legge. 

2. L'autorizzazione edilizia, quale atto conclusivo del procedimento, non può essere subordinata, dopo il suo rilascio, all'acquisizione di ulteriori pareri, visti, autorizzazioni, nullaosta, assensi, intese, di cui alle vigenti norme di leggi o del presente regolamento. 

ART. 5

INTERVENTI NON SOGGETTI NE’ A CONCESSIONE EDILIZIA NE’ AD AUTORIZZAZIONE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

 

1.  Fatte salve le autorizzazioni previste dalle leggi di vincolo, con particolare riferimento al D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497) e quelle in materia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sono soggetti a  concessione edilizia, né ad autorizzazione, né a denuncia di inizio attività, gli interventi di ordinaria manutenzione di cui alla lett. a) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

2. Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione anche i seguenti:

a)      demolizione e ricostruzione di vespai, pavimenti e intonaci interni;

b)      rifacimento, anche totale, di servizi igienici, acquai e camini;

c)      realizzazione di fognature, acquedotti e altri servizi a rete, internamente al lotto di pertinenza dei fabbricato;

d)      manutenzione ed integrazione di impianti tecnologici esistenti. 

ART. 6

DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA IN VARIANTE

AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 

l. Il Consiglio comunale individua gli interventi pubblici o privati finalizzati al perseguimento di rilevanti interessi pubblici da attuare mediante l'accordo di programma, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato e integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, previa la conferenza prevista dal 3 comma del medesimo articolo 27. 

2. Lo schema di accordo di programma, la deliberazione del Consiglio comunale, il quadro economico finanziario degli interventi, nonché il progetto dell’opera corredato della documentazione tecnica e grafica prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente regolamento, sono pubblicati con le modalità e i tempi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 30 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. 

3. Gli atti di cui al comma 2 vengono trasmessi ai soggetti interessati all'accordo di programma, contestualmente all'inizio delle procedure di pubblicazione. 

4. Entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, dell'art. 30 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, il Sindaco o suo delegato convoca la conferenza di cui al comma 1, per le determinazioni da assumere anche sulle eventuali osservazioni e repliche pervenute e per la conclusione dell'accordo. 

5. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa adozione della deliberazione consiliare di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo medesimo, produce l'effetto di variante allo strumento urbanistico generale comunale, limitatamente alle parti di territorio interessate dall'accordo medesimo.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

 1.      Per gli interventi ricadenti in zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497)  l'autorizzazione ambientale di cui all'art. 7 di detta legge deve essere rilasciata con atto distinto e precedente al provvedimento abilitativo degli interventi medesimi. 

2.      In tali atti deve essere precisato che l'autorizzazione ambientale, ancorché efficace, è comunque soggetta al potere di annullamento da parte della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, ai sensi dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel termine di 60 giorni, non interrotto da richieste istruttorie, decorrente dalla data di ricevimento dell'atto da parte della Soprintendenza medesima. 

3.      L'autorizzazione ambientale è rilasciata dal Comune dopo specifica istruttoria ambientale e previo parere della Commissione edilizia comunale, con la presenza obbligatoria di un membro esperto in materia, e deve contenere congrua motivazione giustificativa sulla compatibilità delle modificazioni introdotte dalle opere previste con gli specifici valori paesistici dei luoghi tutelati dal vincolo. 

4.      Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ambientale l'interessato deve allegare all'istanza, oltre alla documentazione prevista per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'attività edilizia, anche una relazione nella quale siano evidenziate le preesistenze tutelate e l'incidenza su queste dell'intervento prospettato.

 5.      Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497) 8 agosto 1985, n. 431 e all'art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. 

ART. 8

AUTORIZZAZIONI DI ENTI DIVERSI DAL COMUNE 

1.        L'acquisizione di pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, assensi, intese, previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento ai fini abilitativi dell'attività edilizia deve avvenire prima del rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione edilizia da parte dei Comune o della denuncia di inizio attività.

 2.      I progetti delle opere da eseguire negli edifici di­chiarati di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Leg.490/99 (ex leggi 1°giugno 1939, n 1089, e 29 giugno 1939, n 1497) debbono ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria.

 3.      Per i progetti relativi ad opere ricadenti in zone vincolate dal D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497) si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 ot­tobre 1997, n. 31 e del presente regolamento.

 4.      I progetti relativi all'allaccio ed all'accesso delle strade private e dei lotti alle strade pubbliche, di competenza dell'ANAS, dell'Amministrazione provinciale o di altri Enti, devono conseguire la preventiva autorizzazione degli enti titolari della funzione.

 5.      Per i progetti relativi ad impianti ad inquinamento atmosferico, soggetti alle procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera definite dal D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, l’apposita autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente al rilascio della concessione edilizia.

 6.      Per le opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico l'autorizzazione è concessa dal Comune ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8 giugno 1984, n. 29, previo parere della Comunità montana competente per territorio, con le modalità e termini previsti dalla disciplina regolante la materia, ferme restando le competenze delle Comunità montane previste dalle LL.RR. 18 marzo 1980, n. 19 e 8 giugno 1981, n. 32. 

7.      I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

 8.      Gli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli indicati nell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbono essere conformi alle disposizioni di cui alla stessa legge ed alle successive modificazioni ed integrazioni. 

9.      Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione preventiva del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e comunque in particolare debbono essere sottoposti a tale approvazione i seguenti progetti:

a)      i progetti di edifici di altezza superiore a m. 20;

b)      i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi);

c)      i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse e laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio;

d)      i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendano appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni. 

10.        Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale dei vigili del fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del Comando dei vigili del fuoco il solo progetto dell'impianto per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitatamente ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché degli impianti di comunicazione in verticale tra i piani dell'edificio. 

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

ART. 9

DEFINIZIONE  DI ALCUNE CATEGORIE DI INTERVENTO

 1.      Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti dall'art. 31 lettere a), b), c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

2.      Le opere relative alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al relativo D.M. 14 giugno 1989, n. 236, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria: comportano l'esecuzione di varie categorie di lavori sia sulle parti comuni degli edifici sia sulle singole unità immobiliari. 

3.      Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria. 

4.      Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, qualora non comportino l'esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria. 

5.      Le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, qualora non comportino l'esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria. 

6.      Gli interventi di messa a norma degli edifici di cui alle leggi 5 marzo 1990, n. 46 e 6 dicembre 1971, n. 1083, qualora non comportino l'esecuzione di opere edilizie, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria. 

7.      I  parcheggi pertinenziali di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere autorizzati e realizzati anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e del presente Regolamento edilizio comunale in presenza delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 ART. 10

INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI

 1.      In casi di calamità naturali, salve le disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti, il Sindaco autorizza tutti gli interventi indifferibili ed urgenti ritenuti necessari anche in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, purché limitati ad un determinato periodo temporale che deve risultare dal provvedimento autorizzativo. In detto provvedimento dovranno altresì essere indicati, sia le norme oggetto di deroga, sia i motivi che rendono indispensabili la deroga medesima, nonché i tempi e le modalità per l'eventuale ripristino delle aree oggetto di intervento, qualora ciò si renda necessario.

 2.      Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, in situazioni di immediato pericolo alla incolumità delle persone o all'integrità dei beni, possono comunque essere iniziati o eseguiti interventi, possibilmente reversibili, idonei e strettamente necessari ad evitare danni imminenti, in assenza di concessione edilizia o autorizzazione o denuncia di inizio di attività. Il proprietario dell'immobile deve tuttavia darne immediata notizia al Sindaco e presentare, nel termine di 20 giorni da detta comunicazione, istanza di concessione edilizia o autorizzazione o denuncia di inizio attività.

 ART. 11

 MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO

 1.      I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili in assenza di  opere edilizie sono  soggetti ad autorizzazione.

 2.      Qualora il mutamento d’uso, anche in assenza di opere, comporti modifica degli standard urbanistici, lo stesso viene assentito con concessione edilizia.

 3.      Per il mutamento di destinazione d'uso ai fini commerciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 ART. 12

INTERVENTO DIRETTO 

1.      L'intervento edilizio diretto da eseguire previa stipula di convenzione o atto d'obbligo, è consentito nelle aree individuate dal P.d.F. ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nel caso di zone già parzialmente edificate e dotate di idonee opere di urbanizzazione primaria.

 2.      L'intervento edilizio diretto, e quindi prescindendo dalla esistenza del piano attuativo, è altresì consentito nelle zone di completamento già in parte edificate e dotate di idonee opere di urbanizzazione primaria, previste dallo strumento urbanistico generale in conformità alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali. 

3.      Nel caso in cui il concessionario si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta ai sensi di legge, deve presentare idonea progettazione esecutiva di dette opere di urbanizzazione primaria contestualmente all’esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia, prestando congrue garanzie finanziarie.  

4.      In caso di intervento diretto le opere di urbanizzazione primaria e le relative aree, sono cedute gratuitamente al Comune  o, nei  casi stabiliti dal Comune medesimo, sono fissate le modalità di uso pubblico tramite apposita convenzione o atto  d'obbligo registrato e trascritto che regolamenti anche la loro gestione e manutenzione.

 CAPO III

PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E PER LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

 ART. 13

DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE

O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

 

l.       La domanda di concessione edilizia o di autorizzazione è inoltrata dal soggetto proprietario dell'area ove è localizzato  l'intervento o da chi abbia titolo per richiederla ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 28 gennaio 1977 n. 10. 

2.      Le medesime disposizioni si applicano altresì in riferimento alla denuncia di inizio di attività. 

3.      La domanda di concessione edilizia o di autorizzazione o la denuncia di inizio attività è sottoscritta dal soggetto legittimato a norma del primo comma del presente articolo e da uno o più progettisti iscritti all'ordine o all'albo professionale. 

4.      Contestualmente al deposito della domanda deve essere prodotta documentazione idonea a provare  legittimazione del  titolare a chiedere il provvedimento abilitativo all'attività edilizia. 

ART. 14

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

 1.      La domanda di C.E. deve essere corredata dai seguenti elaborati e documenti:

a) n. 2 copie della planimetria catastale nel rapporto 1:2000 relativa alla zona interessata dalle nuove opere, riportante la rappresentazione dello stato attuale per un raggio di almeno 200 ml;

b) n. 2 copie della planimetria nel rapporto 1:500 contenente l'indicazione del fabbricato, le distanze minime dai confini e dai fabbricati limitrofi, le larghezze stradali e le principali quote altimetriche sia naturali che di progetto riferite ad un caposaldo certo. Nella stessa planimetria deve essere indicata l'ubicazione il numero e le specie delle alberature esistenti. La planimetria deve riportare tutti gli ele­menti necessari a determinare l'esatta ubicazione delle opere da realizzare;

c)  n. 2 copie delle piante dell'edificio sia dello stato attuale che di progetto nel rapporto 1: 100, adeguatamente quotate, inerenti tutti i piani con la relativa destinazione d'uso, l'indicazione dei camini e degli impianti igienico sanitari e della copertura. Qualora l'opera sia ubicata in prossimità di strade o nei centri abitati, dove l’edificazione è continua, le planimetrie del piano seminterrato e del piano terreno dovranno indicare l'allineamento stradale, la posizione, sia planimetrica che altimetrica, di tutte le opere pedonabili, carrabili e di sistemazione esterna;

d) n. 2 copie dei prospetti in rapporto non inferiore a 1:100 riportanti le quote essenziali. Qualora l'opera sia localizzata in maniera continua ad uno o più fabbricati, deve essere riportata l'indicazione dell'esistenza dei fabbricati li­mitrofi;

e)  n. 2 copie delle sezioni quotate dell'edifi­cio in progetto, nel rapporto non inferiore a 1:100, di cui almeno una in corrispondenza della scala, com­prendenti il profilo del terreno naturale e di quello a sistemazione ultimata estese fino ai punti di interse­zione dei profili naturali con quelli di progetto;

f)       n. 2 copie dei disegni relativi alle opere per lo smaltimento dei rifiuti liquidi (bianchi e neri); qualora manchi la fognatura deve essere indicato il progetto dell'impianto di smaltimento conforme alle disposizioni del presente regolamento edilizio, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9;

g)      n.2 copie della planimetria nel rapporto non inferiore a 1:200, riportante la sistemazione dell'area scoperta, con le relative opere di arredo ur­bano da realizzare;

h)      n.2 copie della scheda tecnica riassuntiva da cui risultino:

-        i dati relativi alle prescrizioni del PdF, del piano attuativo e dei piani di settore comunali interessanti l'area oggetto di intervento;

-        la superficie dei lotti ed i relativi dati catastali;

-        calcoli analitici della volumetria e/o della superficie di copertura consentita nel lotto;

-        la superficie degli spazi destinati a parcheggio privato;

-        il numero degli alloggi, la relativa superficie  utile abitabile e la superficie non residenziale;

-        la superficie destinata ad attività commerciali, direzionali, produttive;

-        il numero dei posti letto previsti nelle attività turistico‑produttive;

-        la superficie delle aree per standard urbanistici;

i)       n. 2 copie della documentazione fotografi­ca del1’ambiente;

j)       n. 2 copie della relazione tecnica descritti­va dei criteri seguiti nella progettazione, delle strut­ture portanti, della qualità di materiali da rivestimento, o di paramento esterno, nonché degli allacci ai ser­vizi (scarico delle acque bianche e nere, approvvigio­namento idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, gas­ metano);

k)      copia delle denunce e/o delle autorizzazioni richieste per i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento;

l)       relazione geologica e geotecnica, e idraulica se necessarie;

m)    piano aziendale nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

 

2. Tutti gli elaborati e i documenti di cui sopra devono essere firmati dal richiedente e dal tecnico progettista. L'amministrazione comunale, qualora lo ritenga necessario per opere di particolare rilevanza paesaggistica, può richiedere un plastico dell'edificio, inserito nella zona interessata dall'intervento, nonché particolari costruttivi e decorativi in adeguata scala, documentazione fotografica e disegni suppletivi che siano ritenuti indispensabili per l'esame dell'opera progettata.

 

3. Nei progetti di sistemazione, modifica o ampliamento di fabbricati, deve essere allegato un elaborato contenente lo stato attuale   dell'immobile, indicante con diversa colorazione le demolizioni e gli scavi e le nuove costruzioni o riporti.

 

4. Il progetto dell'opera dovrà essere inoltre corredato da una dichiarazione del progettista attestante la conformità dello stesso, sia alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sia al regolamento edilizio, nonché alle norme di sicurezza, alle norme igienico‑sanitarie, a quelle sull'abbattimento delle barriere architettoniche, e alle norme sul contenimento dei consumi energetici ove applicabili. La dichiarazione deve essere resa anche da altri eventuali tecnici che interverranno nelle successive fasi di varianti al progetto medesimo. Nel caso che il Comune accerti dichiarazioni non veritiere contenute in tale documento dovrà darne comunicazione al competente ordine o collegio professionale.

 

5. A corredo delle domande di autorizzazione edilizia e alle denunce di inizio attività debbono essere inclusi gli atti e documenti previsti al precedente comma 1 che risultino necessari a giudizio del responsabile dei procedimento a rappresentare e documentare in maniera compiuta la tipologia di intervento progettato, nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

 

6. Nel caso di interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo l'interessato deve allegare all’istanza anche una relazione redatta dal progettista nella quale siano evidenziate le preesistenze tutelate dal tipo di vincolo e l'incidenza su questo dell'intervento prospettato.

 ART. 15

PROCEDEMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

 

1.      Al momento della presentazione della domanda  di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla previo esame e verifica della documentazione necessaria, da effettuare in maniera contestuale e simultanea alla presenza del tecnico progettista, comunica al1'interessato il nominativo del responsabile dei procedimento di cui agli artt.. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

 2.      Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico‑giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

 3.      Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile dei procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. 

4.      In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al responsabile del Servizio, indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

 5.      La concessione edilizia è rilasciata dal dirigente responsabile del Servizio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, quelle del presente regolamento o previste dai piani di settore comunali in materia.

 6.      Decorso inutilmente il termine per l'emanazione dei provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

 7.      Decorso inutilmente anche il termine di cui al precedente comma l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di 30 giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del Comune.

 8.      Per le autorizzazioni di cui D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497) valgono i termini previsti dal presente articolo.

 ART. 16

 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE  EDILIZIA

 1.      Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio per un periodo di giorni 15 e tale affissione non determina la decorrenza dei termini di decadenza per l'impugnativa della concessione in sede giurisdizionale.

 2.      Alla concessione è allegata copia del progetto con l'attestazione dell'avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento, nonché copia delle autorizzazioni nelle ipotesi di cui al precedente art. 8.

 3.      Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di richiederne copia previo pagamento delle spese.

 4.      La concessione edilizia deve contenere l'indicazione del termine di un anno dalla data del rilascio entro cui, a pena di decadenza, debbono essere iniziati i lavori, nonché l'indicazione del termine di tre anni dalla stessa data entro cui gli stessi debbono essere ultimati. Tale ultimo termine, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere disposto per un più lungo periodo su istanza del richiedente la concessione, con provvedimento motivato del responsabile del Servizio.

 5.      Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta al rilascio di una nuova concessione concernente la parte non ultimata dell'opera.

 6.      La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario su domanda documentata del soggetto legittimato ai sensi dei citato art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

ART. 17

 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

 1.        Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Comune nei termini previsti dall'art. 11 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dall'art. 47 della Legge 5 agosto 1978, n. 47 e dall'art. 26 bis del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 e corrisposti mediante versamento effettuato secondo le disposizioni emanate dall'Amministrazione stessa. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'ufficio all'atto del rilascio della Concessione.

 2.        La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione con l'indicazione delle modalità di pagamento e le eventuali garanzie dovute dal concessionario.  

ART. 18

COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – ISTITUZIONE

 1.        E’ istituita la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

 2.        La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli interventi che interessano:

a)          i siti di interesse naturalistico (SIC), le aree di particolare interesse naturalistico ambientale (PINA) nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n° 27;

b)          le aree contigue di cui all’art. 17, comma 3 della L.R. 27/2000;

c)          i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all’articolo 29 della L.R. 27/2000;

d)          gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n° 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico-architettonico;

e)          l’installazione di insegne.

 3.        La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale di cui al D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 (ex Titolo secondo del D.Lgs. 490/1999), subdelegate ai Comuni con l’articolo 39, comma 1 della L.R. 31/1997, ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull’inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi.

4.        La commissione esprime parere, altresì, sugli altri interventi qualora il piano attuativo che li consenta non contenga precise disposizioni formali e costruttive ovvero siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche riferite al completamento edilizio di zone già largamente edificate. 

5.        I pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale, nonché sugli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 con le forme e modalità previste dalla L.R. 31/1997, ed in materia idrogeologica ed idraulica, disciplinati dall’art. 16 della Legge Regionale 8 giugno 1984 n° 29 e dalla Legge Regionale 21 ottobre 1997 n° 31, in base a quanto prescritto dall’art. 42 della Legge Regionale n. 1/2004.

 6.        Sono altresì sottoposti al parere della Commissione i piani attuativi comunque denominati, ivi compresi quelli a corredo di accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, d’iniziativa pubblica e/o privata.

 7.        La Commissione, all’atto dell’insediamento, può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l’emanazione dei pareri.

 8.        I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal Responsabile del procedimento. Trascorso il termine senza pronunciamento della Commissione, il parere si intende reso in senso positivo. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all’istanza è allegata una relazione e idonea documentazione fotografica, nella quale sono evidenziati le preesistenze e gli elementi oggetto di tutela, nonché l’incidenza su questi dell’intervento progettato.

 9.        L’Ufficio può sottoporre alla Commissione le richieste di preventivo parere di massima. Il parere non vincola in alcun modo l’espressione del parere definitivo sullo stesso progetto. 

10.      Non sono soggetti a parere preventivo l’attività sanzionatoria prevista dal Capo II del Titolo IV del T.U. né i provvedimenti degli atti abilitativi.

  ART. 19

COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – PARERE SULL’INSTALLAZIONE DI INSEGNE

 

1.        La Commissione esprime parere non vincolante sulle istanze inerenti insegne, cartelli, stendardi, pannelli luminosi e simili mezzi pubblicitari, come anche descritti e regolamentati al Capo VII Artt. 44 e seguenti, da installare sugli edifici ovvero lungo o in prossimità di strade comunali, fuori e dentro i centri abitati. 

2.        Nei cinque giorni successivi al ricevimento dell’istanza, il parere è richiesto dall’Ufficio alla Commissione, quando si tratti di installazione sugli edifici, e dal Servizio viabilità che raccoglie le richieste di autorizzazione, per l’installazione di cartelli e mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e dell’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

 3.        Il parere è espresso entro 20 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine senza che la Commissione si sia espressa, il parere si intende positivo soltanto se l’insegna è proposta in zona non vincolata. 

ART. 20

COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – COMPOSIZIONE

 1.        La Commissione è un organo a carattere tecnico costituito da sette componenti  in possesso di un’elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica degli interventi.

 2.        Della Commissione debbono obbligatoriamente far parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. c) della L.R. 1/2004.

 3.        Della Commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 42 della L.R. 1/2004, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall’art. 16 della L.R. 08.06.1984 n° 29 e dalla L.R. 21.10.1987 n° 31.

 4.        La Commissione è composta da due laureati Architetti, da un laureato Ingegnere, da un laureato Geologo, da un laureato Agronomo e da due diplomati Geometri.

 5.        Non possono far parte della Commissione:

· il Sindaco, i membri della Giunta, i Consiglieri Comunali;

· i soggetti legati da un rapporto di dipendenza con il Comune, le aziende speciali e le società a capitale maggioritario dello stesso Ente.

 6.        La nomina dei commissari è fatta con decreto del Sindaco entro il termine di 45 giorni di cui all’art. 50, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 ed è valida per tutta la durata del mandato e sino alla nomina dei successori.

 7.        E’ consentita la riconferma continuativa dei commissari.

 8.        Il Presidente viene nominato dalla Commissione dal proprio seno con votazione segreta nella prima seduta di insediamento. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità la votazione viene ripetuta; permanendo la parità, è eletto il membro più anziano di età.

 9.        In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal membro più anziano d’età.

 ART. 20/A

COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – FUNZIONAMENTO

 

1.        Il Presidente provvede per iscritto alla convocazione della Commissione fornendo l’ordine del giorno che dovrà pervenire almeno il giorno prima della data fissata per la riunione. 

2.        La riunione è valida con la presenza di quattro membri.

 3.        All’esame dei progetti e dei provvedimenti di cui all’art. 18, comma 2, lett. a), b), c), d) e comma 3, deve partecipare almeno uno dei due membri esperti in materia di beni ambientali e architettonici di cui all’art. 20, comma 2.

 4.        La Commissione esprime parere con il voto palese dei presenti; l’astensione non è consentita. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 5.        Quando la Commissione ritenga necessario avvalersi di soggetti di particolare preparazione specifica, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Responsabile dell’Area Edilizia e Urbanistica preposto al rilascio del Permesso di costruire, ha la facoltà di invitare alle riunioni delle Commissioni uno o più esperti senza diritto di voto. 

6.        Il soggetto richiedente il Permesso di Costruire può chiedere di essere ascoltato personalmente o a mezzo di incaricato anche con l’assistenza di propri tecnici.

 7.        Funge da segretario della Commissione e ne redige i verbali un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale.

 8.        I processi verbali vengono firmati dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione i quali appongono la propria firma anche su tutti gli elaborati progettuali. 

ART. 20/B

COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – DECADENZA 

1.        Il componente della Commissione decade automaticamente dalla funzione nel caso in cui assuma una delle cariche od inizi un rapporto di dipendenza fra quelli indicati nel precedente art. 20, comma 5, ovvero quando risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive.

 2.        La decadenza è segnalata dal Presidente al Sindaco il quale la comunica all’interessato e provvede alla sua sostituzione. 

ART. 20/C

COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – CONFLITTO DI INTERESSI 

1.        Il commissario deve lasciare l’aula dei lavori della Commissione  quando viene sottoposto un progetto edilizio o urbanistico a cui sia interessato direttamente ovvero lo sia il coniuge o i parenti ed affini entro il quarto grado. 

 ART. 20/D

COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO – RIFUSIONE SPESE LEGALI

 1.        I Membri della Commissione che vengono definitivamente prosciolti, con formula piena e riconoscimento di assenza di dolo o colpa grave, da imputazioni loro mosse per atti e fatti posti in essere nella qualifica, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute, sempre che non sussista un conflitto di interessi fra la loro condotta ed il Comune. 

CAPO IV

DISCIPLINA DI CANTIERE 

ART. 21

 RESPONSABILITÀ NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ 

1.      Il progettista e il direttore dei lavori devono essere iscritti in albi, collegi, ordini professionali regolati da normativa italiana e comunitaria. Essi operano nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge per ciascuna categoria professionale. 

2.      Il costruttore deve essere abilitato all'esercizio dell'impresa nei modi previsti dalle leggi in vigore. 

3.      Il titolare della concessione o dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività, il committente e il costruttore sono  responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel capo uno della legge 28 febbraio  1985, n. 47, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.

 4.      Il direttore dei lavori non è responsabile quando abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve, inoltre, rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Comune. In caso contrario il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie segnala al Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori. 

5.      Qualora i lavori vengano realizzati in economia direttamente dal titolare della concessione o autorizzazione la responsabilità  ricadrà interamente sullo stesso e sul direttore dei lavori.

 ART. 22

 INIZIO, CONDUZIONE ED INTERRUZIONE DEI LAVORI 

1.          Il titolare della Concessione o dell’Autorizzazione edilizia o della D.I.A., entro cinque giorni dall'inizio dei lavori, deve darne comunicazione al Comune, depositando presso l'ufficio tecnico comunale apposita dichiarazione contenente le dichiarazioni del direttore dei lavori.

 2.       I lavori, in caso di sostituzione del direttore dei lavori devono essere sospesi fino al deposito delle dichiarazioni di accettazione  dei subentranti.

 3.          Il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie può    far cessare, in caso di   prolungata interruzione dei lavori, l'occupazione del suolo pubblico salvo che la interruzione dipenda da provate cause di forza maggiore.

 4.          Le costruzioni che comportano l'uso di strutture in acciaio o in cemento armato o che ricadano in zona sismica, non possono essere iniziate se non siano state preventivamente denunciate alla Provincia ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64. Copia dei calcoli e del progetto vistata dalla Provincia è tenuta sul luogo dei lavori a disposizione del personale ispettivo. 

5.          Il Comune, in sede di rilascio della Concessione o Autorizzazione edilizia, può prescrivere che prima dell'inizio dei lavori siano fissati dal Comune medesimo i capisaldi altimetrici e planimetrici cui devono riferirsi le opere stesse.

 6.          Delle operazioni di cui al comma 5 è redatto un apposito verbale firmato dal tecnico comunale, dal direttore dei lavori e dal concessionario; una copia dei verbale è rilasciata al concessionario, il quale deve fornire a sua cura e spese, il personale e i mezzi d'opera necessari per dette operazioni.

ART. 23

 CANTIERI DI LAVORO 

1.      In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

a)        nome e cognome del titolare della Concessione o dell’Autorizzazione o della D.I.A. ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;

b)        nome e cognome e titolo professionale del progettista e/o dei progettisti dei vari impianti e del direttore dei lavori;

c)        generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

d)        nome e cognome e qualifica del direttore tecnico di cantiere;

e)        generalità delle imprese che realizzano i vari impianti;

f)          indicazione del numero e della data della concessione edilizia, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività;

g)        estremi della denuncia di avvenuto deposito alla Provincia ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974,  n. 64;

h)        indicare inoltre, ove previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il responsabile dei lavori, il coordinatore della progettazione e il coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza del cantiere.

 2.      Qualsiasi cantiere deve essere recintato e dotato di razionale servizio igienico provvisorio anche, eventualmente, messo a disposizione dal committente.

 3.      Le recinzioni devono essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere durante l'intero orario della pubblica illuminazione ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

 4.      Le recinzioni e l'allestimento dei cantieri nei centri storici, nelle zone vincolate dal D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497) e nelle aree naturali protette debbono essere concordati con il Comune relativamente alla loro qualità estetica.

 5.      I soggetti interessati sono tenuti ad applicare le normative e le procedure ai fini di garantire la sicurezza dei cantieri   temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

  ART. 24

PONTI E SCALE DI SERVIZIO 

1.        I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni.

 2.        Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che  impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

 3.        E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza la prevista concessione comunale.

  ART. 25

SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONI, NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI

 1.      E’ vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere;

 2.      I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati e riducendo la distanza di caduta dei materiali di rifiuto tra l’uscita del condotto di incanalamento ed un eventuale mezzo di trasporto;

 3.      Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere, mediante opportune bagnature;

 4.      Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta  l'estensione della costruzione e delle immediate  vicinanze;

 5.      Il trasporto di materiali utili o di rifiuti deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento nelle aree   esterne al cantiere;

 6.      I materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere trasportati, riutilizzati e/o smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

  ART. 26

RIMOZIONE DELLE RECINZIONI

 1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, ha l’obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica ed assicurare la stabilità delle parti costruite. 

ART. 27

RESPONSABILITÀ DEGLI ESECUTORI DI OPERE 

1.        Il costruttore, il direttore del cantiere nonché i soggetti previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, hanno in ogni caso la piena responsabilità, per quanto di rispettiva competenza,  della idoneità dei mezzi e dei  provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dalla esecuzione delle opere.

 2.        Il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio di concessioni edilizie, oltre ai soggetti titolari della  vigilanza previsti dalle vigenti normative, può far controllare da funzionari o da agenti l'osservanza delle norme vigenti e, ove  lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele.

  ART. 28
ESECUZIONE D’UFFICIO

 1.      Il Sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:

a)    dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero, in totale o parziale difformità della stessa, salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie;

b)    dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità;

c)    dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata ne­gata l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità;

d)    delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori, di cui all'art. 26 del presente regolamento;

e)    del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;

f)     della riproduzione del numero civico;

g)    della rimozione di medaglioni, stemmi, lapidi, memorie, statue ed altre opere d'arte, insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, eseguite senza au­torizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regola­mento;

h)    della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente;

i)     della demolizione di edifici dichiarati antigienici;

l)       dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina. 

2.      Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il Sindaco diffida il contravven­tore a prov­vedervi direttamente assegnando un congruo termine.

 3.      Qualora il contravventore sia ignoto, si procederà nei confronti del proprie­tario dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata.

 4.      Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il Sin­daco procede all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.

 ART. 29

GARANZIE

 

1.        Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie queste possono essere date mediante fidejussione bancaria o assi­curativa o deposito cau­zionale, secondo le modalità previste dalle leggi vi­genti. 

2.        Il Sindaco determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata, su pa­rere dell'Ufficio tecnico-comunale.

 3.        Il deposito cauzionale può essere prestato a mezzo libretto bancario frutti­fero intestato al concessionario e vincolato a favore dell'Amministrazione comu­nale. 

4.        In caso di esecuzione di ufficio delle opere l'Amministrazione comunale può disporre del deposito cauzionale o della fidejussione, osservate le disposi­zioni di legge e di rego­lamento. 

5.        Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni di legge, di regola­mento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione, o anche se difformi tacitamente o espressamente accettate, la cauzione viene restituita o viene dato consenso alla libera­zione della fidejussione conte­stualmente al rila­scio dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità.

 6.        L'ammontare e le modalità di versamento della cauzione, a garanzia degli obblighi deri­vanti dalla convenzione per l'attuazione delle lottizzazioni, sono stabiliti dalla convenzione stessa.

 7.        Nelle forme previste dai precedenti commi, il concessionario al momento del rilascio della concessione deve garantire il versamento del contributo af­ferente alla concessione, di cui all'art. 3 legge 28.1.1977 n. 10 e successive modifi­cazioni, nei casi in cui esso è do­vuto.

  CAPO V

NORME IGIENICO SANITARIE 

ART. 30

DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE 

1.        Le gronde ed i cornicioni devono essere muniti di canale di materiale impermeabile per il convogliamento delle acque piovane in apposite docce di ampiezza sufficiente. Nei canali di gronda è vietato immettere acque luride.

 2.        Dai canali di gronda le acque devono essere condotte con tubi, di norma posizionati in verticale, fino al di sotto dei marciapiedi o del piano viabile dove, per appositi cunicoli, sfoceranno in canali a cielo aperto; dove questo non sia possibile, nella fognatura pubblica.

 3.        Il tratto inferiore dei tubi pluviali, addossato ai muri prospicienti lo spazio pubblico, deve essere di ghisa o altro materiale  resistente agli urti e per un'altezza non inferiore a mt. 1,20 dal piano dei marciapiede o a mt. 1,50 dal piano stradale.

 4.        Nelle località nelle quali non esiste la fognatura pubblica, le acque meteoriche provenienti dai pluviali devono essere   convogliate verso fossi o canali vicini, senza alcun aggravio della situazione idrogeologica dei luoghi.5.        I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche devono essere costruiti a spese dei proprietari degli edifici di cui sono posti a servizio sotto la vigilanza e secondo le disposizioni prescritte dall'Ufficio tecnico comunale. 6.        Qualora sia necessario modificare la sede, la dimensione o il tipo della fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificarli o trasferirli secondo le esigenze della nuova opera a loro cura e spese, previa autorizzazione  del Comune.

ART. 31

CORTILI E CHIOSTRINE DI NUOVE COSTRUZIONI

 1. Nelle nuove costruzioni, i cortili interni, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle     pareti antistanti sia di lunghezza superiore a mt. 5,00 devono essere dimensionati in modo che la luce libera davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito, con un minimo di mt. 10,00. 

2. Agli effetti di quanto sopra la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso.

3.      La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno. E’ vietato in ogni caso l'affaccio, l'illuminazione e la ventilazione di ambienti di abitazione  sulle  chiostrine.

 4.      Le chiostrine non possono avere lati inferiori a mt. 4,00. Devono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, ed essere  accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno. 

5.      Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza. 

6.      Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, devono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.

 7.      Le disposizioni contenute nel comma precedente sono applicabili anche nelle aree libere interposte tra i fabbricati.

 ART. 32

LOCALI ABITABILI 

1.      Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00 per i primi quattro abitanti e a mq  10,00 per ciascuno dei successivi.

 2.      E’ vietato adibire ad abitazione permanente i locali interrati di edifici.

 

3.      I sotterranei o locali interrati, possono essere destinati ad usi che comportino la permanenza di per­sone quali cucine rustiche,   taverne, servizi igienici, magazzini, uffici, mense, ambulatori, esercizi pubbli­ci o commerciali e i laboratori artigianali, quando abbiano i seguenti requisiti e fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni:

-        pavimento di mt. 1,00 più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo;

-        pavimento e muri isolati dal terrapieno mediante idonea intercapedine aerata;

-        adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta e di purezza dell'aria atte ad assicurare il benessere delle persone; alternativamente, qualora tecnicamente ciò sia impossibile, condizionamento ambientale che assicuri e mantenga negli ambienti le condizioni tecniche, igrometriche, di velocità e purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone;

-        illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso. 

4.      I piani seminterrati possono essere destinati anche ad abitazione permanente, qualora siano rispettate le prescrizioni sopraelencate ed abbiano tutti i locali con altezza media libera fuori terra non inferiore a mt.1,60.

 5.      Ogni unità immobiliare con destinazione diversa dalla residenza, dove è prevista la permanenza di persone, a qualsiasi livello  ubicata, dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico con antibagno. 

6.      Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona e di mq. 14,00 se per due persone.

 7.      Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina deb­bono essere provvisti di finestra apribile. 

8.      I locali abitabili (stanza o vano) non possono avere altezza netta inferiore a mt. 2,70 ne cubatura inferiore a mc 25,00.

 9.      Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

 10.        Per altri interventi edilizi previsti in località site al di sopra dei 1.000 metri s.l.m., l'altezza minima dei locali  abitabili è di   mt.2,55.

 11.        L'altezza media di ogni singolo locale ricavato nel sottotetto o con copertura inclinata non può essere  inferiore a mt. 2,70   riducibile a mt. 2,40 per i cor­ridoi, disimpegni, servizi igienici e ripostigli, fatte salve eventuali deroghe, previste per legge.  

12.        Per ciascun locale d'abitazione la superficie illuminata ed apribile complessiva delle finestre non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 83 dell’allegato 2 comma 6. 

ART. 33

LOCALI IGIENICI, CUCINE E DISIMPE­GNI

 1.        Ogni singolo alloggio deve essere dotato di alme­no un servizio igienico costruito a norma dell'art. 7 del D.M. 5 luglio 1975.

 2.        Per le cucine valgono le stesse norme di cui all'articolo precedente per i locali abitabili, salvo la cubatura minima che può essere ridotta a mc. 15,00.

 3.        Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno pranzo, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di un impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

 4.        I corridoi ed i passaggi di disimpegno devono avere larghezza non inferiore a ml 0,90 ed essere dotati di finestra propria se di  superficie superiore a mq. 15,00.

 5.        L'altezza minima di corridoi, disimpegni in genere, bagni, servizi igienici e ripostigli non deve essere inferiore   mt. 2,40, fatte salve eventuali deroghe, previste per legge.

 ART. 34

SCALE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 1.        La scala di accesso nelle nuove abitazioni plurifamiliari deve avere una larghezza in modo da garantire  l'accesso agli addetti dei servizi di pronto soccorso e comunque non inferiore a mt. 1,20 per scalino, ed essere dotata di idonea protezione.

 2.        Per edifici di carattere commerciale, industriale o destinati a scopi particolari e per particolari tipologie residenziali il numero e la larghezza delle scale, in base al numero dei piani e degli ambienti, sono stabiliti di volta in volta, anche in conformità alle disposizioni di legge.

 3.        Ambienti di abitazione, cucine e servizi igienici non pos­sono di norma ricevere luce dalle scale poste all'interno degli edifici.

 4.        Le scale devono ricevere di norma aria e luce direttamente dall’esterno ad ogni piano.

 5.        Negli edifici unifamiliari o a schiera, costituiti da non più di tre piani, la larghezza delle scale può essere ridotta fino a cm. 100, salve le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e comunque in modo da garantire l’accesso agli addetti dei servizi di pronto soccorso.

 6.        Dal vano scale di edifici plurifamiliari si deve accedere agevolmente all'eventuale sottotetto ed al tetto sovrastante.

 7.        La comunicazione dei vani scala, con negozi, depositi, autorimesse pubbliche o private, officine, o comunque con locali non destinati ad abitazioni od uffici è consentita nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. 

8.        Ai fini dell'abbattimento delle barriere architet­toniche, negli edifici privati o negli edifici, spazi e servizi  pubblici, la  realizzazione ed il dimensionamento delle scale, degli accessi, degli ascensori e degli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e dalla legge 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni.

 ART. 35

 PIANI TERRENI 

1.      I piani terreni di edifici, dove ai piani sovrastanti è presente o prevista l'attività residenziale, possono essere adibiti ad uso negozio, ufficio o pubblico esercizio, purché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico e di quanto specificato agli allegati 2 e 3.

 2.      In tal caso, salvo le altre norme vigenti in materia, devono avere:

a) altezza minima di mt. 2,70;

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione.

 3.      I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono essere sopraelevati dal piano di campagna di almeno mt 0,40 o soprastare, in tutta la loro estensione, a sotterranei e solai. Possono essere utilizzati ad uso abitazione i piani terreni posti a quota del piano di campagna, purché siano realizzati idonei cunicoli di aerazione ben ventilati e sovrastanti a solai ventilati ed idonea protezione dall'afflusso di acque meteoriche.

 4.      I piani terreni di edifici dove ai piani sovrastanti è presente o prevista l'attività residenziale possono inoltre essere adibiti a laboratorio, purché l'attività non sia rumorosa, molesta e non provochi esalazioni nocive nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia igienico‑sanitaria e di inquinamento.

 5.      Può essere realizzata anche ai piani superiori la costruzione di soppalchi all'interno dei locali che determinano un  altezza minore di quanto stabilito nei  commi precedenti, sia negli edifici esistenti che in quelli li di nuova costruzione, a condizione che.

a)        ciascuna altezza non risulti inferiore a mt 2,40, fatte salve eventuali deroghe, previste per legge, qualora le superfici siano utilizzate per attività che comportino la permanenza di persone;

b)        la superficie del soppalco non superi il 50 per cento della superficie del vano da     soppalcare;

c)        la superficie finestrata direttamente apribile all'esterno, in caso di superfici utilizzate per attività che comportino la permanenza di persone, sia nel rapporto minimo di 1/8 della somma delle superfici di pavimento;

d)        entrambe le parti, soprastanti e sottostante, siano totalmente comunicanti e quella soprastante sia munita di protezione di altezza non inferiore a mi 1,00.

 6.      Le autorimesse private possono avere altezza minima netta non inferiore a metri 2,00.

  ART. 36

USO DI ACQUE PUBBLICHE

 1. E’ vietato, senza speciale nulla‑osta dell'Autorità competente, servirsi per i lavori edili, dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare e comunque intralciare il corso di questi ultimi

CAPO VI

NORME A TUTELA DEL PUBBLICO DECORO

  ART. 37

 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

 1.      I proprietari degli edifici che prospettano o sono comunque visibili da vie spazi pubblici o di uso pubblico, sono tenuti a conservare in condizioni di integrità, decoro ed efficienza i paramenti murari, i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, nonché gli infissi, i serramenti, i manti di copertura, le gronde e in generale tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici medesimi, nonché le aree pertinenziali, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e restauro.

 2.      Negli edifici ritenuti di tipo tradizionale, in qualunque zona omogenea essi ricadano, gli interventi dovranno essere esclusivamente di tipo conservativo e comprendere la pulitura, la riparazione e il consolidamento degli elementi esistenti, la reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate, e l'eventuale ripristino di elementi perduti o del tutto irrecuperabili con altri identici all'originale per forma e qualità dell’aspetto esteriore, secondo le più specifiche indicazioni emanate in materia dalla Giunta regionale e con riferimento all'epoca storica di prevalente definizione degli edifici.

 3.      Negli edifici che risultino invece costruiti, ricostruiti, o sostanzialmente ristrutturati in epoca recente, gli interventi di manutenzione delle finiture e degli elementi accessori potranno comportare eventuali modifiche dell'aspetto esteriore che siano tuttavia compatibili con i caratteri architettonici dell'edificio stesso e del circostante contesto, uniformandosi alle indicazioni di cui ai successivi articoli.

 4.      Gli interventi di manutenzione esterna degli edifici che rivestano carattere di unitarietà tipologica, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere progettati in modo unitario e possibilmente realizzati contestualmente completando per l'intera parte interessata tutte le opere necessarie a mantenere inalterata l'unità architettonica dell'insieme. Per tali casi il Comune procede informando tutti i proprietari interessati con le modalità previste dall'art. 8 della legge 241 del 7 agosto 1990. 

5.      L'Amministrazione comunale può ingiungere ai proprietari degli edifici e delle aree, ed a spese degli stessi, l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare condizioni di degrado e soluzioni esteticamente deturpanti o tali da recare comunque grave pregiudizio al pubblico decoro.

 ART. 38

OPERE DI FINITURA E ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI

DI NUOVA COSTRUZIONE

 1.      Tutti gli edifici di nuova costruzione, o che abbiano ori­gine dalla ricostruzione o dalla completa ristrutturazione di edifici preesistenti, devono avere aspetto e qualità architettoniche adeguate alle esigenze del pubblico decoro e ai caratteri del contesto nel quale sono inseriti.

 2.      A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l'aspetto esteriore di tali edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza, conformandosi alle norme di cui ai successivi articoli in relazione ai diversi tipi di contesto, salvo più specifiche indicazioni in presenza di uno strumento attuativo.

 3.      Nelle zone A, in quelle vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497) e all'interno delle aree naturali protette o in altri ambiti del territorio comunale individuati dal PdF, gli  interventi dovranno uniformarsi alle particolari disposizioni emanate in materia dalla Giunta Regionale e a quanto previsto nell’Allegato 2 del presente regolamento.

 ART. 39

FINITURE DI NUOVI EDIFICI IN ZONE DI URBANIZZAZIONE RECENTE

 1.      Nelle zone di urbanizzazione recente, i paramenti murari e le parti in genere degli edifici di nuova costruzione che prospettino su vie e spazi pubblici, o comunque esposti alla pubblica vista, tanto che siano rivestite, intonacate, o lasciate a faccia vista, devono presentare superfici completate a regola d'arte e accuratamente rifinite al civile, in materiali duraturi e uniformi per qualità e apparenza, di colore chiaro, non eccessivamente scabri né riflettenti, con l'esclusione del bianco e che si inseriscano armonicamente nell'ambiente e con le costruzioni circostanti.

 2.      Gli elementi decorativi e di finitura, nonché gli infissi, i serramenti, i contorni delle aperture, i materiali di pavimentazione e di copertura, e ogni altro elemento che contribuisce all'estetica dell'edificio, dovranno avere caratteri unitari ove siano più volte ricorrenti nello stesso prospetto, evitando eccessive varietà e stridenti contrasti di materiali, colori, e soluzioni di finitura. 

3.      Per evitare stillicidi e colature antiestetiche, i balconi, i davanzali, le cornici e le altre superfici in aggetto orizzontale atte a ricevere acqua piovana dovranno essere munite di gocciolatoi con opportuna pendenza; nelle coperture piane o inclinate le acque meteoriche dovranno essere raccolte e convogliate, mediante appositi canali e discendenti, alla fogna pubblica o nei canali naturali esistenti.

 4.      Le pareti degli edifici a filo della strada dovranno essere munite di uno zoccolo o rivestimento in materiale idrorepellente e resistente all'usura fino a un'altezza conveniente sotto il profilo estetico e funzionale.

 5.      Ad eccezione degli  scarichi pluviali, tutti gli impianti e le canalizzazioni, nonché i cavi di diametro superiore a cm. 5, nei prospetti esposti alla pubblica vista, dovranno essere alloggiati in appositi vani o cavedi, muniti di eventuali sportelli tinteggiati o rivestiti come il paramento del prospetto.

  ART. 40

IMPIANTI E CANALIZZAZIONI 

1.      Non è consentita l'installazione di motori, serbatoi, caldaie, condizionatori, o altri macchinari e impianti tecnici sui prospetti degli edifici, né sui balconi o strutture di copertura, in modo che risultino liberamente esposti alla pubblica vista.

 2.      Nei nuovi edifici, e in quelli ricostruiti o interamente ristrutturati, tutti gli impianti e le canalizzazioni ad eccezione degli scarichi pluviali, nonché i cavi, le condutture, le valvole e i contatori, dovranno essere inserite entro apposite sedi internamente alle murature.

 3.      Eventuali pannelli solari, esalatori, antenne paraboliche, o altre parti di impianti dei quali sia necessaria l'esposizione per garantire il funzionamento, dovranno essere rifinite e inserite in modo conveniente nel disegno architettonico dell'edificio.

 4.      Potranno risultare visibili canalizzazioni verticali raggruppate sistematicamente e rivestite in rame, acciaio o altro materiale pregiato, comunque di colori intonati alle finiture del prospetto.

 5.      Anche nel caso di modifiche o integrazioni da apportare agli impianti di edifici esistenti, questi dovranno essere collocati in modo da non deturpare i prospetti esposti alla pubblica vista; ove non sia tecnicamente possibile una diversa soluzione, eventuali apparecchiature e canalizzazioni dovranno essere foderate e rivestite con la stessa finitura del prospetto sul quale sono installate; i cavi e le tubature di piccolo diametro dovranno essere tinteggiate nel medesimo colore.

ART. 41

AGGETTI E SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO

 1.      Le finestre prospicienti su spazi pubblici carrabili aventi il davanzale ad al­tezza infe­riore a mt. 2.80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a mt. 4.50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun ri­svolto od ingombro rispet­to al filo del fabbricato.

2.      Le cornici di coronamento e la gronde dei tetti, comprese le docce, non pos­sono avere una sporgenza superiore a mt. 0.80 dal filo del fabbricato. Tale norma non si applica nei casi di recupero edilizio.

3.      I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze devono essere collocate ad altezze tali da non interferire con il traffico pedonale e veicolare.

4.      Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, compresi entro l'altezza di mt. 2.80 non pos­sono sporgere più di 12 cm. oltre il filo del fabbricato, mentre ad una altezza superiore potranno sporgere fino a 20 cm.

5.      L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i cm. 5.

6.      Al di sopra di 3.50 mt. dal piano del marciapiede o di mt. 4.50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico anti­stante o comunque mai oltre i mt. 1,40.

7.      Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow win­dows) in strade carrabili con larghezza inferiore a mt. 6 e all’interno delle zone A.

8.      In casi eccezionali, per edifici pubblici, destinati al culto o di particolare va­lore estetico, l’Amministrazione comunale, potrà, sentita la Commissione edilizia, rilasciare la concessione per sporgenze maggiori di strutture in aggetto.

9.      Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, ca­mini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.

10.        Le tende, gli infissi e i serramenti con ante mobili non possono proiettarsi sul suolo pubblico ad un'altezza inferiore a mt. 2,50 rispetto al piano del marciapiede o a mt. 4,50 dal piano stradale se non dotato di marciapiede.

11.        Nei centri storici e nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497), è comunque vietata la installazione di insegne a bandiera.

12.        Le insegne pubblicitarie dovranno essere realizzate con materiali e tecniche che non contrastino con gli elementi storico‑architettonici degli edifici e con le caratteristiche ambientali del sito.

 ART. 42

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE INEDIFICATE

 l. Tutte le aree situate a confine con spazi pubblici o di uso pubblico, debbono essere convenientemente sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decenza a cura del proprietario. Il Comune può ingiungere al proprietario delle aree suddette di provvedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione e manutenzione necessari alle finalità di cui sopra, prevedendo le relative sanzioni in caso di inadempienza.

 2. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici, nelle parti che prospettano lungo la pubblica via, dovranno essere sistemate a giardino, con prato e ghiaietto, siepi e piante ornamentali o potranno essere coltivate ad orto o frutteto.

 3. Ove non siano aperte al pubblico, le aree inedificate potranno essere chiuse e recintate purché integrate con siepi e piante ornamentali.

 4. Le recinzioni in rete metallica sostenute da paletti dovranno essere anch'esse verniciate e completamente schermate con siepi sempreverdi.

 5. I progetti degli edifici di nuova costruzione dovranno definire dettagliatamente la recinzione, la perimetrazione e le opere relative in genere alla sistemazione delle aree inedificate di pertinenza, uniformandosi alle norme di cui sopra salvo più specifiche indicazioni di un piano attuativo.

 ART. 43

REALIZZAZIONE DI CABINE PER SERVI­ZI PUBBLICI

 l. Di norma le cabine per servizi pubblici devono essere realizzate all'interno o in aderenza di nuovi fabbricati.

 2. Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche, dette cabine possono essere realizzate in aree libere anche in zone vincolate, purché ciò non sia espressamente vietato da disposizioni di P.di.F.

 3. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative, nonché del presente regolamento.

 CAPO VII

ATTREZZATURE PER LA PUBBLICITÀ E IL COMMERCIO

 ART. 44

DISPOSIZIONI GENERALI

 1.        Le norme del Capo VII si applicano, a tutto il territorio comunale senza distinzione di zona omogenea, per l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci attuata da parte di soggetti privati, nonché per le opere necessarie per l'installazione delle relative attrezzature, che saranno consentite solo nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

 2.        Alla pubblica affissione, all'illuminazione e alla pavimentazione stradale e alle altre opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici provvede l'Amministrazione comunale mediante piani di settore o progetti di opera pubblica, che dovranno comunque adottare criteri unitari, in relazione alle caratteristiche del luogo. 

ART. 45

SPAZI E ATTREZZATURE PER L'AFFISSIONE DIRETTA

 1.        L'affissione di manifesti, comunicati e fogli in genere, stampati o manoscritti, effettuata direttamente dagli interessati potrà avvenire esclusivamente entro bacheche. Le bacheche potranno essere applicate alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature secondo le modalità tecniche descritte nel predetto allegato. Il comune individuerà una bacheca tipo alla quale attenersi per forma colore e materiale.

 2.        L'installazione non potrà riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi  del D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497), o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature e altre membrature architettoniche, ma dovrà anzi essere tale che il perimetro delle bacheche stesse risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e comunque ad una distanza non minore di cm. 80 dagli spigoli dei fabbricati e non minore di cm. 90 dal suolo.

 ART. 46

INSEGNE FRONTALI E PUBBLICITÀ D'ESERCIZIO

 1.        Nelle zone di cui al precedente articolo 44, in corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.

 2.        Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri disposti su pannelli ciechi o trasparenti, non in materiale plastico con esclusione di colori forti,  comunque non luminosi, inseriti fra l'intradosso dell'architrave e una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2,20. Nel caso di vani archivoltati, i pannelli saranno estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco e una linea comunque non superiore all'imposta del medesimo; dovranno essere conservate o ripristinate eventuali roste e inferriate esistenti nell'apertura originale.

 3.        Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente al di sopra dell'architrave o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri. I caratteri luminosi saranno realizzati con tubi luminescenti di diametro non superiore a 30 mm.

 ART. 47

TARGHE PER UFFICI E SEDI SOCIALI

 1.        Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti, può essere collocata lungo le facciate degli edifici una targa per ogni specifico soggetto, in corrispondenza dell'accesso alle rispettive sedi.

 2.        Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti, a non meno di 10 cm. da decorazioni e membrature architettoniche; dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 30 di larghezza per 20 di altezza, ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun accesso, per dimensioni, materiali e colori. 

  3. Ove i soggetti da segnalare siano più di quattro per ogni accesso, il Comune può prescrivere che le targhe siano di altezza non superiore a cm. 15, raggruppate e allineate in successione verticale.  

ART. 48

SEGNALETICA PER SERVIZI PUBBLICI

  1. Derogano dalle norme, le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s'intende ammessa l'installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna amministrazione competente.

 ART. 49

DEROGHE PARTICOLARI PER VANI RIDOTTI

 1.        In deroga alle norme di cui sopra, nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo, e formate da caratteri indipendenti, non luminosi, di altezza non superiore a 25 cm., applicati direttamente sul paramento esterno della muratura.

2.        A fianco delle aperture suddette è consentita inoltre l'applicazione di una piccola bacheca o targa rettangolare in ferro battuto, di dimensioni non superiori a cm. 30 x 40, o di un drappo o stendardo di stoffa colorata.

 ART. 50

INSEGNE DI RICHIAMO PER ALBERGHI E RISTORANTI

 

1.        Gli esercizi alberghieri, i ristoranti, i bar, e in genere i locali di ristoro situati in strade secondarie e in posizione defilata dalle principali vie di transito hanno facoltà di installare un'insegna in corrispondenza dell'intersezione che la strada, ove detti locali hanno sede, forma con una via o spazio pubblico di maggiore frequentazione.

 2.        Tali insegne dovranno essere conformi, per dimensioni, colori e materiali, al modello descritto negli elaborati grafici presentati in sede di richiesta di autorizzazione, che a sua volta, fino a quando il Comune non avrà individuato il “modello tipo” dovranno essere conformi a quelle approvate dal codice della strada per le indicazioni di carattere turistico e commerciale. Non è ammesso installare comunque, per la stessa categoria commerciale, più di una insegna in corrispondenza del medesimo incrocio; l'eventuale presenza di più esercizi nella stessa via potrà essere segnalata aggiungendo nella stessa insegna le denominazioni dei diversi esercizi.

 ART. 51

ATTREZZATURE ESPOSITIVE

 1.        Nei locali di cui al precedente articolo 50, le vetrine, le mostre e le altre attrezzature espositive inserite nell'ambito delle aperture che prospettano sulla pubblica via dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime, e risultare arretrate rispetto al filo esterno delle murature di prospetto in misura non inferiore allo spessore degli stipiti.

 2.        Le vetrine e le porte a vetri dovranno essere formate da ante e pannelli verticali fissi o mobili disposti immediatamente all'interno degli stipiti, e intelaiati lungo tutto il loro perimetro per mezzo di telai pieni, dei seguenti materiali e colori:

a) legno di noce, rovere, castagno, o altre essenze pregiate, verniciate al naturale previo uniforme scurimento con mordente di colore noce;

b) legno, ferro o qualsiasi altro idoneo materiale, verniciato a smalto opaco di colore compreso nella gamma di cui alla lettera a);

c) materiali precolorati nella stessa gamma di colori.

 3. L'installazione di qualsivoglia attrezzatura, fissa o mobile, dovrà comunque avvenire in modo da non danneggiare né modificare in modo irreversibile il contorno dei vani esistenti, né di altri elementi costruttivi e decorativi dell'edificio.

 ART. 52

SERRAMENTI

 1.      Per garantire ulteriormente la chiusura e la protezione degli accessi al locali di cui ai precedenti articoli, è consentita anche l'installazione di grate, cancelli pieghevoli, costituiti esclusivamente da maglie metalliche a trama geometrica regolare, verniciati a smalto opaco di colore nero o grigio ferro.

 2.       I serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all'interno dei vani, senza odificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici, e risultare anch'essi arretrati di almeno 10 cm. dal filo esterno della muratura di prospetto.

 3.       Qualora in corrispondenza di vani stilisticamente connotati siano presenti in opera serramenti di tipo tradizionale, come porte e portoni in legno alla mercantile o ad ante intelaiate e specchiate, non è consentita la loro sostituzione, ma unicamente il restauro o il ripristino. E’ altresì obbligatorio il mantenimento di eventuali roste, cancelli e inferriate originali. 

ART. 53

ATTREZZATURE ESPOSITIVE SUSSIDIARIE

 1.      Per i locali che non dispongano di vani aperti direttamente sulla pubblica via, o per gli esercizi destinati al commercio di prodotti artigianali tipici che comunque dispongano di una superficie vetrata non superiore a mq. 5,00, è consentita l'apposizione di piccole vetrine sussidiarie, bacheche, plance, o altre attrezzature mobili da applicare alle pareti di prospetto, ovvero di piccoli scaffali e bancarelle da posare sul suolo pubblico, in corrispondenza dell'orario di apertura dell'esercizio.

 2.      Sia le vetrine e le plance, che le bancarelle dovranno essere accostate alle facciate in modo da non sovrapporsi a cornici, stipiti, bugnati, o altri elementi architettonici e decorativi, e non potranno comunque avere dimensioni superiori a cm. 90 x 130 di altezza, né aggettare sul suolo pubblico rispettivamente per più di cm. 15 e cm. 25; dovranno inoltre essere mantenute pulite e rimosse quotidianamente nell'orario di chiusura previsto per i negozi e gli esercizi pubblici cui sono riferite.

 ART. 54

TENDE IN AGGETTO SULLO SPAZIO PUBBLICO

 1.      In corrispondenza delle aperture dei locali anzidetti, che prospettano su strade pedonali o munite di marciapiedi, è consentita l'installazione di tende in aggetto sullo spazio pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime.

 2.      Le tende dovranno essere di tipo retrattile a falda inclinata e installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano nel quale sono collocate in corrispondenza dell'orario di chiusura dell'esercizio cui sono riferite. Nei vani ad arco, l'asta di avvolgimento non potrà essere situata al di sopra della quota d'imposta.

 3.      L'altezza minima dal suolo non potrà risultare inferiore a ml. 2.20, misurata comprese le eventuali appendici verticali, e l'aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, i 3/4 della larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale.

 4.      Nel caso di  vani ad arco che presentino un altezza  all'imposta inferiore a ml. 2.30, in luogo delle tende a spiovente è consentita l'installazione di cappottine ripieghevoli. Nel caso invece di vani architravati in cui sia l'altezza dell'architrave inferiore alla quota suddetta, è consentita, l'installazione di tende a falda inclinata con asse di avvolgimento collocato al disopra dell'architrave medesimo; la larghezza della tenda non dovrà comunque eccedere quella del vano sottostante. 

5.      Le tende possono essere realizzate in teli di tessuto naturale o plasticato non lucido, in tinta unita, nella gamma di colori intonati con l’ambiente circostante. Sono consentite appendici verticali, sia frontali che laterali, di altezza non superiore a cm. 25, nello stesso tessuto e colore, con possibilità di inserirvi scritte e insegne d'esercizio. 

6.      Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento.

 ART. 55

ARREDI E ATTREZZATURE DA COLLOCARE SUL SUOLO PUBBLICO

 1.      Per l'occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo ed altre attrezzature mobili valgono le norme generali di cui all' art. 46 del regolamento edilizio comunale, nonché, nelle zone di interesse storico‑artistico, le seguenti disposizioni.

 2.      Le sedie e i tavolini potranno essere in legno, metallo, o altri materiali purché di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore.

 3.      Le pedane dovranno essere limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo e dovranno essere ad elementi smontabili, in legno o metallo, verniciati in colore grigio o rivestiti in tessuto o laminato opaco dello stesso colore.

 4.      L'illuminazione artificiale potrà essere realizzata unicamente con candele o lampade a incandescenza montate su paralumi da tavolo o lampioncini appesi; le tende e gli ombrelloni dovranno essere in tela naturale o plasticata in tinta unita (con colori da concordare con il Comune fino alla formulazione di un campionario con la gamma di colori consentiti), montati su propria ossatura di sostegno ed estesi fino a coprire l'intera area occupata.

 

5.      Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane, le tende e le altre attrezzature non dovranno coprire il vano di porte e finestre, né addossarsi ad elementi architettonici e decorativi e dovranno essere in ogni caso rimosse nella stagione invernale.

 

6.      Nei centri storici, i chioschi, le edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali, possono essere autorizzati in numero limitato solo nell'ambito di piazze, slarghi o giardini pubblici di idonea ampiezza, escluse comunque le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale. Dovranno comunque essere collocati in posizione defilata, tale da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare, né pregiudicare le visuali del contesto storico, addossati ai prospetti degli edifici senza però sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, ovvero distaccati di almeno ml. 2,00 dalle pareti. Forme, dimensioni, materiali e colori dovranno inoltre corrispondere al modello descritto nella richiesta di autorizzazione.

 ART. 56

DEROGHE PER MANIFESTAZIONI TEM­PORANEE

 1.      Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane, e strutture in genere che risultino necessarie per lo svolgimento di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati, pur­ché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro cui sono inserite.

 2.      La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione, contestualmente al rilascio della concessione dei suolo pubblico, qualora necessaria, fatti salvi i diritti di terzi e il rispetto di eventuali altre norme di legge, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura, non superiore in ogni caso a sei mesi.

 ART. 57

CHIOSCHI, GAZEBO, EDICOLE E STRUTTURE AF­FINI

 1. L'installazione di chioschi, edicole, verande, guardiole, o vani comunque interamente circoscritti da coperture e pareti perimetrali, pur se formati da strutture precarie e facilmente scomponibili, potrà essere consentita, con le procedure previste per le opere pubbliche comunali, anche nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parchi e giardini, attrezzature sportive, parcheggi e aree di sosta, piazze e spazi chiusi al traffico veicolare, che abbiano comunque dimensioni e caratteristiche tali da evitare ogni pregiudizio per la viabilità e per la salvaguardia del contesto circostante, naturale o urbanizzato.

2. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in ragione delle specifiche circostanze, con l'approvazione del progetto da parte del Comune che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico.

3. In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno avere dimensioni limitate e dovranno essere realizzati con materiali e colori compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti e dovranno osservare opportuni distacchi da siepi, aiuole, alberature, ed edifici circostanti.

4. Nelle aree private con destinazione giardino o cortile ricadenti in zone omogenee diverse da quelle agricole, industriali o artigianali possono essere installate strutture coperte ma aperte lateralmente con funzione esclusivamente di arredo (gazebo) e non possono essere destinate ad altro uso se non quello per la sosta di persone e lo svago. Nelle zone agricole il gazebo potrà essere installato nell’area pertinenziale dell’abitazione principale o in altra zona con destinazione giardino/corte.

 CAPO VIII

NORME E PARAMETRI DI CARATTERE

EDILIZIO ED URBANISTICO

 ART. 58

 PARAMETRI EDILIZI

 a)  Hm = ALTEZZA MASSIMA DI UN FABBRICATO

 1.      L'altezza massima di un fabbricato deve essere misurata rispetto al piano di campagna naturale, orizzontale o inclinato, su cui insiste il fabbricato medesimo, oppure rispetto al piano di sistemazione di progetto, definito dal marciapiede, qualora esso sia posto a quota diversa rispetto al piano di campagna naturale. La modifica della quota del piano di campagna naturale di norma non può eccedere, in rilevato, ml. 1,50 e comunque nel rispetto delle prescrizioni dei P.di F. riferite a singole zone.

2.      Per gli interventi previsti con piano attuativo, il piano di progetto di cui al punto precedente è quello prescritto dal piano attuativo medesimo con riferimento ai capisaldi in esso indicati.

3.      In particolare l'altezza viene misurata con esclusione della quota della rampa di accesso all'interrato, quando questa non superi la larghezza di ml. 4,50 misurata parallelamente al prospetto del fabbricato.

4.      Il limite superiore dell'altezza è determinato dalla linea d'incontro della facciata con l'intradosso della struttura portante della  falda del tetto, dell'ultimo piano dell'edificio.

5.      Possono superare l'altezza massima consentita solo i volumi tecnici, e cioè: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, purché gli ascensori non arrivino al piano del tetto ma si arrestino all'ultimo piano abitato, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento.

6.      I volumi tecnici debbono essere realizzati secondo una composizione architettonica unitaria prevista in progetto.

 b)  Sc = SUPERFICIE COPERTA DI UN FABBRICATO

 1. Per superficie coperta di un fabbricato si intende la proiezione sul piano orizzontale della costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione delle sole opere aperte a sbalzo, quali balconi, terrazze, scale, gronde e fasce di coronamento.

2. La superficie coperta totalmente interrata di un edificio, anche nei casi di lotti a dislivello, può estendersi fino al confine del lotto; sui lati che fronteggiano spazi pubblici, la parte interrata dell'edificio deve mantenere i distacchi dal confine previsti dal presente regolamento o dal P.di.F., salvo specifica deroga rilasciata dall’Ente proprietario dello spazio pubblico. 

c)  V = VOLUME AMMESSO DALLO STRUMENTO URBANISTICO DI PREVISIONE GENERALE E VOLUME DI PROGETTO DEGLI EDIFICI

 l. Il computo del volume ammesso dal P.di F. si opera sulla base della superficie fondiaria o territoriale di cui all’art. 59 e delle relative densità edilizie previste dal medesimo strumento urbanistico di previsione generale.

 2. V = VOLUME MASSIMO EDIFICABILE (mc): indica il Volume massimo complessivo costruibile sulla base della densità ammessa e nel rispetto degli altri indici e parametri urbanistici ed edilizi. Esso è computato come sommatoria delle superfici dei vani, componenti il fabbricato (piano per piano), per l'altezza dell'edificio (calcolata dal primo solaio di calpestio fino all'intradosso del so­laio di copertura) nel rispetto delle seguenti indicazioni:

-          la  misurazione va effettuata internamente ai locali costituenti l’immobile, al netto delle strutture portanti, (con esclusione quindi dei fondelli e fodere in genere). Nel caso di strutture in c.a. o acciaio, la superficie da calcolare sarà determinata come differenza tra la superficie coperta dell’immobile e la superficie delle strutture portanti e di quelle necessarie a conseguire l’isolamento della cellula abitativa;

-          in caso di soffitti inclinati si adotta la media ponderale delle altezze; nel computo viene quindi inclusa (ad eccezione di quanto riportato ai successivi punti a. b. c.) la cubatura di parti semi interrate, a qualsiasi uso esse siano destinate, quella del sotto­tetto, sia abitabile che non, e quella di eventuali bow-window. Il volume dei locali al piano interrato o semi-interrato deve essere destinato a cantine private, autorimesse private o adibiti a servizi comuni del fabbricato, in misura non inferiore a 1 mq utile per ogni mc 20 di vo­lume totale del fabbricato e in misura massima corrispondente all'intero piano interrato o semi-interrato;

-          costituiscono volume anche i piani completamente interrati, pertanto con  destinazione non residenziale;

 In conclusione il volume di un edificio, ai fini del ri­spetto degli indici massimi di edificabilità indicati dal P di F, è dato dalla cu­batura, valutata, piano per piano, come prodotto della superficie netta di ciascun piano, delimitata dal perimetro interno della muratura portante, per l’altezza di piano misurata dal piano di calpestio del primo solaio fino all’intradosso della struttura portante di copertura.

Sono esclusi dal calcolo  i porti­cati pubblici, di uso pubblico o condominiale, purché aperti su tre lati, i percorsi coperti, le logge rientranti di superficie complessiva per alloggio in­feriore a 10 mq, i balconi, le pensiline, i cornicioni, gli elementi ornamentali, le superfici coperte non tamponate (pilotis), i volumi tecnici al servizio dell'edificio. Per i porticati, che non rientrano nei casi di cui sopra, al fine del calcolo della volumetria verrà considerato per ogni singolo piano soltanto il volume relativo all’eccedenza del 20% rispetto alla superficie coperta del piano medesimo.

Per tali zone è vietato il cambiamento della destinazione d'uso e per esse è prescritto un atto d'obbligo unilaterale, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari, con il quale il titolare della con­ces­sione e i suoi aventi causa si impegnano a mantenere la destinazione d'uso indicata nel progetto approvato;

 Vanno detratti invece dal computo della volumetria calcolata come so­pra:

2.a) I volumi tecnici al servizio dell'edificato e strettamente necessari per: i silos, i ser­batoi idrici, l'extra-corsa degli ascensori, i locali raccolta rifiuti, i la­vatoi condominiali, gli stenditoi di uso condominiale comunque complessivamente non su­periori a 5 mq utili per alloggio e di altezza inferiore a ml 2.30, i vani per impianti riscal­damento e relativi vasi di espansione, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra dell'intradosso dell'ultimo solaio abitabile, le quote di intercapedini accessibili o inaccessibili con altezza inferiore - e non incremen­tabile con l'eliminazione di controsoffittature - a m 1.50 fra il solaio dell'ultimo piano e quello di copertura e gli impianti tecnologici in genere. I volumi tecnici, sentito il parere preventivo della Commissione Edilizia Comunale, possono essere realizzati, motivatamente, anche esternamente e non in aderenza al fabbricato a cui debbono asservire, comunque ad una distanza tale da  garantire l’assolvimento della funzione a cui sono destinati, nel rispetto dei criteri di economicità e razionalità funzionale. Dovranno osservare le distanze dai fabbricati e non essere in contrasto con le norme del codice della strada. I volumi tecnici realizzati separatamente al fabbricato a cui devono asservire, avranno una dimensione massima di 5 mq ad alloggio per edifici fino a n 3 alloggi, con altezza max di 2.30 mt; per edifici con un numero superiore di 3 alloggi che intendano realizzare per giustificati motivi volumi tecnici separati dal volume principale del fabbricato, la superficie max sarà di 2.5 mq ad alloggio e realizzati in maniera unitaria (accorpati), di altezza max di 2.30 mt, nel rispetto delle distanze previste dal regolamento edilizio comunale e delle norme del codice della strada. I volumi tecnici debbono essere realizzati in armonia architettonica con il fabbricato principale

2.b) LA QUOTA DI SOTTOTETTO CHIUSA non destinata a soffitta, non dotata di scale interne, finestre o porte:

hmax in gronda (misurata sul filo interno del muro esterno) 0.50 m, hmax al colmo 2.00 m.

Pendenza massima delle falde 35% ottenuta con falda isoclina e con assoluta esclusione di copertura o porzione di copertura piana.

In tutti gli altri casi, o in assenza di uno dei requisiti di cui sopra, tutte le porzioni di sottotetto di H > 1.50 m verranno computate sia come superfici utili che come volume.

2.c)  I volumi dei portici o porzioni di porticato a piano terra solo se pubblici, di uso pubblico o condominiali. Possono essere anche detratti i volumi di portici a piano terra, d'uso privato, aperti completamente su più di 2/3 del perimetro, purché di superficie lorda non superiore a 15 mq e comunque nel rispetto di quanto sopra riportato, a condizione che venga sottoscritto un impegno unilaterale alla conservazione della destinazione d'uso ed al non tamponamento dello stesso né con strutture murarie né con strutture a vetro, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari. Agli effetti della determinazione del volume massimo costruibile deve essere computato anche il volume delle co­struzioni esistenti, che vengono conservate nell'ambito del lotto edificabile.

 3. Gli annessi agricoli parzialmente o totalmente  aperti costituiscono volume urbanistico ad eccezione delle serre in conformità alla direttiva emanata dalla Giunta regionale con atto deliberativo  12 novembre  1997 n. 7304 in applicazione della L.R. 21 ottobre 1997 n. 31.

 d)  Su = SUPERFICIE UTILE COPERTA

 l.  Per superficie utile coperta si intende la sommatoria delle superfici coperte di ogni piano del fabbricato misurate all'esterno dei muri perimetrali.

 a)       PC = PENDENZA DELLE COPERTURE 

1.        I valori massimi delle pendenze delle falde inclinate (rapporto espresso in % tra la differenza di quota dei punti estremi e la distanza di questi in proie­zione orizzontale) sono vincolanti per le coper­ture che raggiungono le quote massime consentite per l'altezza dei fab­bricati. Se il fabbricato è tenuto ad altezza minore della massima consentita possono essere autorizzate pendenze maggiori purché compatibili con la situ­azione ambientale e sempre che le falde non emergano dal profilo teorico massimo tracciato secondo le norme.

 b)      L.T. = LINEA DI TERRA

 1.        E’ la linea di intersezione tra le fronti del manu­fatto e la superficie del terreno. Essa può essere naturale se relativa all'anda­mento del terreno prima dell'intervento, così come si presenta per ef­fetto di precedenti attività di norma colturali, o relativa al piano di utilizzo se atti­nente all'andamento del terreno dopo realizzate le sistemazioni esterne pro­prie del progetto.

 c)       Hp = ALTEZZA MINIMA DI PIANO

 1.        Indica l'altezza dei locali co­struiti. Essa è misurata tra pavimento e soffitto. Per i soffitti inclinati di locali abi­tabili l'altezza minima non dovrà scendere al di sotto dei m 2.00 e quella me­dia non dovrà comunque essere inferiore a m 2.50; nei vani abitabili a co­per­tura piana l'altezza minima tra pavimento e soffitto è fissata in ml 2.70 men­tre nei corridoi e disimpegni può raggiungere i ml 2.40.

 d)      Dm = DISTANZE MINIME

 1.        Si intendono i distacchi al di sotto dei quali non è consentito dagli strumenti urbanistici ubicare manufatti.

Si distinguono in:

Dmf = distanze minime tra fabbricati;

Dmc = di­stanze mini­me da confini;

Dms = distanze minime da strade;

ciascuna di tali distanze viene misurata nel modo di seguito indicato.

 e)       Ds - Dc = DISTANZE DA STRADE O CONFINI

 1.        La distanza che inter­corre tra un costruendo manufatto e, rispettivamente, il ciglio della strada, oppure il confine di proprietà o il limite di zona. Tali distanze vengono misu­rate secondo l'ortogonale che parte dal punto ove la superficie esterna dell'edificio, inclusi eventuali corpi chiusi aggettanti, risulta più vicina alla li­nea di confine o al ciglio del nastro stradale.

 f)        Df = DISTANZA TRA FABBRICATI (contigui, paralleli od obliqui):

 1.        E’ la più breve delle distanze che intercorre tra le superfici esterne delle pareti pro­spicienti, inclusi i corpi chiusi aggettanti (senza considerare quindi balconi aperti almeno su due lati, scale aperte, pensiline ecc. purché a sbalzo). In altri termini la più breve delle distanze tra le proiezioni verticali dei volumi chiusi dei fabbricati.

 g)      Lp = LARGHEZZA SEDE STRADALE

 1.        Indica la larghezza del piano stradale formato dalla carreggiata (parte destinata alla circolazione degli auto­veicoli), dalle banchine (striscia laterale riservata alla sosta di emergenza o al transito di ciclisti e pedoni) e, eventualmente, dai marciapiedi. Detta larghezza è data dalla distanza tra le linee o cigli che delimitano l'intera sede viaria.

h)     Ip = INDICE DI PIANTUMAZIONE (n° piante/100 mq)

 1.        numero di piante di cui è prescritta la collocazione a dimora, per ogni 100 mq di superfi­cie sco­perta del lotto di pertinenza dell'edificio, di essenza tipica della zona, delle quali almeno la metà d'alto fusto.  

ART. 59

 PARAMETRI URBANISTICI 

a)  St = SUPERFICIE TERRITORIALE 

1. Per superficie territoriale sì intende l'area di una porzione di territorio delimitata come zona omogenea dallo strumento urbanistico generale, comprendente la SF (superficie fondiaria) e la SI (superficie per le opere di urbanizzazione primaria).

2. La superficie territoriale va misurata al netto delle strade esistenti esternamente all'area in esame, ed al lordo delle strade eventualmente esistenti o che sono previste nel progetto, internamente alla delimitazione dell'area fatta in ossequio ai criteri sopra indicati.

3.  Su detta superficie territoriale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale (IT). 

b)  Sf = SUPERFICIE FONDIARIA 

1. Per superficie fondiaria si intende l'area che si ottiene sottraendo dalla ST (superficie territoriale) la SI (superficie per opere di urbanizzazione primaria).

2.  Su detta superficie fondiaria si applica l'indice di fabbricazione fondiaria (IF).

3.  Nel caso di intervento edilizio diretto la SF corrisponde alla superficie edificabile del lotto. 

c)  SO1 = SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1.  Per superficie per opere di urbanizzazione primaria si intendono le aree destinate a:

‑ strada;

‑ spazi di sosta o di parcheggio;

- spazi di verde attrezzato;

- spazi destinati ai servizi tecnologici. 

d)  Ut = INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE 

1.  Per indice di utilizzazione territoriale si intende il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta (Su) di uno o più fabbricati e la superficie territoriale (St) su cui insiste o insistono i fabbricati. 

e)  Uf = INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA

 1.  Per indice di utilizzazione fondiaria si intende il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta (Su) e la superficie edificabile del lotto (Sf).

 f)  It = INDICE DI FABBRICABILITA TERRITORIALE

 1.  Per indice di fabbricabilità territoriale si intende il rapporto massimo consentito tra il volume del fabbricato o dei fabbricati (V) e la superficie territoriale (St) su cui insiste o insistono i fabbricati. 

g)  If = INDICE DI FABBRICABILITA FONDIARIA 

1.        Per indice di fabbricabilità fondiaria si intende il rapporto massimo consentito tra il volume (V) del fabbricato o dei fabbricati e la superficie fondiaria (Sf) su cui insiste o insistono i fabbricati. 

h)  Sme = SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO EDIFICABILE O "LOTTO MINIMO" 

1.        Secondo quanto prescritto dallo strumento urbani­stico indica la super­ficie minima di suolo della quale occorre disporre per po­ter procedere a qualsivoglia edificazione. 

i)  A2 = DOTAZIONE MINIMA DI AREE DA CEDERE PER L'URBANIZZAZIONE secondaria misurata in mq/100 mc di volume edifi­cabile. 

ART. 60

AREA PERTINENTE 

1.      Per area pertinente si intende quella che risulti in rapporto, per contiguità e funzionalità, con  l'edificio principale e costituisce la superficie di terreno da calcolare per l'edificazione ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.d.F. nei casi di concessione edilizia o di strumento urbanistico attuativo.

2.      Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche e le aree private destinate dal P.di F. ad  attrezzature pubbliche.

1.      Il responsabile dell'Ufficio urbanistico-edilizio comunale competente al rilascio delle concessioni edilizie subordina il rilascio delle stesse, per la realizzazione di edifici in zona agricola, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del richiedente di un atto di vincolo di asservimento dei terreni interessati, come previsto dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e sue successive modifiche ed integrazioni;

2.      Per area di pertinenza in zona classificata agricola in applicazione del comma 9 dell'art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, così come modificato dall'art. 34 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e sue successive modifiche ed integrazioni, si intende quella interessata dal complesso degli edifici che integrano funzionalmente l'attività residenziale o quella dell'azienda agricola interessata.

 ART. 61

DISTANZE TRA FABBRICATI E DAI CON­FINI 

1.      Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate, nei centri storici, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

2.      Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritti i seguenti distacchi minimi:

a) tra parti di edifici antistanti: mt. 10, salvo distanze maggiori previste dalle norme definitorie (allegato 3) P.di F.

b) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione norme definitorie (allegato 3) P.di F.

3.      Nelle zone C tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a mt. 10.

4.      In ogni caso la distanza del fabbricato dai confini può essere ridotta, se è intercorso un accordo fra i proprietari con atto registrato e trascritto, fermo restando il rispetto delle distanze tra fabbricati.

5.      Per le strutture a sbalzo non chiuse, quindi balconi, terrazze, scale, ecc., la sporgenza massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di mt. 3,50.

6.      Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere, salva diversa prescrizione dei codice della strada, alla larghezza della strada maggiorata di:

‑ ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;

‑ mi. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;

‑ ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.

7.      Per distanza deve intendersi il segmento orizzontale e perpendicolare congiungente la proiezione orizzontale di pareti antistanti.

8.      Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi previsti da piani attuativi con previsioni planovolumetriche e, limitatamente alle distanze dalle strade, nel caso di edificazioni di lotti interclusi tra edifici esistenti, purché sia rispettato l'allineamento verso il fronte stradale costituito tra le pareti degli edifici esistenti medesimi e fatte salve le norme dei Codice stradale.

9.      La distanza minima in tutte le zone tra pareti finestrate e muri di sostegno non può essere inferiore ai due terzi dell'altezza del muro di sostegno stesso.

10.        E’ obbligatorio il rispetto delle distanze indicate nei precedenti comma, salvo diversa prescrizione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione, ovvero in caso di edifici uniti o in aderenza, o nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti che preveda l'arretramento degli stessi rispetto alla sede stradale.

 ART. 62

  PARCHEGGI 

1.      Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio privati in misura pari ad un metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione e comunque deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.

2.      Le aree a parcheggio pubblico a servizio degli insediamenti sono quantificate dallo strumento urbanistico generale o attuativo e comunque nel rispetto della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 24 marzo 2000 n. 27.

3.      Nel caso di intervento con piano attuativo le aree destinate a parcheggi pubblici sono cedute, salvo diverse disposizioni di legge, gratuitamente al Comune debitamente sistemate, nei modi e nei termini stabiliti dalla convenzione.

4.      Le quantità di spazi da riservare a parcheggio dovranno essere sempre rispettate, salvo quando, per specifiche zone, le norme tecniche di attuazione del P.d.F. dispongano diversamente in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

5.      I requisiti e gli standards di qualità per i parcheggi, devono sempre rispettare le disposizioni previste dall'art. 14 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.

  ART. 63

AREE VERDI 

1.      Le aree a verde pubblico a servizio degli insediamenti sono quantificate dalle norme dell’allegato 3 (norme definitorie) e comunque nel rispetto della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 24 marzo 2000 n. 27.

2.      Nel caso di intervento con piano attuativo le aree per verde pubblico sono cedute, salvo diverse disposizioni di legge, gratuitamente al Comune debitamente attrezzate secondo le indicazioni stabilite nella convenzione.

3.      Tali aree dovranno essere opportunamente sistemate, nonché dotate di idonea piantumazione con essenze autoctone. 

ART. 64

 ZONE DI RISPETTO 

a) CIMITERI

 1.        Non è consentito, ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo siano adibiti, entro un raggio di 200 metri dai cimiteri, salvo le deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore.

2.        L'Amministrazione comunale può consentire la posa in loco dei manufatti a carattere precario adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione.

 b) STRADE

1.        Per la edificazione vanno osservate, relativamente alle distante minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282 e relativo regolamento, quelle di cui alla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46, nonché le prescrizioni del P.di F. e di quanto previsto dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 27. 

c) POZZI E CORSI D'ACQUA

 l. I pozzi ed i corsi d'acqua non classificati negli elenchi delle acque pubbliche, individuate in cartografia di  P.di F. con apposito simbolo, sono protetti da fascia di rispetto di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o in mancanza di questo, dal ciglio della sponda.

2. Dalle rive dei laghi e dalle sponde dei fiumi dovranno essere rispettate le norme di cui al D.Lgs. 490/99 (ex leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431) e quanto previsto dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e quanto previsto dall’art. 37 dei Criteri, indirizzi e direttive generali del PTCP, riportati nei successivi articoli 128 e 130. 

ART. 65

 ACCESSORI PER RICOVERO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA 

1.      Nelle aree di pertinenza degli edifici è consentita, previa autorizzazione edilizia, la realizzazione di modesti accessori per il ricovero di animali domestici di piccola taglia nel rispetto delle vigenti norme igienico‑sanitarie ed ambientali.  

ART. 66

 PIANI ATTUATIVI 

1.        Le leggi statali e regionali disciplinano i piani attuativi quali strumenti urbanistici di attuazione delle previsioni del P.di F. I piani attuativi sono ad iniziativa pubblica se promossi dal Comune, ad iniziativa privata se promossi da soggetti privati, ad iniziativa mista se promossi congiuntamente da soggetti privati e soggetti pubblici.

2.        La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e sue successive modifiche e integrazioni e la L.R. 24 marzo 2000, n. 27, disciplinano le modalità di redazione ed approvazione dei piani attuativi.

3.        Il Consiglio comunale adotta il progetto di piano attuativo ad iniziativa privata o ad iniziativa mista entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 19971, n. 31. 

ART. 67

 PIANO AZIENDALE 

1.      Il piano aziendale, nei casi in cui è richiesto ai fini del rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole, è redatto a cura del titolare dell'azienda e trasmesso al Comune con i seguenti elementi: 

a)        indicazione del titolare dell'azienda e del proprietario (o avente titolo) dell'area interessata dall'intervento;

b)        documentazione sull'intera proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda agricola;

c)        descrizione dell'attività aziendale nel corso dell'anno precedente la richiesta;

d)        elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati catastali;

e)        planimetria dello stato di fatto e di progetto con l'indicazione degli indirizzi produttivi, riparto colturale, infrastrutture a servizio e opere idrauliche;

f)          indicazione dei fabbricati esistenti e di progetto compresa la loro localizzazione, dimensione e destinazione d'uso;

g)        consistenza occupazionale dell'azienda con l'indicazione delle maestranze a tempo pieno, a tempo parziale e di quelle residenti sui fondi;

h)        relazione tecnica agro‑economica comprendente l'indicazione delle modalità di coltivazione e della destinazione dei prodotti;

i)          piano di esecuzione delle opere con indicazione dei tempi, delle previsioni di spesa e delle parti di finanziamento.

2.      Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio ed è esaminato ed approvato con le stesse procedure previste per il rilascio delle concessioni edilizie, nonché ai sensi della leggi in vigore.

3.      Il piano aziendale è vincolante, sia in ordine alle previsioni di progetto, sia ai tempi di realizzazione delle opere ivi previste, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Durante il periodo di efficacia del piano vengono assentiti gli interventi ad esso conformi. Per motivate e documentate esigente possono essere approvate varianti al piano con il medesimo procedimento previsto dal presente articolo. 

ART. 68

 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ 0 AGIBILITÀ 

1.      Le procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità di tutti gli immobili a destinazione residenziale sono quelle previste dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

2.      Il Comune, oltre alle verifiche previste al comma 2 dell'art. 4 del DPR 22 aprile 1994, n. 425 e quelle di cui all'art. 43 comma 7, della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, come modificato dall’art. 61 comma 6 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27, può verificare altresì la rispondenza delle opere e degli impianti tecnologici alle vigenti norme per la sicurezza delle costruzioni, per il contenimento energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

ART. 69

 DEROGHE 

1.      Il rilascio delle concessioni edilizie in deroga alle norme del P.di F. ed a quelle del presente regolamento, è consentito con le procedure previste dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dall'art. 38 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e sue successive modifiche e integrazioni, nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico di cui all'elenco contenuto nella circolare del M.L.P. n. 3210 del 28 ottobre 1967.

2.      Non sono comunque derogabili:

a) le disposizioni derivanti da leggi o normative nazionali o regionali o comunitarie;

b) le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali.

ART. 70

REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE

AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA

 1. In tutte le zone omogenee di cui al D.M. del 2 aprile 1968, possono essere autorizzate attrezzature sportive a servizio di abitazioni, purché ubicate nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio e non costituenti nuove volumetrie e sempre che non siano espressamente vietate da norme specifiche riportate nell’allegato 3 “norme definitorie e prescrittive” per ogni singola zona omogenea.

 

ALLEGATO 2 

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

 ART. 71

CONTENUTI, FINALITÀ, DECORRENZA E AMBITI DI APPLICAZIONE 

1.        Le norme del presente Regolamento (allegato 2) indicano i requisiti e i contenuti normativi ai quali attenersi nell'elaborazione dei Piani Attuativi per interventi di recupero o di altri strumenti attuativi che saranno promossi dall'Amministrazione comunale o da soggetti privati o pubblico e privato insieme, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, e definiscono le norme e i regolamenti per il recupero del patrimonio edilizio esistente in qualunque zona omogenea del territorio esso ricada. 

2.        In mancanza di piano, le stesse norme si applicano agli interventi che, secondo le leggi vigenti e le previsioni dello strumento urbanistico generale, possono essere realizzati negli immobili esistenti all'interno dei centri storici, delle aree naturali protette, nelle zone di particolare interesse naturalistico ambientale, in quelle tutelate ai sensi del D.Lgs. 490/99 (ex leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497), e in altri ambiti territoriali che potranno essere individuati dal Consiglio comunale. 

Il PTCP fissa la disciplina paesaggistica per gli ambiti vincolati ai sensi della L. 1497/39 che costituisce elemento vincolante per la pianificazione comunale generale ed attuativa e per gli interventi di trasformazione urbanistica-ambientale ed edilizia che dovranno essere coerenti con le motivazioni contenute nei singoli provvedimenti di tutela e con la salvaguardia degli elementi paesaggistici che connotano gli ambiti vincolati. Gli interventi inoltre dovranno essere coerenti con le direttive di cui alla D.G.R. 28.07.1999 n. 1066. 

a)        Bellezze naturali e singolarità geologiche (punto 1, art. 1)

Nelle zone costituite dalle bellezze naturali, dalle singolarità geologiche e dai beni paleontologici, sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché ambientale che possano pregiudicare detti beni. Sono consentiti unicamente gli interventi di restauro e manutenzione degli edifici esistenti, così come definiti all’art. 31 della L. 457/78.

E’ inoltre vietata l’alterazione delle caratteristiche vegetali eventualmente presenti, l’eliminazione degli esemplari botanici e la trasformazione delle associazioni vegetali. 

b)        Ville, giardini e parchi (punto 2, art. 1)

Nelle zone costituite da ville ed edifici annessi (casini, cappelle, limonaie, etc.), i giardini e parchi comprensivi degli elementi di arredo e delle sistemazioni del terreno, sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che possano pregiudicare detti beni.

Gli interventi ai giardini storici e ai parchi vincolati sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della Carta dei giardini storici redatta dall’Icomos-Ifla il 15.12.1982 (Carta di Firenze) riportata nell’allegato A dell’Atlante n. 1.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione e restauro definiti all’art. 31 L. 457/78 e gli interventi edilizi rivolti ad una migliore fruizione del bene, anche con variazione dell’uso, a condizione che non arrechino alterazioni alle strutture storiche, alla conformazione del sito ed al patrimonio vegetale. 

c)        Complessi caratteristici (punto 3, art. 1)

Nelle zone costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto valente valore estetico e tradizionale, sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni e, di norma, non sono ammesse nuove espansioni edilizie.

Nelle suddette zone gli interventi ammessi, di nuova edificazione o di recupero dell’esistente, nonché l’attuazione delle espansioni edilizie previste dal P. di F. in vigore, devono essere redatti secondo le indicazioni riportate nell’allegato A dell’Atlante n. 1 del PTCP; fanno accezione gli strumenti attuativi del P.R.G. già adottati alla data di entrata in vigore del PTCP. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono assoggettati ai criteri e direttive di cui alla D.G.R. 28.07.1999 n. 1066.

Nelle zone omogenee E ricomprese nell’ambito vincolato sono ammessi solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 7 e 9 dell’art. 8 della L. 53/1974 e successive modificazioni. 

d)        Bellezze panoramiche (punto 4 art. 1)

In tali ambiti sono consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche. Gli interventi ammessi dovranno salvaguardare l’integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio ed essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni riportate nell’allegato A dell’Atlante n. 1 del PTCP e le direttive regionali di cui alla D.G.R. 28.07.1999 n. 1066.            

3.        In tal senso le norme suddette, come parte del Regolamento edilizio comunale, entrano in vigore con l'approvazione del presente Regolamento; inoltre, sostituiscono in tutto le norme di attuazione dei piani di recupero o del piano di fabbricazione in vigore per le zone sopra menzionate e per i beni culturali sparsi nel territorio individuati ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53. 

ART. 72

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICATE E INEDIFICATE 

1.        Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, tutte le aree situate all'interno delle zone omogenee A, e quelle sottoposte a vincolo di tutela ambientale, sono distinte in aree edificate e aree inedificate; 

2.        Nelle aree edificate l'edilizia esistente è classificata secondo le seguenti definizioni: 

2.a) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra.

 Si intendono compresi in tale definizione gli edifici tipologicamente ricorrenti di origine storica e destinazione prevalentemente residenziale, realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore alla seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico artistica, un sistema organico e prevalentemente integro di materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale.

In fase di presentazione del progetto per la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di fabbricati rientranti nella classificazione a) del presente articolo, al fine di permettere al Comune la formazione di un documento aperto e continuamente aggiornabile avente come obbiettivo la realizzazione del “Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti” dovrà essere presentato preventivamente alla richiesta dell’atto autorizzativo la seguente documentazione:

-        relazione fotografica a colori in formato cm 9x13 di tutti i prospetti del fabbricato interessato, impaginata su cartoncino formato A4 in cui verrà anche riportato uno schema planimetrico di massima del fabbricato e indicazione del prospetto a cui si riferisce la foto;

-        documentazione fotografica del contesto ambientale con inquadratura anche dell’immobile oggetto d’intervento;

-        documentazione fotografica a colori degli elementi architettonici ritenuti tipici (finestre/cornici/inferriate/grate/cornici/conci/roste/torrini di camini) con schematizzazione dei prospetti per la individuazione degli elementi tipici;

-        qualora l’immobile era originariamente tinteggiato dovrà essere presentato un particolare  fotografico ravvicinato della vecchia tinta, se ancora rileggibile;

-        relazione di massima con le indicazioni delle previsioni progettuali con particolare riferimento ai tipi ricorrenti individuati.

Le foto rimarranno di proprietà del Comune e serviranno anche per contribuire alla formazione del “Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti”. 

2.b) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata. 

Si intendono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla precedente lettera a) che hanno subito però in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici costruttivi e decorativi propri dell'edilizia tradizionale.

 2.c) Edilizia ordinaria recente, totalmente degradata, o priva di caratteri tradizionali. 

Si intendono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari con prevalente destinazione residenziale che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati dalla fine dell'ultima guerra ad oggi, con caratteri che sono quindi mera espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili. 

2.d) Edilizia speciale, monumentale o atipica . 

Sono da comprendere in tale definizione gli edifici monumentali, i grandi complessi edilizi, ed in genere i manufatti che si differenziano dal tessuto edilizio ordinario e ricorrente per dimensioni, qualità storico‑artistiche, particolari caratteristiche tecniche, costruttive o tipologiche, specifiche funzioni e destinazioni d'uso.

Sono tali ad esempio le chiese, i santuari, le abbazie e i conventi, i palazzi pubblici, le ville e i palazzi monumentali, le rocche e i castelli, le torri, le porte e le mura urbiche, le fontane e gli acquedotti, le logge e i mercati,  gli edifici in genere esclusivamente destinati, in origine o attualmente adibiti, a scuole, banche, carceri, caserme, magazzini e altri usi pubblici o privati particolari. 

3.        Le aree attualmente inedificate sono classificate come segue: 

3.a) Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico.

 In tali aree sono comprese le strade, le piazze, i parcheggi, le scalinate, i parchi e i giardini ed ogni altra superficie demaniale o comunque di proprietà pubblica o privata, attualmente destinata, con le eventuali attrezzature, a servizio della collettività, compreso il piano terra di vie e piazze porticate. 

3.b) Aree inedificate di rispetto. 

Sono da comprendere in tale definizione i terreni agricoli, il verde privato o le aree incolte situate a margine di ciascun insediamento storico, lungo le mura urbiche, e intorno a edifici storici e complessi monumentali o siti panoramici e di belvedere, che rimanendo inedificate salvaguardano il decoro, la integrità, le visuali e la fruizione in genere di tali immobili e dell'intero contesto da parte della collettività. 

3.c) Aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti. 

Sono da comprendere in tali aree le corti, i cortili, le chiostrine, i giardini, gli orti, le strade private, ed ogni altra superficie che pur occupata da manufatti precari, sia comunque libera da volumi e strutture edilizie permanenti, e risulti in un rapporto di continuità fisica e dipendenza funzionale con l’area di sedime di un edificio esistente, in modo da costituire effettivamente o potenzialmente una pertinenza esclusiva dell’edificio medesimo. 

ART. 73

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI 

1.        Il Piano Attuativo per intervento di recupero di cui al precedente art. 71 individua e classifica le aree e gli edifici di cui all’art. 72; in assenza di Piano Attuativo l’individuazione e la classificazione è fatta volta per volta, per la parte interessata, in occasione di ciascun intervento edilizio, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell’ambito dell’istruttoria preliminare al rilascio dell’atto abilitativo all’intervento stesso. A tale fine l’unità edilizia interessata dovrà essere valutata in rapporto all’intero contesto storico-urbanistico o naturalistico-ambientale nel quale è inserita. 

2.        Con il presente regolamento possono essere inoltre individuate e specificamente disciplinate con il Piano Attuativo per intervento di recupero: 

2.a) ulteriori aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici o privati ad uso pubblico, ad integrazione di quelle già esistenti per l'adeguamento agli standard urbanistici; 

2.b) eventuali aree edificabili che, in lotti singoli o associati a edifici di tipo recente ed alle relative aree di pertinenza, possono essere destinati a interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, secondo le norme di cui al successivo capo XI.  

 ART. 74

IL REPERTORIO DEI TIPI E DEGLI ELEMENTI RICORRENTI 

1. L’Amministrazione comunale acquisisce la documentazione di cui all’art. 72, man mano che verranno individuati e descritti gli  elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, e può  procedere anche  autonomamente, alla schedatura e classificazione di edifici e tipi ricorrenti presenti nel territorio comunale.  

ART. 75

CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E DECORATIVI 

1.        Tutti gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi, accessori e di finitura, che concorrono alla formazione delle unità edilizie sono distinti, in relazione al pregio e alle loro qualità storico artistiche, secondo la seguente classificazione: 

1.a) elementi qualificanti irripetibili o di particolare pregio; si intendono tali gli elementi che per la rarità e la particolare qualità storica o artistica, la complessità di fattura, la particolarità di materiali e soluzioni tecniche e costruttive, sono da ritenere testimonianze uniche e irripetibili dell'arte e della cultura edilizia locale, o comunque essenziali per determinare le caratteristiche peculiari dell'edificio in cui sono inseriti;

1.b) elementi qualificanti comunemente ripetibili; sono da intendere tali gli elementi che contribuiscono in modo rilevante a determinare i caratteri e la qualità dell'edificio, ma presentano tuttavia qualità di fattura, materiali e soluzioni tecniche che ne permettono la riproduzione fedele con i mezzi e la manodopera tuttora disponibili;

1.c) elementi secondari non qualificanti; quelli che per il modesto valore intrinseco e i caratteri poco rilevanti rispetto al contesto, non concorrono in modo significativo alla qualità estetica e storico artistica dell'edificio;

1.d) alterazioni improprie, comprendenti tutti gli elementi aggiunti, sostituiti o modificati a seguito di interventi recenti, comunque successivi all'ultima guerra mondiale, con tecniche e modalità non congruenti con i caratteri storici, architettonici e costruttivi propri dell'edificio;

1.e) alterazioni pregiudizievoli, comprendenti gli elementi aggiunti, sostituiti o modificati impropriamente in epoca recente che per le loro dimensioni, la posizione o la particolare fattura, alterano, occultano, o comunque pregiudicano la conservazione e la fruizione degli elementi qualificanti o di particolare pregio. 

2.        Ciascun progetto d'intervento dovrà provvedere alla valutazione degli elementi costitutivi dell'edificio interessati dall'intervento stesso nei termini di cui sopra. 

ART. 76

DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ EDILIZIE

1.        Per consentire la classificazione degli immobili e la conseguente disciplina degli interventi, nell'ambito delle aree edificate sopra definite il tecnico progettista individua  i singoli edifici o Unità edilizie così come meglio specificato : 

-        si intende per unità edilizia un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, funzionali o decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma ed esteticamente omogenea, sia essa isolata o parzialmente collegata ad unità adiacenti, funzionalmente completa o incompleta, composta da un'unica proprietà o da più unità immobiliari o parti di esse. 

2.        Ai fini della corretta individuazione delle unità edilizie deve essere in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti, e l'unitarietà architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l'unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell'immobile, nel senso che una unità edilizia che abbia i necessari requisiti strutturali e architettonici potrà comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti. 

3.        In particolare per l'«edilizia tradizionale prevalentemente integra» dovranno essere individuate le unità edilizie definitesi tali in epoca storica, siano esse originarie o frutto di successive ristrutturazioni unitarie comunque anteriori all'ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti, e interventi in genere d'origine recente. L'individuazione delle unità edilizie storiche è in ogni caso accertata se trova riscontro in documentazioni fotografiche storiche, da catastali storici o da altra documentazione che l’Amministrazione ritenga essere valida per l’individuazione. 

4.        L'individuazione dell'unità edilizia è fatta, in sede di Piano Attuativo per intervento di recupero o, in assenza di Piano l’individuazione è fatta volta per volta, in occasione di ogni singolo intervento, dal progettista incaricato e quindi confermata dal competente organo tecnico comunale nell'ambito della istruttoria preliminare all'atto abilitativo dell'intervento stesso. 

ART. 77

INTERVENTI UNITARI PER UNITÀ MINIME, PER COMPARTI, O

PER SINGOLI ELEMENTI 

1.        Gli interventi globali di restauro o ristrutturazione dovranno essere progettati e realizzati in modo unitario, prendendo rispettivamente in considerazione come Unità Minima d'intervento l'intera unità edilizia storica o quella attuale, nonché le eventuali aree e i manufatti accessori dì pertinenza, in modo che a ciascuna unità individuata corrisponda una determinata categoria d'intervento ed un progetto compiutamente definito. 

2.        E’ possibile la realizzazione di interventi unitari per comparti o subcomparti comprendenti due o più unità edilizie che si presentino in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, purché tanto nella individuazione delle categorie d'intervento che nella redazione dei conseguenti progetti siano rispettate le diverse identità esistenti tra i vari edifici che formano il comparto. 

3.        Sia negli interventi globali che in quelli parziali o elementari di manutenzione, restauro, o ristrutturazione, dovranno comunque essere realizzate e completate in modo unitario tutte le opere relative a quelle parti o insiemi di elementi dell'edificio che presentando una inscindibile unità dal punto di vista estetico, costruttivo o funzionale devono essere considerati «elementi unitari». A tal fine sono da considerare «elementi unitari» ad esempio:

-           i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, nonché le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio e in particolare di tutti i prospetti compiutamente definiti;

-           i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità edilizia, anche in caso di discontinuità nell'articolazione delle falde;

-           gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;

-           i solai, i pavimenti, i controsoffitti, e tutti gli elementi che delimitano ambienti unitariamente definiti;

-           gli androni e i corpi scala continui;

-           gli impianti e le strutture portanti reciprocamente connesse, gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali.                              

ART. 78

EDIFICI CONTIGUI 

1.        Per le unità edilizie strutturalmente connesse con edifici contigui, le opere di consolidamento o miglioramento ai fini antisismici relative alle parti comuni dovranno essere concertate, ovvero si dovrà provvedere a rendere le strutture reciprocamente indipendenti. 

2.        Dovranno, per quanto possibile essere rese strutturalmente indipendenti le unità edilizie in muratura di tipo tradizionale da quelle ricostruite o ristrutturate con strutture in acciaio o in cemento armato, e gli edifici che, pur omogenei strutturalmente, presentino forti disparità dimensionali. 

3.        In facciata, eventuali giunti fra muri continui di differente identità potranno essere realizzati con un taglio sigillato con stucco colorato nella stessa tonalità di uno dei due paramenti contigui. 

                                        ART. 79

DEFINIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO 

1.        Tutti gli interventi relativi al recupero dell'edilizia esistente negli ambiti territoriali individuati dal Piano di recupero o dal Regolamento edilizio sono distinti e classificati secondo le categorie d'intervento definite all'articolo 31, l° comma, della L. 457/78, le quali delineano, per l'intera unità edilizia cui sono riferite, l'ampiezza, il grado di innovazione e le finalità prevalenti degli interventi e delle opere che è possibile realizzare nell'ambito dell'unità edilizia stessa. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme e delle procedure autorizzative previste dalla legislazione vigente, tali categorie sono ulteriormente dettagliate e articolate come indicato al successivi commi. 

2.        Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) del citato articolo 31, sono limitati alle opere di finitura, quali ad esempio gli intonaci, le rabboccature, le tinteggiature, le decorazioni dipinte, i pavimenti, i manti di copertura, e in genere i rivestimenti e i trattamenti superficiali delle parti strutturali o accessorie dell'edificio. La sostituzione e il rinnovamento delle finiture non comprendono anche l'eliminazione o la trasformazione di detti elementi, né aggiunte o modifiche di altro genere rispetto alla soluzione originale; analogamente l'integrazione degli impianti esistenti non comporta l'installazione di nuovi impianti ma solo il completamento di quelli già in opera. 

3.        Nella ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del suddetto articolo 31 si intendono compresi gli interventi di seguito definiti: 

d/1 ‑ Interventi di ristrutturazione edilizia parzial­mente conservativa, quelli che prevedono in particolare, nell'ambito della medesima unità edilizia, la conservazione e il restauro degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, e la ristrutturazione delle parti e degli elementi rimanenti, sia interni che esterni all'edificio, alterati a causa di modifiche recenti o comunque privi di qualità significative; 

d/2 ‑ Interventi di ricostruzione in situ, quelli che prevedono la completa demolizione e la successiva ricostruzione dell'intera unità edilizia esistente, nella medesima area di sedime e secondo gli stessi limiti planovolumetrici; 

d/3 ‑ Interventi di ristrutturazione edilizia totale, quelli che comportano la ricostruzione dell'unità edilizia con variazioni planovolumetriche nell'ambito dei lotto formato dall'area di sedime dell'unità edilizia preesistente e dalle eventuali pertinenze. 

4.        Inoltre per interventi di ristrutturazione urbanistica definiti alla lettera e) del suddetto art. 31 si intendono quelli che comportano la modifica, il frazionamento o l'accorpamento dei lotti formati dall'area di sedime e relative pertinenze di una o più unità edilizie esistenti, e da eventuali aree inedificate contigue. 

5.        Infine le opere interne di cui all'art. 26 della L. 47/85 e successive modifiche si intendono ulteriormente articolate e precisate come segue: 

5.1- Opere interne di manutenzione e restauro, sono da intendere quelle limitate alla singola unità immobiliare e ad opere e interventi elementari di tipo esclusivamente conservativo;

5.2. Opere interne di ristrutturazione parziale, quelle di tipo innovativo sempre limitate alla singola unità immobiliare;

5.3. Opere interne di ristrutturazione totale, quelle estese a più unità immobiliari della stessa unità edilizia. 

ART. 80

TIPI DI OPERE ED INTERVENTI ELEMENTARI 

1.        In relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei singoli elementi costruttivi e decorativi sono inoltre definiti i seguenti tipi di opere e interventi elementari: 

1.a) Interventi meramente conservativi: prevedono la conservazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, con operazioni che, mediante tecniche e modalità particolari, ne prolungano la permanenza e l'efficienza nel tempo, senza modificarne in maniera apprezzabile la sostanza e l'aspetto esteriore; sono interventi conservativi ad esempio:

‑ la pulitura e la rimozione in genere di sostanze sovrapposte in superficie, eseguita con le tecniche appropriate e le necessarie cautele;

‑la riparazione e la reintegrazione di piccole parti alterate o mancanti con materiale della stessa qualità;

‑ il consolidamento interiore, realizzato mediante l'inserimento di sostanze leganti o altri idonei supporti, in modo da non incidere sull'aspetto esteriore:

‑i trattamenti di protezione superficiale mediante l'applicazione di pitture, vernici, rivestimenti o sostanze incolori, in conformità con le soluzioni di finitura originali;

1.b) Interventi di restituzione, finalizzati a modificare lo stato di fatto per ridare in tutto o in parte alla unità edilizia o ai singoli elementi l'integrità originale o comunque frutto delle successive fasi storiche; sono interventi restitutivi;

‑ la demolizione e il successivo rifacimento in conformità all'originale degli elementi qualificanti dei quali è possibile la ripetizione con tecniche tradizionali ancora in uso;

‑ il ripristino degli elementi di cui sopra in tutto o in parte mancanti, sulla base di tracce, indizi e documenti che testimonino con certezza la loro primitiva fattura;

‑eliminazione delle alterazioni improprie e delle aggiunte incongrue o pregiudizievoli d'origine recente, provvedendo quindi alle necessarie reintegrazioni;

1.c) Interventi modificativi e integrativi compatibili con l'edificio, si intendono quelli che per le parti di edificio cui sono riferiti, per la modesta entità, la fattura o la particolare disposizione, comportano modifiche indispensabili ai fini statici o funzionali ma esteticamente poco apprezzabili e comunque non pregiudizievoli per la conservazione degli elementi qualificanti o di particolare pregio né per la qualità architettonica e storico artistica dell'intera unità edilizia; sono interventi modificativi compatibili ad esempio;

‑ la sostituzione, la modifica o l'eliminazione di parti secondarie non qualificanti;

‑ la sostituzione o la modifica di parti già manomesse, in luogo della loro eliminazione;

‑ le integrazioni e le aggiunte di impianti, servizi, strutture ausiliarie ed elementi accessori necessari per l'adeguamento statico e funzionale della unità edilizia alle attuali esigenze d'uso, realizzate secondo soluzioni e modalità tali da non pregiudicare l'integrità delle parti rimanenti;

1.d) Interventi innovativi compatibili col contesto, sono tutti gli interventi che comportano modifiche dell'edificio esistente e aggiunte più o meno rilevanti, da realizzare tuttavia entro limiti e secondo modalità tali da risultare compatibili, o comunque non pregiudizievoli per la tutela dei particolari caratteri del contesto nel quale è inserita l'unità edilizia oggetto d'intervento. 

ART. 81

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE EDIFICATE. 

1.        (Edilizia tradizionale sostanzialmente integra). Per gli edifici compresi nell'edilizia tradizionale sostanzialmente integra, e per le relative aree di pertinenza, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione e restauro di cui all'art. 31, l° comma, lettere a), b), c) della L. 457/78, da realizzare nel rispetto delle ulteriori prescrizioni e modalità d'esecuzione dettate al successivo capo X, in relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei vari elementi che costituiscono le unità edilizie. 

2.        In tali edifici in particolare:

-        dovranno essere oggetto solo di opere e interventi meramente conservativi, secondo le modalità anzidette, gli elementi costruttivi e decorativi di particolare pregio e gli altri elementi tradizionali qualificanti che presentano caratteri irripetibili;

-        potranno essere oggetto di ripristino o di demolizione e successivo rifacimento gli elementi qualificanti completamente deteriorati o mancanti, solo ove si tratti di elementi semplici comunemente ripetibili e vi sia una documentazione sufficiente per garantirne il rifacimento in conformità all'originale fattura;

-        è consentita inoltre l'eliminazione delle alterazioni improprie frutto di modifiche o aggiunte di origine recente, provvedendo quindi al successivo ripristino della condizione originaria o dovuta comunque a trasformazioni di epoca storica;

-        dovranno in ogni caso essere rimosse le aggiunte che pregiudicano l'aspetto esteriore dell'edificio o l'integrità e la conservazione di singoli elementi di particolare pregio;

-        sono consentiti infine interventi sostitutivi o modificativi che riguardino esclusivamente parti ed elementi secondari e non qualificanti ovvero elementi già completamente manomessi di cui non sia necessaria l’eliminazione o il ripristino, nonché gli interventi integrativi limitati alla realizzazione dì nuovi impianti, servizi, strutture ausiliarie ed altri accessori, necessari per esigenze statiche o funzionali, purché tali interventi risultino compatibili con le restanti parti dell'unità edilizia, non comportino alterazioni e modifiche degli elementi qualificanti o di particolare pregio e non risultino comunque pregiudizievoli per le parti dell'edificio esposte alla pubblica vista. 

3.        (Edilizia tradizionale prevalentemente alterata). Per l'edilizia tradizionale che presenta consistenti alterazioni sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione e restauro di cui all'art. 31, lettere a), b), c) della suddetta L. 457, nonché le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia parzialmente conservativa sopra definiti, che dovranno comunque prevedere:

-        la conservazione, il restauro e la eventuale reintegrazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio ancora presenti, secondo le stesse norme e modalità d'esecuzione indicate per l'edilizia prevalentemente integra;

-        l'eventuale ristrutturazione degli elementi e delle parti sostanzialmente manomesse, alterate, o prive di caratteri qualificanti, con sostituzioni, modifiche o ricostruzioni da realizzare comunque nell'ambito dell'area di sedime e dei limiti planovolumetrici precedenti, nonché nel rispetto delle particolari prescrizioni e modalità d'esecuzione di cui al successivo capo X, in modo da risultare compatibili e congruenti con le parti da conservare dell'unità edilizia preesistente e con il circostante contesto. 

4.        (Edilizia recente, totalmente alterata o priva di connotati tradizionali). Per l'edilizia recente o ad essa assimilata, e per le relative aree di pertinenza, sono consentiti tutti gli interventi e le opere di cui all'art. 31, lettere a), b), c), della L. 457/78, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia compresa la totale demolizione e l'eventuale ricostruzione in situ da realizzare nelle stesse forme planovolumetriche dell'edificio preesistente e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dettate al successivo capo XII, per garantire un inserimento congruente con le qualità e i particolari caratteri del circostante contesto. 

5.        Sono possibili inoltre per l'edilizia recente o assimilata, sempre nel rispetto delle prescrizioni suddette:

-        interventi di ristrutturazione edilizia totale con variazioni dell'impianto e della consistenza planovolumetrica nell'ambito del lotto comprendente l'area di sedime ed eventuali pertinenze dell'unità edilizia originaria;

-        interventi di ristrutturazione urbanistica comprendente la modifica dei lotti formati da uno o più edifici esistenti ed aree edificabili adiacenti. 

Il piano di recupero, o altro strumento attuativo d'iniziativa pubblica o privata, individua e definisce in termini planovolumetrici i suddetti interventi di ristrutturazione nei limiti inderogabili previsti dalle norme urbanistiche e del vigente Programma di Fabbricazione. 

6.        (Edilizia speciale, monumentale o atipica). Per gli edifici, i complessi edilizi, e i singoli manufatti che rientrano in tale classificazione, sono possibili tutti gli interventi specificamente previsti da un piano attuativo o da un eventuale progetto di opera pubblica esteso all'intero immobile o complesso edilizio; in mancanza di ciò, sono comunque consentiti:

-           per gli edifici monumentali o di particolare interesse storico artistico solo interventi di manutenzione e restauro col rispetto delle stesse prescrizioni dettate per l'edilizia tradizionale sostanzialmente integra;

-           per gli altri immobili di tipo recente anche interventi di ristrutturazione interna o parziale, con le prescrizioni e modalità dettate per l'edilizia alterata.

 ART. 82

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE INEDIFICATE 

1.        (Aree inedificate pubbliche). Le aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico devono essere conservate tali, con interventi di manutenzione, restauro o ripristino delle pavimentazioni tradizionali e delle sistemazioni a verde, salvo differenti previsioni dì uno strumento attuativo o di un piano di intervento pubblico esteso all'intero insediamento storico. Per le attrezzature da installare ad opera dei privati, previa concessione del suolo pubblico si applicano le norme di cui ai rispettivi articoli del capo VII. 

2.        (Aree di rispetto).  Il Piano Attuativo per intervento di recupero individua le aree di rispetto interne o esterne a ciascun insediamento, specificando le parti che devono rimanere inedificabili e definendo in termini planovolumetrici l'edificabilità delle parti restanti, nei limiti di densità e altezza consentiti dal piano regolatore e dalle leggi vigenti e comunque in modo che la loro utilizzazione non rechi pregiudizio alle visuali dell'intero contesto d'interesse storico artistico o naturalistico ambientale, o ai singoli beni immobili in esso contenuti. In assenza di piano, nelle aree di rispetto inedificate possono essere realizzati solo gli interventi di manutenzione o sistemazione di cui al successivo articolo 85. 

3.        (Aree di pertinenza). A tali aree si applicano rispettivamente le categorie d'intervento e le specifiche normative previste per gli edifici cui sono riferite. Per l'edilizia recente e assimilata il Piano Attuativo per intervento di recupero individua e attribuisce ai diversi edifici le aree di pertinenza effettive e quelle non ancora rese tali, che in caso di interventi di ricostruzione o ristrutturazione con variazioni planovolumetriche dovranno essere vincolate e acquisite dai proprietari per l'attuazione degli interventi medesimi. In caso contrario, o in assenza di piano, le aree di pertinenza devono rimanere inedificate, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e sistemazione di cui al successivo articolo 85. 

4.        (Aree edificabili). Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, da realizzare in aree edificabili eventualmente previste dal Programma di Fabbricazione o dallo strumento attuativo si applicano le norme di cui al capo XII; le aree inedificate risultanti da tali interventi dovranno essere sistemate e mantenute come indicato al comma precedente. 

ART. 83

DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

1.        Nei centri storici, il presente regolamento, tramite Piano Attuativo per intervento di recupero, disciplina le destinazioni d'uso in applicazione delle leggi vigenti in materia, previo censimento di quelle esistenti, fissando limiti e parametri relativi o assoluti in relazione alla dotazione di spazi pubblici, servizi e attrezzature, e ad eventuali fenomeni di congestione o spopolamento. 

2.        In mancanza di Piano, sia per gli edifici che per le aree inedificate (fatta esclusione per le attività insalubri, rumorose, e allevamento e ricovero animali non da bassa corte), è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso attualmente esistenti, come documentate alla data di adozione del presente Regolamento dai registri catastali o da altri atti ufficiali più aggiornati, ad eccezione dei casi di incompatibilità di cui al successivo 4° comma. 

3.        Per le suddette aree ed edifici, ad eccezione di quelli compresi nell'edilizia speciale, sono inoltre ammesse variazioni nell'ambito delle destinazioni sotto elencate, purché ciò non comporti comunque modifiche, integrazioni o altre opere edilizie, in contrasto con le norme del presente Regolamento:

‑ abitazioni e residenze in genere, unifamiliari, plurifamiliari o collettive (varie categorie del gruppo A della classificazione catastale);

‑ uffici, studi, sedi per attività culturali, amministrative e di rappresentanza pubbliche e private (categorie A/10, e B/4 della classificazione catastale);

‑ esercizi pubblici per il ristoro e il commercio al dettaglio, attività ricettive e ricreative, rimesse, depositi. officine e laboratori artigianali (varie categorie del gruppo C). 

4.        Nell'edilizia residenziale i cambi di destinazione di cui alle categorie B) e C) non potranno interessare una superficie superiore al 50 per cento delle superfici utili complessive di ciascun edificio; quelle di cui alla categoria C) dovranno inoltre limitarsi ai piani terreni, interrati o seminterrati, con superfici inferiori a 200 mq. per ogni unità immobiliare corrispondente a ciascun esercizio. Sono escluse comunque le attività insalubri, nocive, rumorose, moleste o comunque incompatibili con il mantenimento della prevalente funzione residenziale e dei tradizionali caratteri propri del contesto edilizio storico. 

5.        Per gli edifici, i complessi edilizi e i manufatti compresi nell'edilizia speciale e in genere per tutte le unità edilizie totalmente classificate nelle categorie A/8, A/9, A/11, B, D, è escluso ogni cambio di destinazione che non rientri nelle previsioni di un piano urbanistico generale o attuativo. 

6.        A seguito dei lavori di cui all’art. 31 della L.457 lett. a-b-c-d nei centri storici e zone A é consentito comunque il mantenimento della destinazione d’uso dei locali precedente ai lavori, anche in deroga ai requisiti previsti dalle norme di igiene edilizia, purché documentata da  atti certi. In casi limitati, per  giustificati  motivi di carattere urbanistico, per il miglioramento del contesto ambientale, previo esame preliminare della Commissione edilizia Comunale è possibile l’utilizzazione a fini abitativi di locali privi dei requisiti previsti dalle norme di igiene edilizia, a condizione che l’A.S.L., nell’ambito della discrezionalità tecnica di sua competenza, tenuto conto delle condizioni climatiche e della locale tipologia edilizia, valuti favorevolmente l’igienicità della situazione sottoposta al suo esame. 

ART. 84

IMPIANTI E CANALIZZAZIONI 

1.        Sia nell'edilizia tradizionale che in quella recente, non è consentita l'installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne paraboliche, pannelli solari e altri macchinari e apparecchiature tecniche, sui prospetti, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista, né all'interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare di pregio. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno trovare collocazione nelle chiostrine, nei locali terreni o in elevazione privi di elementi qualificanti, in vani interrati o seminterrati appositamente ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero nei sottotetti e nei terrazzini ricavati dalla interruzione delle falde spioventi senza emergere dal profilo complessivo delle coperture. 

2.        Ad eccezione degli scarichi pluviali, che dovranno comunque essere in rame a sezione circolare di diametro non superiore a 12 cm., sui paramenti di prospetto possono essere applicati solo cavi e condutture di sezione non superiore a 25 mm. compresa la guaina o altro rivestimento, in rame o altro tipo di materiale comunque rigido, liscio, e dello stesso colore del paramento. Tali condutture dovranno essere in numero ridotto per ogni prospetto e opportunamente distanziate da spigoli, aperture, superfici decorate e membrature con andamento parallelo; inoltre in caso di intervento di manutenzione o ristrutturazione dovranno essere collocati sotto traccia tutti i cavi e le condutture sottili presenti nei prospetti con paramento intonacato. 

3.        Valvole, riduttori, misuratori, e altri apparecchi accessori potranno, se necessario, essere collocati lungo i prospetti esterni, entro appositi vani muniti di sportello in rame o altro materiale dello stesso colore del paramento intonacato; non è consentita comunque l'alterazione di facciate compiutamente definite, né di membrature, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi. 

4.        Le colonne di scarico, le canne fumarie, e le condotte in genere di grossa sezione devono per quanto possibile essere inserite in appositi vani e cavedi all'interno delle murature perimetrali dell'edificio, senza pregiudizio per le strutture portanti né per ambienti qualificati, o altrimenti lungo chiostrine, cortili, o prospetti secondari privi comunque di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio. In tal caso detti elementi dovranno essere rivestiti in rame oppure foderati in muratura intonacata o altro materiale liscio tinteggiato nello stesso colore del paramento; dovranno in ogni caso rimanere all'interno i gomiti, le imbrache, e i raccordi orizzontali o inclinati. 

ART. 85

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE INEDIFICATE DI

PERTINENZA 

1.        Ne centri storici le aree di pertinenza e in genere le aree private inedificate devono essere mantenute tali, salvo diversa previsione di un piano attuativo, sistemando a prato, arricchito con essenze arboree o arbustive, almeno due terzi delle superfici non interamente circoscritte da edifici. 

2.        Dovranno essere comunque oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ad orto o a giardino, e in particolare le siepi e le alberature d'alto fusto, nonché i muri di recinzione e le pavimentazioni di tipo tradizionale in mattonato, basolato o acciottolato. 

3.        Nell'edilizia rurale dovranno essere convenientemente sistemate tutte le aree di pertinenza prospicienti l'edificio principale, sia esso una villa, una casa padronale o una casa colonica, conservando comunque piante ornamentali e alberi d'alto fusto esistenti, eventuali viali d'accesso con relativi portali e alberature, nonché i parchi e i giardini all'italiana o all'inglese con le rispettive sistemazioni. 

ART. 86

INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO 

1.        Negli edifici oggetto di interventi conservativi si può provvedere alla manutenzione e al restauro dei vani interrati o seminterrati esistenti e alle eventuali opere di consolidamento in fondazione, previa occupazione ove necessario del suolo pubblico e completo ripristino a lavori ultimati delle pavimentazioni esistenti. 

2.        In caso di ristrutturazione o ricostruzione è consentita anche la creazione di nuovi vani utili o la modifica di quelli esistenti, esclusivamente per ospitare impianti tecnici o realizzare autorimesse e accessori a servizio dell'unità edilizia. I vani realizzati non potranno comunque eccedere i limiti dell'area di sedime del soprastante edificio, né i due terzi delle relative aree di pertinenza inedificate, e dovranno possedere i requisiti previsti dalle altre norme vigenti. 

3.        Non è consentita da parte di soggetti privati la realizzazione di vani sottostanti il suolo pubblico; eventuali ambienti preesistenti, qualora ne sia dimostrata la proprietà, potranno continuare ad essere detenuti segnalandone i dati catastali all'Amministrazione comunale e chiudendo l'eventuale comunicazione con altri vani o cunicoli. 

ART. 87

RINVENIMENTI E SCOPERTE. 

1.        Il rinvenimento di eventuali sepolture, reperti archeologici, ed elementi architettonici e decorativi di particolare pregio o interesse storico artistico casualmente riportati alla luce durante i lavori di scavo o demolizione, dovrà essere immediatamente segnalato al Comune, alla Soprintendenza, o ad una qualsiasi autorità di polizia, sospendendo la prosecuzione di ogni attività che possa pregiudicare la conservazione e il recupero di quanto rinvenuto in attesa dei provvedimenti delle amministrazioni competenti.